
Per Enel e INPS i pensionati avrebbero fruito della riduzione tariffaria sull'energia elettrica anche nel 2016
Per Enel e INPS i pensionati avrebbero fruito della riduzione tariffaria sull'energia elettrica anche nel 2016
In questi giorni, numerosi ex dipendenti Enel in pensione apprendono dalla Certificazione Unica 2017, rilasciata dall’INPS, di aver percepito nel 2016 un compenso in natura, riferito evidentemente al controvalore della riduzione tariffaria sull’energia comunicato all’INPS dall’Enel, soggetto erogante. Ovviamente, l’Ente previdenziale ha assoggettato a tassazione tale controvalore (se d’importo superiore a € 258,23), calcolando il conguaglio IRPEF per l’anno d’imposta 2016, trattenuto poi sulla rata della pensione di marzo 2017.
Qualcuno obietterà che potrebbe trattarsi del controvalore residuo, riferito all’ultima bolletta a tariffa ridotta emessa a gennaio 2016, per il consumo di energia elettrica effettuato fino al 31 dicembre 2015 non fatturato con le bollette precedenti, ma i conti non tornano ugualmente, perché l’importo indicato dall’INPS come compenso in natura dovrebbe in tal caso corrispondere a quello dello sconto dichiarato dall’Enel sulla bolletta di chiusura 2015. Purtroppo, in diversi casi non è così, perché sulla Certificazione Unica è riportato un importo maggiore.
Le leggi fiscali in materia sono chiare e dovrebbero essere osservate da tutti i soggetti, Enel e INPS compresi. Tanto per cominciare, l’art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che i sostituti d’imposta devono effettuare le operazioni di conguaglio il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta, prendendo in considerazione tutti i compensi di lavoro dipendente o assimilati erogati nell’anno di riferimento. Sono compresi, ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i compensi di competenza dell’anno appena concluso, se erogati entro il 12 gennaio del nuovo anno, in base al cosiddetto principio di cassa allargato. Pertanto, i compensi che non rientrano temporalmente nei parametri suddetti sono considerati redditi arretrati e quindi devono essere assoggettati a tassazione separata.
Nel caso in esame non sussiste alcun ogni dubbio che il controvalore della riduzione tariffaria sui consumi dell’anno 2015, non incluso dall’INPS nel conguaglio fiscale sulle pensioni erogate dell’anno d’imposta 2015, effettuato entro il 28 febbraio 2016, debba essere considerato compenso arretrato e come tale assoggettato al regime di tassazione separata, come per legge.
Legge probabilmente non rispettata, stando ai fatti; non sappiamo se dall’INPS o dall’Enel, oppure da entrambi.
Urge una risposta da parte dei soggetti direttamente coinvolti (Enel e INPS), ma anche dall’Agenzia delle Entrate, affinché non siano sempre i contribuenti a pagare. Contribuenti pensionati, che nel frattempo si sono attivati o si stanno attivando per vederci chiaro, affinché, come sovente accade, la vicenda non finisca nel nulla, nel senso che “Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato, scurdàmmoce 'o ppassato, ……………”.
Riporto il commento postato del collega Roberto Botta, che scrive:
segue nei commenti
Le leggi fiscali in materia sono chiare e dovrebbero essere osservate da tutti i soggetti, Enel e INPS compresi. Tanto per cominciare, l’art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che i sostituti d’imposta devono effettuare le operazioni di conguaglio il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta, prendendo in considerazione tutti i compensi di lavoro dipendente o assimilati erogati nell’anno di riferimento. Sono compresi, ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i compensi di competenza dell’anno appena concluso, se erogati entro il 12 gennaio del nuovo anno, in base al cosiddetto principio di cassa allargato. Pertanto, i compensi che non rientrano temporalmente nei parametri suddetti sono considerati redditi arretrati e quindi devono essere assoggettati a tassazione separata.
Nel caso in esame non sussiste alcun ogni dubbio che il controvalore della riduzione tariffaria sui consumi dell’anno 2015, non incluso dall’INPS nel conguaglio fiscale sulle pensioni erogate dell’anno d’imposta 2015, effettuato entro il 28 febbraio 2016, debba essere considerato compenso arretrato e come tale assoggettato al regime di tassazione separata, come per legge.
Legge probabilmente non rispettata, stando ai fatti; non sappiamo se dall’INPS o dall’Enel, oppure da entrambi.
Urge una risposta da parte dei soggetti direttamente coinvolti (Enel e INPS), ma anche dall’Agenzia delle Entrate, affinché non siano sempre i contribuenti a pagare. Contribuenti pensionati, che nel frattempo si sono attivati o si stanno attivando per vederci chiaro, affinché, come sovente accade, la vicenda non finisca nel nulla, nel senso che “Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato, scurdàmmoce 'o ppassato, ……………”.
Riporto il commento postato del collega Roberto Botta, che scrive: