16 gennaio 2015

Una precisazione dovuta

di Pasquale Cutino

Nel merito dell’articolo apparso sul n. 4/2014 del Notiziario Anse, a firma dell’esperto dott. Bruno Benelli (ex dirigente INPS), circa l’importante sentenza della Cassazione in materia pensionistica, ritengo opportuno fare alcune osservazioni: è da precisare che ho dovuto documentarmi in materia, avendo subìto in prima persona l’interpretazione arbitraria della legge da parte dell’Inps nel momento del pensionamento avvenuto nel 1997. La sentenza non è stata scritta dal dott. Azzeccagarbugli, di manzoniana memoria, ma dalla Suprema Corte di Cassazione della Repubblica Italiana e non ha vinto Davide contro Golia, come si vuol far credere, ma solo la giustizia, ahimè calpestata dall’INPS.  Essa, senza cambiare una virgola, ha solo riaffermato in maniera univoca ciò che il Dlgs.  562 del 1996 aveva chiaramente normato per i lavoratori provenienti dai vari fondi soppressi.
Detto decreto, all’epoca, fu emanato non per dare un contentino ai lavoratori, come afferma Benelli, ma per salvaguardare, nel momento del passaggio, un giusto diritto maturato fino a quel momento. Infatti, fu chiamato decreto di armonizzazione della disciplina tra il Fondo elettrici e quello dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L’INPS ha sempre dato al decreto suddetto una sua interpretazione non sostenuta dalla legge, di cui invece la Cassazione, e non poteva essere altrimenti, ha precisato, con le sentenze n. 1444 del 23 gennaio 2008 n. 14952 del 1° luglio 2014 la corretta applicazione. La legge è scritta in maniera chiara e non contorta, come tutti possono facilmente verificare leggendo appena sei righe dell’art.3, comma due, del Dlgs. n.562 del 16 settembre 1996.
Chi poi volesse approfondire la questione, può consultare la vasta letteratura, emessa dall’Anse a sostegno dei pensionati, in particolare il Foglio informativo n. 2 del 3 ottobre 2002, la circolare n. 54 dell’8 marzo 2005 e i Notiziari Anse dell’epoca. Nel dare l’informativa, l’Anse avvisava i soci che l’Inps, nell’applicazione del decreto di armonizzazione, adottava un criterio errato e gravemente lesivo dei diritti (altro che cresta) dei pensionati e dava precise indicazioni alle Sezioni territoriali dell’iter procedurale da seguire per la soluzione del problema.
L’ultima sentenza è poi ampiamente commentata sul blog “Anse fuori dal coro” il 4 novembre e il 4 dicembre 2014;  in particolare nell’articolo “Riparliamo di criteri per il calcolo della pensione degli iscritti al FPE” del 4 dicembre  si danno, tra l’altro,  indicazioni sul percorso da seguire per proporre eventuale azione tesa ad ottenere la riliquidazione della pensione. Invece il commento alla sentenza fatto dal dott. Benelli, pur nel rispetto delle sue opinioni, è fuorviante perché da esso non traspare ciò che afferma la legge e pertanto non dovrebbe trovare spazio sul notiziario associativo, che in passato ha dato alla questione un taglio completamente diverso e in linea con la legge vigente, oggi onorata dalla sentenza di Cassazione.      


         

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