29 dicembre 2014

Le novità più significative della legge di Stabilità 2015 approvata dal Parlamento


È stata varata poco prima di Natale la legge di Stabilità 2015. Come accade ogni anno, il testo proposto dal Governo ha subito significative modifiche in sede di esame parlamentare.
Riportiamo in rapida sintesi i contenuti di maggiore interesse per lavoratori e pensionati.

Bonus 80 euro
Il "bonus" Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito annuo lordo fino a 26 mila euro, già previsto dal decreto governativo 66/2014 per il solo anno 2014, è diventato definitivo. Il diritto al "bonus" è subordinato alla verifica di tre condizioni: tipologia di reddito, sussistenza di imposta a debito dopo la detrazione per lavoro dipendente e importo del reddito complessivo.
Non hanno trovato riscontro positivo le promesse di estensione del "bonus" ai pensionati.

Trattamento di fine rapporto
I lavoratori dipendenti del settore privato potranno chiedere l’anticipazione del Tfr in busta paga. La disposizione è applicabile, in via sperimentale, nel periodo 1° marzo 2015 - 30 giugno 2018. Le quote erogate saranno assoggettate alla tassazione ordinaria, in luogo della più favorevole tassazione separata che si applica quando il Tfr è erogato a fine carriera.
Inoltre, l’aliquota dell’imposta dovuta sulla rivalutazione del Tfr è stata portata dall’11,5% al 17%.

Fondi di Previdenza integrativa e Casse previdenziali
La tassazione dei rendimenti dei Fondi di previdenza integrativa e della Casse previdenziali è stata aumentata dall’11,5% al 20% per i primi e dal 20% al 26% per le seconde.
A parziale compensazione dell’aumento della tassazione, è stato previsto un credito di imposta del 9% per i Fondi integrativi e del 6% per le Casse previdenziali, se Fondi e Casse decideranno di investire in progetti infrastrutturali. La disposizione fissa un tetto massimo di 80 milioni per il credito d’imposta e rinvia ad un decreto che dovrà essere emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Pensioni
Sono state cancellate le penalizzazioni per chi anticipa il pensionamento con 42 anni di contributi anche se non ha raggiunto i 62 anni, a condizione però che il requisito di anzianità contributiva (42 anni) per il diritto alla pensione maturi al 31 dicembre 2017.

Ristrutturazioni edilizie
Le detrazioni per il recupero edilizio delle abitazioni e quelle per l'efficienza energetica sono state prorogate di un altro anno nelle misure massime attualmente previste, rispettivamente del 50% e del 65%.

Taglio IRAP
Per le imprese è prevista la deducibilità dalla base imponibile Irap dell’intero costo del lavoro per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le imprese senza costo del lavoro fruiranno di un credito d'imposta sull’Irap pari al 10%.

Canone RAI
Il canone Rai per l’anno 2015 è stato congelato ai livelli 2014 e cioè a 113,50 euro.

TASI
Il tetto del 2,5 per mille dell’aliquota TASI, valevole solo per il 2014, è stato prorogato fino al 2015. La ventilata istituzione di una tassa comunale unica sugli immobili (local tax) è stata accantonata.






28 dicembre 2014

Modifica del saggio di interesse legale

La nuova misura del saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile, è stata fissata allo 0,5%, con decorrenza 1° gennaio 2015. Lo ha stabilito il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto 11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 290 del 15 dicembre 2014.
Nella tabella seguente sono riportate le variazioni nel tempo del saggio di interesse legale:


Periodo di riferimento
Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990
5%
16.12.1990 - 31.12.1996
10%
01.01.1997 - 31.12.1998
5%
01.01.1999 - 31.12.2000
2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001
3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003
3 %
01.01.2004 - 31.12.2007
2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009
3 %
01.01.2010 - 31.12.2010
1 %
01.01.2011 - 31-12-2011
1,5 %
01.01.2012 - 31-12-2013
2,5 %
01.01.2014 - 31-12-2014
1 %
01.01.2015 -
0,5 %



15 dicembre 2014

La pensione nell'anno 2015

di Pier Francesco Canetta

Come è noto, la riforma delle pensioni introdotta dal Governo Monti nel 2012 (nota come legge Fornero), prevede la doppia indicizzazione che lega il progressivo crescere della speranza di vita sia al requisito dell’età per la pensione di vecchiaia, sia all’anzianità contributiva per la pensione anticipata, con una penalizzazione per chi va in pensione a 59-60 anni per effetto della maturazione dei requisiti contributivi. Ora il Governo esamina la possibilità di “plafonare” entro un certo arco di tempo l’anzianità contributiva a 41 anni, svincolandola del limite di età con l’avvento del sistema contributivo. Staremo a vedere.
Nel frattempo, ricordiamo quali sono i requisiti richiesti nell'anno 2015 per ottenere la pensione:

PENSIONE ANTICIPATA

  • per le donne, 41 anni e 6 mesi di contributi; 
  • per gli uomini, 42 anni e 6 mesi di contributi.
È prevista una penalizzazione per chi va in pensione con 59-60 anni, pur avendo maturato i requisiti contributivi.

PENSIONE DI VECCHIAIA
  • per le donne nate fino a marzo 1952 è possibile accedere al pensionamento nel corso del 2015 con 63 anni e 9 mesi di età. Per le nate dal 1° aprie 1952 in poi è necessario avere 65 anni e 9 mesi,
  • per gli uomini nati fino a settembre 1949 è possibile accedere al pensionamento con 66 anni e 3 mesi. Per i nati da ottobre 1949 in poi sono necessari 66 anni e 7 mesi.
BINARIO PREFERENZIALE 
Probabilmente verrà prorogata la possibilità di andare in pensione prima del tempo, avendo maturato 57 anni di età e 35 di contribuzione, con una penalizzazione stimata del 20% per il metodo del calcolo contributivo.




08 dicembre 2014

A volte ritornano


I partecipanti alla riunione dell’Assemblea nazionale ANSE, convocata per il 10 e 11 dicembre, sono stati informati dal Presidente che sul secondo punto all’ordine del giorno della riunione “Programmi di formazione” è previsto l’intervento del dott. Francesco Ardini, psicologo ed esperto di formazione (che in passato ha espletato per l’ANSE anche incarichi di formatore), con una relazione sul tema “La formazione dei Seniores, un’opportunità da coltivare”.
La suddetta presenza alla riunione dell’Assemblea nazionale in sede deliberante è irrituale, perché lo Statuto stabilisce rigidamente la composizione dell’Organismo e non contempla in alcun caso la partecipazione di soggetti estranei, a qualsiasi titolo.
Statuto a parte, e senza evocare il conflitto di interessi, è lecito domandarsi se sia corretto dal punto di vista morale e trasparente sul piano gestionale affidare il compito di svolgere la relazione sull’argomento oggetto di deliberazione a un professionista esterno del settore, potenzialmente interessato alla decisione del consesso.
Per puro caso, lo stesso tema della relazione sembra sia stato scelto per orientare la decisione in una direzione già definita in partenza, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all’utilità pratica della formazione alla luce delle esperienze passate, dei destinatari, del tipo di intervento formativo eventuale e dei suoi indirizzi.
Che ne pensa la stessa Assemblea, chiamata a deliberare, e che ne pensano gli Organi di controllo e di garanzia dell’Associazione?





04 dicembre 2014

Riparliamo di criteri per il calcolo delle pensioni degli iscritti al FPE


di Pier Francesco Canetta e Prospero Figundio


Ritorniamo sulla sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - n. 14952/14, in materia di criteri di calcolo della pensione degli iscritti all’ex Fondo Pensioni Elettrici con anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, maturata al 31 dicembre 1995.
Tale sentenza ha, infatti, riaffermato quanto stabilito dal D.lgs. 562 del 1996 (emanato in attuazione della delega di cui all’art. 2 della legge 335/95) e cioè che l’importo della pensione va determinato secondo il sistema retributivo nella misura più favorevole tra: a) l’88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell’art.1, comma, 12 lettera a della legge 335/1995 (FPE) e b) l’80% della retribuzione pensionabile da calcolarsi, anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1997, secondo le norme in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), utilizzando la retribuzione comprensiva di tutte le voci di stipendio e indennità percepite, e non solo sulle voci valide ai fini del FPE, “avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.”
La norma prevede poi che i valori ottenuti si pongono a confronto con l’importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del FPE e qualora l’importo di quest’ultima risulti pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga nella stessa misura. Se invece essa supera il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di valore più alto.

