13 settembre 2014

Qualcuno l'ha già chiamata "TASSA INPS"


di Stefano Di Vincenzo


Con la busta paga del corrente mese di settembre arriverà per i lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) una nuova ritenuta sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali pari ad un terzo di 0,50%, mentre i restanti due terzi saranno posti a carico del datore di lavoro. Il contributo totale previsto è di 0,50%. L’applicazione del contributo - da versare all’INPS a cura del datore di lavoro - ha inizio dal primo gennaio 2014 e pertanto andrà recuperato l’importo dovuto dalla data suddetta. Sulla trattenuta dei mesi pregressi per i quali è scaduto il termine del versamento all’INPS sarà applicato anche l’1% per interessi legali a decorrere dal 7 Giugno 2014 e fino alla data di versamento.
Si tratta di altro effetto conseguente alla legge 28 giugno 2012 n. 92 (conosciuta anche come riforma Fornero), che ha istituito un “contributo di solidarietà residuale” per i lavoratori non coperti dalla cassa di integrazione guadagni (cig). L’art. 3 della suddetta legge si prefigge “la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria".
Al fondo residuale contribuiscono solamente le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. Pertanto, per le aziende che non sono coperte dalla cassa (come quelle di attività commerciali fino a 50 dipendenti) arriverà uno strumento di tutela in caso di sospensione dell’attività lavorativa. Ma la tutela sarà prevista per un periodo più breve di quello della cig. I lavoratori interessati potranno ricevere l’assegno per soli tre mesi, prorogabili in via eccezionale fino a nove. Come infatti precisa la circolare attuativa dell’INPS: "Il fondo “ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità".
La normativa doveva avere una sua pratica applicazione a partire dal 1° gennaio 2014, ma il relativo modus operandi è arrivato solo da poco tempo. Con decreto ministeriale n. 79141 del 07 febbraio 2014 è stato istituito presso l’ INPS il Fondo residuale e con circolare n.100 del 2/9/2014 (allegata) vengono definiti la natura giuridica, gli obblighi di bilancio e di gestione del Fondo, l’ambito di applicazione, le prestazioni erogabili e il finanziamento delle stesse con i relativi adempimenti procedurali.

Apri la Circolare INPS n. 100/2014

NOTA: A proposito degli interessi previsti dalla circolare n. 100, la Direzione Generale dell'INPS, con successivo messaggio n. 6897 dell'8/9/2014 indirizzato alle sue Sedi periferiche, ha chiarito che: "...tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014,entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi."

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