01 settembre 2014

Lo sconto sull'energia elettrica


di Prospero Figundio



Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato sulla G.U. n. 144 dello stesso giorno, ha suscitato allarme e preoccupazione tra gli ex lavoratori elettrici che usufruiscono dello sconto sulle tariffe di vendita dell’energia, in virtù dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria pregressi. L’agevolazione, come é noto, si applica solo su una determinata quota di consumi e il suo controvalore concorre a formare il reddito imponibile ai fini Irpef dei beneficiari. Per quanto riguarda l’Enel, l’agevolazione in questione non è più applicata per i lavoratori assunti a partire dal luglio 1996, mentre è stata rimossa dal 1999 per i dirigenti, e dal 2012 per gli altri dipendenti in servizio attraverso accordi aziendali che hanno comportato compensazioni di carattere economico sotto diverse forme a favore dei lavoratori interessati. Allo stato attuale, resta in vigore per gli ex dipendenti in pensione assunti prima del 1996 e loro superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità.
Subito dopo la pubblicazione del decreto, l’argomento è stato strumentalizzato, a scapito di una corretta informazione, scatenando su alcuni giornali e sui social network commenti velenosi nei confronti dei lavoratori elettrici e in particolare dei dipendenti Enel. Molti di tali commenti, spesso frutto di superficiale conoscenza dell’argomento o addirittura di ignoranza (nel senso di non conoscenza), hanno considerato scandaloso il benefit derivante dal contratto collettivo di lavoro di categoria, dimenticando che per altre categorie di lavoratori, diverse dagli elettrici, sono previste agevolazioni di varia natura e consistenza, assimilabili al benefit in questione.
Polemiche a parte, cerchiamo di far chiarezza. Il decreto legge n. 91, all’articolo 27 (Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico) prevede che: “A decorrere dal 1° luglio 2014, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas esclude dall’applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.”
La norma sopra riportata significa semplicemente che, dal 1° luglio 2014, gli oneri sostenuti dalle imprese elettriche per la concessione dello sconto ai dipendenti cessano di far parte degli oneri presi in considerazione dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini della determinazione delle tariffe elettriche. Detto in altri termini, il decreto in questione non fa altro che interrompere il meccanismo di “socializzazione” del costo dell’agevolazione, adottato in passato dall’Autorità garante nei confronti delle imprese elettriche - non sappiamo per quali motivi – riportando l’onere a carico delle imprese stesse, come all’origine.
Il decreto, quindi, tiene indenni gli ex lavoratori che ancora usufruiscono dello sconto, salvaguardando i patti contenuti nel C.C.N.L., al cui adempimento le aziende elettriche restano comunque obbligate.
Per la cronaca, va anche detto che il contenuto dell’art. 27 del decreto più volte citato non rappresenta una novità assoluta, perché già nel 2007 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aveva adottato il provvedimento n. 348/2007 col quale aveva stabilito, tra l’altro, criteri finalizzati a favorire l’esclusione graduale dai corrispettivi tariffari degli oneri degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1° luglio 1996.
A tale scopo, aveva accordato alle imprese distributrici un’integrazione ai ricavi garantiti dall’applicazione dei corrispettivi tariffari riguardo alla copertura dei suddetti costi, pari a 11/12 dell’onere effettivamente sostenuto nell’anno 2006. Detta copertura, che rappresentava la misura massima riconoscibile, era stata attribuita per l’anno 2008, mentre per gli anni successivi si riduceva di un ulteriore dodicesimo all'anno fino ad azzerarsi nel 2019. In definitiva il decreto n. 91 ha anticipato al 1° luglio 2014 la fine della copertura, già prevista per il 2019.
È utile ripeterlo, ciò riguarda solo le imprese distributrici, che dal 1° luglio 2014 devono accollarsi l’intero onere, peraltro in passato già a loro carico. Non riguarda, invece, coloro che usufruiscono dello sconto.
La situazione, dunque, è chiarissima: l’intervento legislativo non tocca i diritti degli ex dipendenti elettrici derivanti dal C.C.N.L. di categoria e quindi non cancella l’obbligo delle imprese elettriche ad erogare lo sconto.
Sono questi due punti fermi dai quali non si può e non si deve derogare. Tutti ne devono prendere atto, l’ANSE per prima, che ha il dovere istituzionale di tutelare le migliaia di associati fruitori dell’agevolazione. Ogni altra ipotesi avanzata in proposito non ha ragion d’essere; mette soltanto a nudo l’estrema indeterminatezza che ha caratterizzato sin qui l’approccio al problema.

Nessun commento: