A parte l'interesse elettorale dei presentatori, non pensiamo che le interrogazioni possano avere effetti concreti sulla decisione adottata dall'Enel. Al massimo imporranno all'Enel l'obbligo formale di fornire al Governo la motivazione della propria posizione, che verosimilmente riproporrà gli stessi argomenti utilizzati nella lettera di disdetta degli accordi, la cui evidente inconsistenza non può non essere sottoposta al vaglio dei giudici.
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A
RISPOSTA SCRITTA 4/12197
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 575 del 23/02/2016
Destinatari
Ministero destinatario:
·
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
·
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
·
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-12197
Interrogazione a risposta scritta 4-12197
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Martedì 23 febbraio
2016, seduta n. 575
RAMPELLI. — Al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere –
premesso che:
i lavoratori in quiescenza delle aziende elettriche hanno diritto a fruire di una riduzione della tariffa ordinaria per l'utenza elettrica del proprio domicilio;
il diritto si applica in attuazione di una espressa disposizione contrattuale che era in vigore durante il periodo nel quale i medesimi hanno prestato servizio presso le aziende;
la conservazione del diritto all'applicazione della riduzione di tariffa ai consumi elettrici per il dipendente cessato dal servizio – e per il coniuge eventualmente a lui superstite – deriva da un espresso obbligo contrattuale derivante dal contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della cessazione del servizio, ed è stato mantenuto come obbligazione civilistica tra le parti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e quindi anche a fronte di eventuali modifiche contrattuali successivamente intervenute;
per alcuni dipendenti la conservazione del diritto alla riduzione di tariffa sui consumi elettrici è stata oggetto di espressa condizione, tra le altre, perché accettassero la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al raggiungimento del limite di età, ed è stata ribadita dall'azienda con comunicazioni inviate a tali dipendenti successivamente alla cessazione dal servizio;
in merito a tale diritto è intervenuta anche la Corte di cassazione che ne ha ribadito la natura di «beneficio di natura retributiva nella forma di retribuzione differita», ovvero come parte del «patrimonio individuale del lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte»;
in data 12 ottobre 2015 la società Enel spa ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria la disdetta unilaterale dell'applicazione della riduzione tariffaria sui consumi in essere ai dipendenti in quiescenza;
in data 27 novembre 2015 la medesima società ha concordato con i rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali che, per i dipendenti in quiescenza, la riduzione tariffaria in favore dei medesimi dipendenti o dei coniugi superstiti fosse sostituita dalla erogazione di una somma in denaro rapportata all'età dell'ex dipendente;
numerosi ex dipendenti, avuta notizia dell'intendimento della società Enel di disdire unilateralmente l'obbligo contrattuale in essere, hanno diffidato formalmente l'azienda a non procedere in tale intento;
ciononostante l'Enel in data 31 dicembre 2015 ha comunicato ufficialmente, a mezzo lettera raccomandata, agli interessati la disdetta unilaterale dell'obbligazione in essere –:
se il Governo sia informato di quanto esposto in premessa, e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze e anche in ragione della partecipazione statale in Enel, intenda assumere in merito.
(4-12197)
i lavoratori in quiescenza delle aziende elettriche hanno diritto a fruire di una riduzione della tariffa ordinaria per l'utenza elettrica del proprio domicilio;
il diritto si applica in attuazione di una espressa disposizione contrattuale che era in vigore durante il periodo nel quale i medesimi hanno prestato servizio presso le aziende;
la conservazione del diritto all'applicazione della riduzione di tariffa ai consumi elettrici per il dipendente cessato dal servizio – e per il coniuge eventualmente a lui superstite – deriva da un espresso obbligo contrattuale derivante dal contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della cessazione del servizio, ed è stato mantenuto come obbligazione civilistica tra le parti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e quindi anche a fronte di eventuali modifiche contrattuali successivamente intervenute;
per alcuni dipendenti la conservazione del diritto alla riduzione di tariffa sui consumi elettrici è stata oggetto di espressa condizione, tra le altre, perché accettassero la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al raggiungimento del limite di età, ed è stata ribadita dall'azienda con comunicazioni inviate a tali dipendenti successivamente alla cessazione dal servizio;
in merito a tale diritto è intervenuta anche la Corte di cassazione che ne ha ribadito la natura di «beneficio di natura retributiva nella forma di retribuzione differita», ovvero come parte del «patrimonio individuale del lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte»;
in data 12 ottobre 2015 la società Enel spa ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria la disdetta unilaterale dell'applicazione della riduzione tariffaria sui consumi in essere ai dipendenti in quiescenza;
in data 27 novembre 2015 la medesima società ha concordato con i rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali che, per i dipendenti in quiescenza, la riduzione tariffaria in favore dei medesimi dipendenti o dei coniugi superstiti fosse sostituita dalla erogazione di una somma in denaro rapportata all'età dell'ex dipendente;
numerosi ex dipendenti, avuta notizia dell'intendimento della società Enel di disdire unilateralmente l'obbligo contrattuale in essere, hanno diffidato formalmente l'azienda a non procedere in tale intento;
ciononostante l'Enel in data 31 dicembre 2015 ha comunicato ufficialmente, a mezzo lettera raccomandata, agli interessati la disdetta unilaterale dell'obbligazione in essere –:
se il Governo sia informato di quanto esposto in premessa, e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze e anche in ragione della partecipazione statale in Enel, intenda assumere in merito.
