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Notizie INPS in pillole


Servizi per il cittadino: nuovo servizio online per modificare l’ufficio pagatore per l’accredito della pensione

Dal 27/11/2014 è disponibile il nuovo servizio online “Variazione ufficio pagatore”, che consente di modificare l’indicazione dell’ufficio pagatore (Istituto bancario, Poste ecc.) presso il quale l’utente vuole ricevere l’accredito dei trattamenti pensionistici.
Il pensionato può accedere al servizio inserendo il proprio codice fiscale e il PIN , dalla sezione “Servizi online-Servizi per il cittadino”; in alternativa può rivolgersi ai Patronati.

Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (cd. sesta salvaguardia)

Con messaggio n. 8881 del 19 novembre 2014, sono state pubblicate le istruzioni per la salvaguardia di altri 32100 esodati, in applicazione della legge 10 ottobre 2014, n. 147. Il messaggio riporta i requisiti  necessari per ciascuna categoria di lavoratori, i termini di presentazione delle domande e la procedura.
Tutti i lavoratori esodati compresi nella salvaguardia devono presentare domanda di accesso al beneficio entro il 5 gennaio 2015, attraverso i patronati o direttamente on-line sul sito INPS.  Per ogni categoria si applicano procedure diverse.
Nel caso di diniego del beneficio, si può presentare istanza di riesame presso la Sede INPS competente entro 30 giorni.
I lavoratori cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, o con contratto a tempo determinato presentano invece la istanza alle DTL (Direzioni Territoriali del Lavoro) competenti per territorio entro il 5 gennaio, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro con circolare 27 del 7 novembre 2014.


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27/11/2014 - APPUNTI FISCALI E PREVIDENZIALI 


di Pier Francesco Canetta 


Il riscatto del corso di laurea 

Esaminiamo una caso abbastanza ricorrente nella vita pratica. Si tratta del pagamento delle rate relative al riscatto del corso di laurea di un figlio. il pagamento delle rate viene effettuato da parte dei genitori.
La certificazione annuale dei versamenti rilasciata annualmente dall’INPS, benché a nome del figlio beneficiario, non esclude che i genitori possano includere tra gli oneri detraibili dalla dichiarazione dei redditi le somme per il riscatto, che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% (art. 2 comma 5 bis del Dlgs. 184/1997), a condizione che il figlio risulti fiscalmente a carico.
Se viene meno la situazione di figlio fiscalmente a carico, i genitori non potranno più avvantaggiarsi della detrazione, a nulla rilevando che gli stessi continuino a versare le rate.
Il beneficio fiscale comunque potrà proseguire a favore del figlio. In tal caso le somme pagate diventano onere deducibile dal reddito imponibile (art. 10 lettera e del TUIR) sempre che l’interessato abbia un reddito capiente.




Pensione anticipata per le donne 

Stanno per scadere i termini per le lavoratrici pubbliche e private per richiedere la pensione anticipata con 57 anni e 3 mesi di età e con 35 anni di contributi. E’ una opportunità prevista fino al 31 dicembre 2015.
I requisiti sono:
a) un’età di almeno 57 anni e 3 mesi (questi legati alla speranza di vita). Però si deve attendere l’apertura della finestra di 12 mesi con la conseguenza che la pensione si potrà riscuotere con un anno in più di età;
b) almeno 35 anni di contribuzione;
c) opzione per il calcolo con il solo sistema contributivo.
Con la scadenza prevista al 31 dicembre 2015 e considerato il periodo di attesa di 12 mesi per le finestre, le dipendenti del settore privato devono aver raggiunto i requisiti previsti entro il 30 novembre 2014; invece, per le dipendenti del settore pubblico il termine per il conseguimento dei requisiti è fissato al 30 dicembre 2014, in quanto per loro la pensione decorre già dal 1° giorno successivo.
L’opzione è invece già scaduta con il mese di maggio 2014 per le lavoratrici autonome (il cui requisito dell’età era previsto in 58 anni e 3 mesi), in quanto il periodo di attesa per l’apertura della finestra era di 18 mesi.


