di Pasquale
Cutino
Nel merito dell’articolo apparso sul n. 4/2014 del Notiziario Anse, a
firma dell’esperto dott. Bruno Benelli (ex dirigente INPS), circa l’importante
sentenza della Cassazione in materia pensionistica, ritengo opportuno fare alcune
osservazioni: è da precisare che ho dovuto documentarmi in materia, avendo subìto in prima persona l’interpretazione arbitraria della legge da parte dell’Inps nel momento del pensionamento
avvenuto nel 1997. La sentenza non è stata scritta dal dott. Azzeccagarbugli,
di manzoniana memoria, ma dalla Suprema Corte di Cassazione della Repubblica
Italiana e non ha vinto Davide contro Golia, come si vuol far credere, ma solo
la giustizia, ahimè calpestata dall’INPS. Essa, senza cambiare una virgola, ha solo riaffermato
in maniera univoca ciò che il Dlgs. 562
del 1996 aveva chiaramente normato per i lavoratori provenienti dai vari fondi
soppressi.
Detto decreto, all’epoca, fu emanato non per dare un contentino ai
lavoratori, come afferma Benelli, ma per salvaguardare, nel momento del
passaggio, un giusto diritto maturato fino a quel momento. Infatti, fu chiamato
decreto di armonizzazione della disciplina tra il Fondo elettrici e quello
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L’INPS ha
sempre dato al decreto suddetto una sua interpretazione non sostenuta dalla
legge, di cui invece la Cassazione, e non poteva essere altrimenti, ha
precisato, con le sentenze n. 1444 del 23 gennaio 2008 n. 14952 del 1° luglio
2014 la corretta applicazione. La legge è scritta in maniera chiara e non
contorta, come tutti possono facilmente verificare leggendo appena sei righe dell’art.3, comma due, del Dlgs. n.562 del 16 settembre 1996.
Chi poi volesse approfondire la questione, può consultare la vasta
letteratura, emessa dall’Anse a sostegno dei pensionati, in particolare il Foglio
informativo n. 2 del 3 ottobre 2002, la circolare n. 54 dell’8 marzo 2005 e i
Notiziari Anse dell’epoca. Nel dare l’informativa, l’Anse avvisava i soci che
l’Inps, nell’applicazione del decreto di armonizzazione, adottava un criterio
errato e gravemente lesivo dei diritti (altro che cresta) dei pensionati e dava
precise indicazioni alle Sezioni territoriali dell’iter procedurale da seguire
per la soluzione del problema.
L’ultima sentenza è poi ampiamente commentata sul blog “Anse fuori dal coro” il 4 novembre e il 4
dicembre 2014;
in particolare nell’articolo “Riparliamo di criteri per il calcolo della
pensione degli iscritti al FPE” del 4 dicembre si danno, tra l’altro, indicazioni sul percorso da seguire per proporre
eventuale azione tesa ad ottenere la riliquidazione della pensione. Invece il
commento alla sentenza fatto dal dott. Benelli, pur nel rispetto delle sue
opinioni, è fuorviante perché da esso non traspare ciò che afferma la legge e
pertanto non dovrebbe trovare spazio sul notiziario associativo, che in passato
ha dato alla questione un taglio completamente diverso e in linea con la legge
vigente, oggi onorata dalla sentenza di Cassazione.
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