(4-12197)
SENATO DELLA REPUBBLICA
Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 585 del 3/3/2016
Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento
FASANO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze -
Premesso che:
- i lavoratori in quiescenza delle aziende elettriche hanno diritto a fruire di una riduzione della tariffa ordinaria per l'utenza elettrica del proprio domicilio applicabile nel limite di una sola utenza per dipendente o ex;
- la riduzione si applica nel limite di 7.000 KWH o di 2.500 KWH di consumo annuo in base alla data di assunzione;
- il diritto si applica ai lavoratori in quiescenza, in attuazione di un'espressa disposizione contrattuale in vigore al momento del prestato servizio;
- la conservazione del diritto all'applicazione della riduzione al dipendente cessato dal servizio deriva da un impegno siglato nel contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della cessazione del servizio e mantenuto come obbligazione civilistica tra le parti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
considerato che:
- la conservazione del diritto alla riduzione di tariffa sui consumi elettrici è stata altresì ribadita dall'azienda ed è stata oggetto anche di espressa condizione, tra altre, perché alcuni dipendenti accettassero la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dei limiti di età;
- lo stesso diritto è stato ribadito dalla stessa azienda con comunicazioni inviate al dipendente in quiescenza dopo la cessazione del servizio;
- il diritto è stato oggetto, in casi analoghi, di pronunce giurisprudenziali della suprema Corte di cassazione che ha ribadito la natura di tale diritto quale "beneficio di natura retributiva nella forma di retribuzione differita" ovvero come parte del "patrimonio individuale del lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte";
- in data 12 ottobre 2015 Enel SpA ha comunicato alle oganizzazioni sindacali di categoria la disdetta unilaterale dell'applicazione della riduzione tariffaria sui consumi ai dipendenti in quiescenza;
- in data 27 novembre Enel ha raggiunto un accordo con rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori in servizio (Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil), pattuendo che, per i dipendenti in quiescenza, la cessazione delle erogazioni del diritto a fruire per sé e per il coniuge, per sempre, venisse sostituito dall'erogazione di una tantum rapportata all'età dell'ex dipendente;
- numerosi ex dipendenti, avuta notizia dell'intendimento di disdire unilateralmente l'obbligo contrattuale in essere, con formali diffide, hanno invitato l'azienda a non procedere in tale intento;
- Enel SpA, nonostante gli inviti-diffide, nell'immediatezza del 31 dicembre ha comunicato con lettera raccomandata agli interessati la disdetta unilaterale dell'obbligazione,
si chiede di conoscere:
- se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della violazione unilaterale dell'azienda Enel nei confronti dei propri ex dipendenti;
- se non ritengano di intervenire sulla circostanza che sedicenti rappresentanti sindacali dei lavoratori in servizio assumano la rappresentanza degli ex lavoratori senza averne diritto e delega, prestandosi così a fornire avallo e supporto alla condotta strumentale dell'azienda, almeno illegittima se non anche illegale;
- quali valutazioni diano della condotta dei rappresentanti dell'azienda, ovvero se la condotta stessa sia coerente con l'obbligo di correttezza sancito dal codice etico dell'azienda;
- quali iniziative intendano assumere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in considerazione del fatto che, con la sentenza n. 24533 del 30 ottobre 2013 la suprema Corte di cassazione, sezione Lavoro, confermando la decisione della Corte d'appello di Napoli, sentenza n. 6325/2009, aveva riconosciuto agli ex dipendenti il diritto di continuare ad usufruire dal 1° luglio 2004 dell'erogazione del gas a tariffa ridotta, così come previsto dagli accordi aziendali del 15 febbraio 1980 e del 17 dicembre 1984, in perfetta analogia al caso della tariffa elettrica di cui si tratta.
(3-02638)
- i lavoratori in quiescenza delle aziende elettriche hanno diritto a fruire di una riduzione della tariffa ordinaria per l'utenza elettrica del proprio domicilio applicabile nel limite di una sola utenza per dipendente o ex;
- la riduzione si applica nel limite di 7.000 KWH o di 2.500 KWH di consumo annuo in base alla data di assunzione;
- il diritto si applica ai lavoratori in quiescenza, in attuazione di un'espressa disposizione contrattuale in vigore al momento del prestato servizio;
- la conservazione del diritto all'applicazione della riduzione al dipendente cessato dal servizio deriva da un impegno siglato nel contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della cessazione del servizio e mantenuto come obbligazione civilistica tra le parti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
considerato che:
- la conservazione del diritto alla riduzione di tariffa sui consumi elettrici è stata altresì ribadita dall'azienda ed è stata oggetto anche di espressa condizione, tra altre, perché alcuni dipendenti accettassero la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dei limiti di età;
- lo stesso diritto è stato ribadito dalla stessa azienda con comunicazioni inviate al dipendente in quiescenza dopo la cessazione del servizio;
- il diritto è stato oggetto, in casi analoghi, di pronunce giurisprudenziali della suprema Corte di cassazione che ha ribadito la natura di tale diritto quale "beneficio di natura retributiva nella forma di retribuzione differita" ovvero come parte del "patrimonio individuale del lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte";
- in data 12 ottobre 2015 Enel SpA ha comunicato alle oganizzazioni sindacali di categoria la disdetta unilaterale dell'applicazione della riduzione tariffaria sui consumi ai dipendenti in quiescenza;
- in data 27 novembre Enel ha raggiunto un accordo con rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori in servizio (Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil), pattuendo che, per i dipendenti in quiescenza, la cessazione delle erogazioni del diritto a fruire per sé e per il coniuge, per sempre, venisse sostituito dall'erogazione di una tantum rapportata all'età dell'ex dipendente;
- numerosi ex dipendenti, avuta notizia dell'intendimento di disdire unilateralmente l'obbligo contrattuale in essere, con formali diffide, hanno invitato l'azienda a non procedere in tale intento;
- Enel SpA, nonostante gli inviti-diffide, nell'immediatezza del 31 dicembre ha comunicato con lettera raccomandata agli interessati la disdetta unilaterale dell'obbligazione,
si chiede di conoscere:
- se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della violazione unilaterale dell'azienda Enel nei confronti dei propri ex dipendenti;
- se non ritengano di intervenire sulla circostanza che sedicenti rappresentanti sindacali dei lavoratori in servizio assumano la rappresentanza degli ex lavoratori senza averne diritto e delega, prestandosi così a fornire avallo e supporto alla condotta strumentale dell'azienda, almeno illegittima se non anche illegale;
- quali valutazioni diano della condotta dei rappresentanti dell'azienda, ovvero se la condotta stessa sia coerente con l'obbligo di correttezza sancito dal codice etico dell'azienda;
- quali iniziative intendano assumere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in considerazione del fatto che, con la sentenza n. 24533 del 30 ottobre 2013 la suprema Corte di cassazione, sezione Lavoro, confermando la decisione della Corte d'appello di Napoli, sentenza n. 6325/2009, aveva riconosciuto agli ex dipendenti il diritto di continuare ad usufruire dal 1° luglio 2004 dell'erogazione del gas a tariffa ridotta, così come previsto dagli accordi aziendali del 15 febbraio 1980 e del 17 dicembre 1984, in perfetta analogia al caso della tariffa elettrica di cui si tratta.
