26 gennaio 2016

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO SUL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 22 gennaio 2016, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, come recentemente modificato dal decreto legge n. 65/2015 convertito nella legge n. 109/2015, nella parte in cui prevede che per i pensionati, titolari di trattamento pari o inferiore a cinque volte il minimo Inps, sia riconosciuta la rivalutazione nella misura solo del 20%.
La citata ordinanza, con la quale il Tribunale di Palermo ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale è stata emessa nel corso del procedimento promosso da CIDA e dalle proprie Federazioni, per conto di un proprio iscritto.

La decisione accoglie in pieno le contestazioni di dubbia costituzionalità mosse al decreto 65/2015, convertito nella legge 109/2015, emanato dal Governo attualmente in carica subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, che dichiarò incostituzionale il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni  2012 e 2013. 
Afferma, infatti, il Tribunale di Palermo che: “la rivalutazione (riconosciuta dalla legge 109/2015, n.d.r.) è talmente modesta da indurre a ritenere che anche la nuova normativa mantenga un contrasto con i principi dettati dalla Costituzione e con l’interpretazione che degli stessi ha fornito la Corte Costituzionale nelle sentenze ut supra citate.”

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