Com’è noto, il diritto a pensione ai superstiti sorge in caso di
decesso dell’assicurato o del pensionato, iscritto presso una delle gestioni
dell’INPS. Il trattamento spetta ai familiari superstiti individuati
dall’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 se ricorre una delle
seguenti condizioni:
1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia,
anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone
diritto, ne abbia in corso la liquidazione; in tali casi la pensione ai superstiti
assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;
2. che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi
settimanali;
ovvero
- 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi
settimanali, di cui almeno 3
anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la
data del decesso.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione
indiretta.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota
percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.
Un utile riepilogo di tutte le disposizioni vigenti in materia e dei
riferimenti normativi è contenuto nella recentissima circolare dell’INPS n. 185
del 18 novembre 2015, che pubblichiamo integralmente a beneficio dei nostri
lettori.
Circolare INPS n. 185 del 18 novembre 2015
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