(3-02638)
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-12389
presentato daInterrogazione a risposta scritta 4-12389
MAESTRI Andrea
testo di
Lunedì 7 marzo 2016, seduta n. 584
ANDREA MAESTRI, BRIGNONE, CIVATI, MATARRELLI e
PASTORINO
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
a partire dal 31 dicembre 2015 Enel s.p.a., con una raccomandata ai diretti interessati, ha ufficializzato il cessato riconoscimento delle agevolazioni tariffarie sull'energia elettrica riservate agli ex-dipendenti ed ai superstiti;
la decisione unilaterale è stata presa nonostante le agevolazioni fossero contemplate nell'articolo 33 del contratto collettivo di lavoro Enel del 21 febbraio 1989, negli accordi sindacali del 1o dicembre 2000, del 31 dicembre 2003 e del 14 febbraio 2008, quale «quota parte del salario versato in modo differito»;
Enel sostiene che «in considerazione del mutato scenario di riferimento, tale agevolazione di fonte collettiva non risulta più in linea con l'evoluzione del mercato (...) e tenuto conto che tali benefici non sono più riconosciuti da tempo ai dipendenti in servizio»;
a ottobre 2015, Enel ha comunicato alle principali associazioni sindacali del settore la disdetta della regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie per gli ex dipendenti in quiescenza, determinando, come era prevedibile, immediate manifestazioni di insoddisfazione che hanno indotto la società a concordare con i sindacati, il 27 novembre 2015, la liquidazione compensativa di una somma forfettaria da versare a ciascun pensionato, una sorta di indennizzo per l'agevolazione di cui essi si vedevano privati dal 2016. L'importo di tale somma è variabile a seconda della fascia di età di appartenenza (dai 6.000 euro per i sessantenni, a circa duemila euro per gli ultraottantenni);
ad avviso degli ex-dipendenti Enel, lo sconto in bolletta non rappresenta un'agevolazione, come l'hanno definita i vertici della società, bensì una quota parte del salario differito, quindi parte della retribuzione che l'Enel, quando era ancora ente pubblico; successivamente quando è avvenuta la privatizzazione, l'Enel si è impegnato a corrisponderlo sotto forma di agevolazione tariffaria. Per molti ex-dipendenti, inoltre, la riduzione di tariffa ha rappresentato uno dei benefit perché accettassero la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al raggiungimento del limite di età;
partendo da questo presupposto, che poggia le sue basi negli accordi firmati in passato in sede di contrattazione collettiva, i pensionati dell'Enel manifestano l'intangibilità di tale trattamento (lo sconto in bolletta), poiché esso rappresenterebbe un vero e proprio diritto, di fronte al quale l'azienda non ha il potere di porre in essere atti autoritativi unilaterali che portino alla sua cancellazione;
la Corte di cassazione, in risposta ad una questione analoga e menzionando anche Enel, con sentenza n. 24533 del 30 ottobre 2013, in merito alla soppressione dei benefici tramite revoca o disdetta dei relativi accordi, ha affermato che: «in ogni caso, non possono venire lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, entrati in via definitiva nel patrimonio dei lavoratori medesimi», ribadendo la natura di «beneficio di natura retributiva nella forma di retribuzione differita», ovvero come parte del «patrimonio individuale del lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte»;
è facile ipotizzare, pertanto, che la questione si protrarrà ancora per qualche tempo, anche perché l'accordo sottoscritto da Enel con le organizzazioni sindacali, oltre a presentare problemi generali di natura giuridica, attiene a specifici riflessi di natura fiscale e contributiva ai fini previdenziali. Infatti, dal punto di vista fiscale, l'importo previsto dall'accordo in sostituzione della riduzione tariffaria entra a far parte del reddito imponibile del pensionato nel caso decidesse di accettarlo, nell'anno in cui è corrisposto, sommandosi alla pensione e agli eventuali altri redditi del soggetto, e quindi tassato ai fini Irpef;
ad avviso degli interroganti, si pongono per l'ennesima volta in discussione i diritti di chi ha lavorato tutta la vita e si assiste alla supremazia del volere più forte sul più debole, poiché saranno molte le persone anziane che accetteranno poche migliaia di euro subito, piuttosto che avventurarsi in una battaglia legale dalle tempistiche incerte;
lo Stato italiano, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, è il principale azionista di Enel s.p.a., con il 25,50 per cento del capitale sociale –:
