12 novembre 2015

Applicazione sentenza della Consulta n. 70/2015 sul blocco della perequazione delle pensioni

ANSE nazionale, con Foglio Informativo n. 13 del 30 ottobre 2015, ha precisato che la richiesta dell’integrale applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità del blocco della perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013, deve essere inviata entro il 31 dicembre 2015 alla Direzione Generale dell’INPS e per conoscenza alla Sede INPS territorialmente competente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
L’informazione fornita ai soci è esatta, ma solo parzialmente. Contrariamente a quanto indicato nel citato Foglio Informativo, la richiesta deve essere indirizzata prioritariamente alla Sede INPS del territorio in cui ha la residenza il pensionato e poi alla Direzione Generale dello stesso Istituto. Infatti, per le controversie contro l' INPS si applica l' art. 444 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che: 
“Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore …..”. La competenza per territorio per tali controversie non è facoltativa, ma obbligatoria ed inderogabile (Corte di Cassazione 28/04/2014 n. 9373), ed è rilevabile d' ufficio.

Per estrema chiarezza verso i pensionati interessati, giova anche ricordare che la lettera raccomandata non darà luogo al pagamento del dovuto da parte dell’INPS, ma in ogni caso servirà ad interrompere la prescrizione.
Sussistono,  invece, dubbi sull’efficacia della stessa richiesta ai fini della possibile decadenza del temine triennale per promuovere l’azione contro l’INPS, di cui all’art. 47 del D.P.R. 639/1970. Pertanto, per ridurre il rischio di incappare in detta decadenza è consigliabile far seguire l’azione giudiziaria.



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