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4/11/2014 - Minori disabili

di Pier Francesco Canetta

I minori disabili quando diventano maggiorenni devono farsi riconoscere l’invalidità,  perchè quella a suo tempo accertata non è più valida.
Sono quindi obbligati a rifare la “visita”  sia i  minori  titolari della sola indennità di frequenza di euro 280 per l’anno 2014, sia quelli che hanno da sola o in aggiunta l’indennità di accompagnamento, pari a euro 864 al mese, per i ciechi assoluti; euro 504, per gli invalidi civili; euro 279 per i sordomuti.
La legge 114/2014 riconosce ai ragazzi con l’indennità do frequenza la possibilità di presentare la domanda anche sei mesi prima del compimento dei 18 anni per non perdere il diritto all’erogazione. Se la visita INPS riconosce il diritto l’interessato dovrà presentare la comunicazione dei redditi con il modello AP 70 affinchè venga accertato il diritto alla pensione che per legge è subordinato a redditi non superiori alle soglie fissate dalla legge anno per anno, mentre l’indennità di accompagnamento non è legata ad alcun limite di reddito.
Viene anche confermato che sono esclusi della visita i ragazzi con l’indennità di accompagnamento e i portatori con sindrome da talidomide o di Down e i soggetti che rientrano nelle 12 patologie elencate  
Nell’apposito decreto ministeriale quali insufficienza cardiaca o respiratoria, patologie oncologiche etc mentre resta confermato l’obbligo per gli interessati di dichiarare i propri redditi con il mod. AP 70.
Se la comunicazione è fatta dal tutore o dal rappresentante legale  la firma deve essere legalizzata da un funzionario INPS oppure da un notaio, cancelliere, funzionario comunale.


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30/10/2014 - Calcolo della pensione degli iscritti al FPE - Sentenza della Corte di Cassazione n. 14952/14













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29/10/2014 - Tutto pensioni



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18/10/2014 - Redditi corrisposti nel 2014: la nuova Certificazione Unica manda in pensione il Cud e la certificazione in forma libera.


È stata predisposta dall’Agenzia delle Entrate la bozza del nuovo modello di Certificazione Unica, che dal 2015 sostituirà il Cud.
Dovrà essere utilizzato dal prossimo 2015 dai sostituti d’imposta per attestare tutti i redditi corrisposti nel 2014, sia i redditi da lavoro dipendente e assimilati e sia quelli quelli certificati finora in forma libera (es.: redditi di lavoro autonomo). 

Il nuovo modello di Certificazione Unica


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30/7/2014 - Come registrare un contratto di locazione online senza andare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.



Lo spiega l’Agenzia delle Entrate attraverso un video sul canale YouTube dell'Agenzia stessa visualizzabile all’indirizzo:


Il filmato fornisce le indicazioni per l’utilizzo del software RLI, che consente di registrare online i contratti di locazione e affitto di beni immobili in modo semplice e veloce, direttamente dal proprio computer e senza fare inutili code.
Il software RLI permette ai contribuenti abilitati all’accesso ai servizi web dell’Agenzia di registrare locazioni a uso abitativo, non abitativo, commerciale e i contratti di affitto dei terreni.
Per utilizzarlo è necessario autenticarsi sul sito delle Entrate inserendo le credenziali di accesso, compilare il modello, allegare la copia del contratto in formato Tif o Pdf e inviarlo.
Anche il pagamento delle imposte di registro e di bollo avviene direttamente online, tramite addebito sul conto corrente. Il contratto di locazione dovrà comunque essere conservato, in originale, insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione rilasciata dai servizi telematici e a quella di addebito in conto corrente nel caso siano dovute le imposte.


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15/7/2014 - Controllo formale della dichiarazione dei redditi. I 30 giorni per presentare i documenti partono dalla data in cui arriva la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.



Il termine di 30 giorni per esibire la documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate decorre dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione. La precisazione è contenuta in un avviso emesso dall’Agenzia delle Entrate stessa, la quale nell’ambito dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi chiede ai contribuenti documenti giustificativi delle spese sostenute (per esempio, scontrini relativi alle spese sanitarie, fatture per ristrutturazioni edilizie). Il termine entro il quale presentare la documentazione è ordinatorio, legato alla calendarizzazione delle attività degli uffici e, quindi, non ha valore perentorio.
Ciò premesso, i contribuenti che dovessero ricevere in questi giorni una comunicazione dell’Agenzia relativa al controllo formale del modello Unico 2012 Persone Fisiche che, per un errore materiale, riporta la data del 29 aprile 2013, sono invitati a non tenere conto di questa data e a considerare invece la data in cui hanno effettivamente ricevuto la comunicazione per calcolare il termine di 30 giorni.





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11/7/2014 - Incentivo all’esodo: imposta dichiarata in contrasto con il diritto comunitario - Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso decorre dalla data di versamento.


La Corte di Cassazione ha dato torto ai lavoratori percettori di incentivo all’esodo che avevano presentato istanza di rimborso dell’IRPEF a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-207/04. Con tale sentenza, la Corte stessa aveva dichiarato in contrasto con il diritto comunitario sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro la norma fiscale italiana (comma 4 bis dell’art. 19 Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che
prevedeva l’applicazione dell’aliquota ridotta (metà dell’aliquota applicata per la tassazione del Trattamento di fine rapporto) per lavoratori con età superiore a 50 anni se donne e 55 anni se uomini.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 13676 del 16/6/2014, hanno enunciato il principio secondo cui, in caso di imposta dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia Europea in epoca successiva al versamento, il termine di decadenza (48 mesi) per l’esercizio del diritto al rimborso, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla data del suddetto versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia.

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