se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero e, nell'eventualità positiva, se e come il Governo intenda rispondere, anche in virtù della sua partecipazione in Enel, alle legittime richieste degli ex-dipendenti e dei superstiti di Enel s.p.a. e se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, assumere tutte le possibili iniziative utili alla revoca della decisione unilaterale assunta dalla società elettrica. (4-12389)
la decisione unilaterale è stata presa nonostante le agevolazioni fossero contemplate nell'articolo 33 del contratto collettivo di lavoro Enel del 21 febbraio 1989, negli accordi sindacali del 1o dicembre 2000, del 31 dicembre 2003 e del 14 febbraio 2008, quale «quota parte del salario versato in modo differito»;
Enel sostiene che «in considerazione del mutato scenario di riferimento, tale agevolazione di fonte collettiva non risulta più in linea con l'evoluzione del mercato (...) e tenuto conto che tali benefici non sono più riconosciuti da tempo ai dipendenti in servizio»;
a ottobre 2015, Enel ha comunicato alle principali associazioni sindacali del settore la disdetta della regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie per gli ex dipendenti in quiescenza, determinando, come era prevedibile, immediate manifestazioni di insoddisfazione che hanno indotto la società a concordare con i sindacati, il 27 novembre 2015, la liquidazione compensativa di una somma forfettaria da versare a ciascun pensionato, una sorta di indennizzo per l'agevolazione di cui essi si vedevano privati dal 2016. L'importo di tale somma è variabile a seconda della fascia di età di appartenenza (dai 6.000 euro per i sessantenni, a circa duemila euro per gli ultraottantenni);
ad avviso degli ex-dipendenti Enel, lo sconto in bolletta non rappresenta un'agevolazione, come l'hanno definita i vertici della società, bensì una quota parte del salario differito, quindi parte della retribuzione che l'Enel, quando era ancora ente pubblico; successivamente quando è avvenuta la privatizzazione, l'Enel si è impegnato a corrisponderlo sotto forma di agevolazione tariffaria. Per molti ex-dipendenti, inoltre, la riduzione di tariffa ha rappresentato uno dei benefit perché accettassero la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al raggiungimento del limite di età;
partendo da questo presupposto, che poggia le sue basi negli accordi firmati in passato in sede di contrattazione collettiva, i pensionati dell'Enel manifestano l'intangibilità di tale trattamento (lo sconto in bolletta), poiché esso rappresenterebbe un vero e proprio diritto, di fronte al quale l'azienda non ha il potere di porre in essere atti autoritativi unilaterali che portino alla sua cancellazione;
la Corte di cassazione, in risposta ad una questione analoga e menzionando anche Enel, con sentenza n. 24533 del 30 ottobre 2013, in merito alla soppressione dei benefici tramite revoca o disdetta dei relativi accordi, ha affermato che: «in ogni caso, non possono venire lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, entrati in via definitiva nel patrimonio dei lavoratori medesimi», ribadendo la natura di «beneficio di natura retributiva nella forma di retribuzione differita», ovvero come parte del «patrimonio individuale del lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte»;
è facile ipotizzare, pertanto, che la questione si protrarrà ancora per qualche tempo, anche perché l'accordo sottoscritto da Enel con le organizzazioni sindacali, oltre a presentare problemi generali di natura giuridica, attiene a specifici riflessi di natura fiscale e contributiva ai fini previdenziali. Infatti, dal punto di vista fiscale, l'importo previsto dall'accordo in sostituzione della riduzione tariffaria entra a far parte del reddito imponibile del pensionato nel caso decidesse di accettarlo, nell'anno in cui è corrisposto, sommandosi alla pensione e agli eventuali altri redditi del soggetto, e quindi tassato ai fini Irpef;
ad avviso degli interroganti, si pongono per l'ennesima volta in discussione i diritti di chi ha lavorato tutta la vita e si assiste alla supremazia del volere più forte sul più debole, poiché saranno molte le persone anziane che accetteranno poche migliaia di euro subito, piuttosto che avventurarsi in una battaglia legale dalle tempistiche incerte;
lo Stato italiano, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, è il principale azionista di Enel s.p.a., con il 25,50 per cento del capitale sociale –:
se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero e, nell'eventualità positiva, se e come il Governo intenda rispondere, anche in virtù della sua partecipazione in Enel, alle legittime richieste degli ex-dipendenti e dei superstiti di Enel s.p.a. e se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, assumere tutte le possibili iniziative utili alla revoca della decisione unilaterale assunta dalla società elettrica. (4-12389)