Fatta questa premessa e poiché numerosi colleghi iscritti all’ANSE sono interessati direttamente, abbiamo esaminato a fondo la questione, anche ricorrendo ad esperti di un importante ed accreditato Patronato, ai quali abbiamo chiesto di valutare in particolare il termine di decadenza entro il quale proporre eventuale azione tesa ad ottenere la riliquidazione della pensione, tenuto conto del seguente quadro normativo e giurisprudenziale:
  • art. 47 del D.P.R. 639/1970, comma 6, che ha introdotto il termine di decadenza triennale;
  • sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite – n. 12720 del 2009, in cui è precisato che la disposizione del citato art. 47 non può trovare applicazione in caso di richiesta di adeguamento della prestazione pensionistica già riconosciuta per un importo inferiore; 
  • art. 38 del D.L. n. 98/2011(convertito in Legge n. 111/2011), che ha aggiunto in coda al citato art. 47 D.P.R. 639/1970 il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."; 
  • sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2 aprile 2014, a seguito della quale la disposizione di cui al punto precedente si applica solo alle prestazioni pensionistiche liquidate dal 6 luglio 2011 in poi, data di entrata in vigore del D.L. n.98/2011.
A proposito di decadenza, non è il caso di soffermarsi sul contenuto del Foglio Informativo ANSE n. 3 del 16 luglio 2014, confusionario nell’inquadrare la questione dal punto di vista normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e pilatesco nelle conclusioni.

Per quanto ci riguarda, dopo le doverose verifiche effettuate, riteniamo in coscienza di poter dare alcuni consigli di carattere generale sulla questione, fermo restando che ogni caso va istruito singolarmente e valutato dal diretto interessato.
I colleghi che ne hanno titolo possono tentare di ottenere la riliquidazione della pensione, alla luce della giurisprudenza formatasi nel tempo, e segnatamente della citata sentenza della Suprema Corte 14952/14, che costituisce un importantissimo punto di riferimento. Ovviamente, prima di intraprendere qualsiasi azione, è indispensabile esaminare a fondo la situazione retributiva e previdenziale del lavoratore interessato, accertando che:
  1. abbia percepito non occasionalmente, negli ultimi dieci anni di lavoro, oltre alla normale retribuzione soggetta a contribuzione FPE, altri compensi o indennità accessorie non soggetti (per esempio: lavoro straordinario, maggiori prestazioni, ecc.); una rapida verifica è possibile attraverso l’esame del Mod. 01/M, che riporta in quadri distinti l’ammontare delle retribuzioni annue AGO e FPE;
  2. la simulazione del conteggio dell'80%, eseguita con i parametri retributivi AGO anche per i periodi ante 1997, dimostri che la pensione liquidata dall’INPS sia di importo inferiore. 
Come primo atto da compiere, si consiglia di tentare di ottenere la riliquidazione in via amministrativa, trasmettendo la relativa richiesta all’INPS, preferibilmente attraverso un Patronato qualificato, da cui farsi assistere anche per le verifiche di cui ai punti precedenti. Solo in caso di esito negativo della pratica amministrativa, si può pensare di promuovere un’eventuale azione giudiziaria, con l'assistenza di un legale esperto in materia previdenziale o del legale dello stesso Patronato, previa valutazione dell'entità dei valori in gioco e del rischio di soccombenza, che va messo comunque in conto, anche quando si ritiene di aver ragione da vendere.



Sentenza Cassazione 14952/14