19 marzo 2017

La tassazione del compenso in natura, secondo Enel e INPS

Per Enel e INPS i pensionati avrebbero fruito della riduzione tariffaria sull'energia elettrica anche nel 2016








In questi giorni, numerosi ex dipendenti Enel in pensione apprendono dalla Certificazione Unica 2017, rilasciata dall’INPS, di aver percepito nel 2016 un compenso in natura, riferito evidentemente al controvalore della riduzione tariffaria sull’energia comunicato all’INPS dall’Enel, soggetto erogante. Ovviamente, l’Ente previdenziale ha assoggettato a tassazione tale controvalore (se d’importo superiore a € 258,23), calcolando il conguaglio IRPEF per l’anno d’imposta 2016, trattenuto poi sulla rata della pensione di marzo 2017.
È superfluo dire che ciò suscita legittime perplessità, non avendo gli interessati fruito nel 2016 di alcun compenso in natura, dal momento che la riduzione tariffaria in questione è stata cancellata per iniziativa dell’Enel e si è estinta il 31 dicembre 2015. Quindi, il dato riportato nella Certificazione Unica 2017 non corrisponde alla realtà.
Qualcuno obietterà che potrebbe trattarsi del controvalore residuo, riferito all’ultima bolletta a tariffa ridotta emessa a gennaio 2016, per il consumo di energia elettrica effettuato fino al 31 dicembre 2015 non fatturato con le bollette precedenti, ma i conti non tornano ugualmente, perché l’importo indicato dall’INPS come compenso in natura dovrebbe in tal caso corrispondere a quello dello sconto dichiarato dall’Enel sulla bolletta di chiusura 2015. Purtroppo, in diversi casi non è così, perché sulla Certificazione Unica è riportato un importo maggiore.
Le leggi fiscali in materia sono chiare e dovrebbero essere osservate da tutti i soggetti, Enel e INPS compresi. Tanto per cominciare, l’art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che i sostituti d’imposta devono effettuare le operazioni di conguaglio il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta, prendendo in considerazione tutti i compensi di lavoro dipendente o assimilati erogati nell’anno di riferimento. Sono compresi, ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i compensi di competenza dell’anno appena concluso, se erogati entro il 12 gennaio del nuovo anno, in base al cosiddetto principio di cassa allargato. Pertanto, i compensi che non rientrano temporalmente nei parametri suddetti sono considerati redditi arretrati e quindi devono essere assoggettati a tassazione separata.
Nel caso in esame non sussiste alcun ogni dubbio che il controvalore della riduzione tariffaria sui consumi dell’anno 2015, non incluso dall’INPS nel conguaglio fiscale sulle pensioni erogate dell’anno d’imposta 2015, effettuato entro il 28 febbraio 2016, debba essere considerato compenso arretrato e come tale assoggettato al regime di tassazione separata, come per legge.
Legge probabilmente non rispettata, stando ai fatti; non sappiamo se dall’INPS o dall’Enel, oppure da entrambi.
Urge una risposta da parte dei soggetti direttamente coinvolti (Enel e INPS), ma anche dall’Agenzia delle Entrate, affinché non siano sempre i contribuenti a pagare. Contribuenti pensionati, che nel frattempo si sono attivati o si stanno attivando per vederci chiaro, affinché, come sovente accade, la vicenda non finisca nel nulla, nel senso che “Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato, scurdàmmoce 'o ppassato, ……………”.



Riporto il commento postato del collega Roberto Botta, che scrive:


Caro Prospero, Cari colleghi tutti, non appena ho visto la trattenuta sia sulla pensione di marzo sia sul CUD 2017, ho cercato di capire cosa era successo in pratica.
E ora, cerco di spiegarvi l'arcano mistero, anticipandovi, però, che questa volta l'Enel ha fatto i calcoli giusti del controvalore 2016, ha trasmesso detto valore all'Inps e quest'ultimo lo ha inserito nella voce "AH - Valori delle erogazioni liberali in natura e dei compensi in natura comunque erogati"... determinando, ahinoi, la giusta tassazione, come negli anni precedenti.
Il controvalore riportato nel CUD 2017 è pari alle seguenti voci:
Sconto riportato nell'ultima bolletta del 2015 + Sconti (riportati nei "dettagli" della prima bolletta del 2016) sia per la "Quota Energia (Energia+Dispacciamento+Componente di Perequazione)" sia per la "Quota energia" (Quota Variabile), entrambe relative all'ultimo periodo del 2015).
Riporto, per completezza di informazione, i valori riportati sulle mie bollette (ultima 2015 e prima 2016):
1) Sconto riportato nell'ultima bolletta del 2015 = 325,83 euro;
2) Energia+Dispacciamento+Componente di Perequazione (riportati in bolletta 2016, ma relativi al 2015)= 10,10 euro
3) Quota Variabile (riportata in bolletta 2016, ma relativa al 2015) = 22,01 euro.
Pertanto, il totale del controvalore, rilevato controllando le mie bollette, è pari a 357,94 euro.
Il totale del controvalore, riportato nel CUD 2017, è pari a 359,70 euro.
Certo, c'è una differenza di 1,76 euro NON RILEVABILI IN ALTRE VOCI, ma può darsi che trattasi di tasse, accise, ecc... come valori "nascosti", valori a cui non sono potuto risalire, ma, con molta onestà... posso affermare che ci siamo coi calcoli, anche se con una leggerissima differenza a mio sfavore.
Pertanto, non mi sembra il caso di allertare l'Enel, l'Inps, l'Agenzia delle Entrate con inutili domande, ricorsi, telefonate, ecc, perchè... questa volta... purtroppo... hanno ragione loro!!..
Saluti a tutti.

                                                                      Roberto Botta



.......e la mia risposta



Caro Roberto, mi dispiace contraddirti, ma non hanno ragione. La questione da me sollevata è di natura fiscale e riguarda la tassazione del controvalore della riduzione tariffaria applicata su fatture emesse dall'Enel nell'ultimo periodo del 2015. Poiché si tratta dell'erogazione in natura riferita senza ombra di dubbio all'anno d'imposta 2015, non può essere inclusa tra i redditi del 2016, ma - secondo la legge - è considerata reddito arretrato soggetto a tassazione separata. 
Del resto, anche la ricostruzione del conteggio che ti riguarda conferma che la legge fiscale non è stata rispettata; infatti lo sconto di € 325,83 riferito nell'ultima bolletta del 2015 è stato tassato come reddito 2016, pur trattandosi di un reddito arretrato, di competenza dell'anno d'imposta precedente, da assoggettare a tassazione separata. 
Il mancato rispetto della legge si traduce concretamente in una maggior prelievo d'imposta sul reddito del pensionato contribuente, con evidente danno per l'interessato. 
La chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, oltre che degli attori principali della vicenda (Enel e INPS), perciò non è fatta a caso. Poi, se le legittime proteste di chi è stato danneggiato saranno inutili e rimarranno senza esito, non mi meraviglierò, perché in Italia, come spesso accade, la legge del più forte prevale sulla legge scritta.
Un saluto a te e tutti i colleghi.

                                                             Prospero Figundio


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