08 febbraio 2015

Il 730 precompilato ai nastri di partenza

Si avvicina un importante appuntamento col fisco: la dichiarazione annuale dei redditi. Dal 2015, l’Agenzia delle Entrate inaugura un nuovo tipo di rapporto con i cittadini contribuenti, rendendo disponibile per via telematica il modello 730 precompilato. L’obiettivo del nuovo servizio è di semplificare gli adempimenti del contribuente, fornendogli direttamente, mediante il modello precompilato, i dati utili per la sua dichiarazione, prelevati dalle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. L’innovazione è di notevole portata perché inverte il flusso dei dati: in passato dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ora da questa al contribuente, il quale può accettarli, correggerli o integrarli, e quindi trasmettere la sua dichiarazione. Ciò riduce la necessità di controlli da parte dell’Agenzia.
Com’è ben evidente, non siamo ancora al fisco sul modello dei Paesi più avanzati di noi in questo campo; per arrivarci dobbiamo colmare un abisso, tuttavia l’intento è positivo e il nuovo servizio costituisce un buon avvio verso un rapporto tra fisco e contribuente più snello, privo di complicazioni burocratiche e improntato alla leale collaborazione e al rispetto reciproco. Non resta che auspicare la riuscita dell’operazione, come primo passo verso un reale cambiamento di tale rapporto.

Ora che sono stati definitivamente approvati i modelli di dichiarazione, riepiloghiamo, con l’ausilio delle istruzioni ministeriali, gli aspetti più importanti della dichiarazione 2015, con particolare attenzione alla novità del modello 730 precompilato.

Chi sono i contribuenti interessati al 730 precompilato

·    Lavoratori dipendenti e pensionati con redditi di lavoro di pensione e assimilati percepiti nel 2014, che hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi del 2013 e che hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno sostituisce il CUD).

La dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone Fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del modello Unico Persone fisiche 2014.

La dichiarazione precompilata non viene, invece, predisposta per i contribuenti che per l’anno d’imposta precedente, hanno presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.

Un chiarimento importante. I contribuenti che riceveranno la dichiarazione precompilata non sono obbligati ad utilizzarla. Il servizio è aggiuntivo e perciò chi lo ritiene può anche ignorarlo e presentare il modello 730 “tradizionale”, avvalendosi come di consueto dell’assistenza fiscale dei soggetti abilitati (sostituto d’imposta, professionista o CAF). Può scegliere, inoltre, di dichiarare i propri redditi attraverso il modello UNICO anziché col 730.

Quali informazioni contiene il 730/2015 precompilato

  • Dati contenuti nella Certificazione Unica 2015 (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, di pensione o assimilato, le ritenute Irpef, le trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico).
  • Redditi derivanti da terreni e fabbricati, presenti nella dichiarazione presentata nel 2014 per i redditi del 2013.
  • Interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali, comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
  • Spese derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente che danno diritto a una detrazione ripartita in più rate annuali (ad esempio, le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili a nuovo).
  • Altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio, i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).
Nel modello 2015 precompilato non sono presenti i dati riguardanti le spese sanitarie e gli altri oneri sostenuti nell’anno 2014, che dovranno essere inseriti a cura del contribuente. Il progetto prevede che siano inseriti nella dichiarazione precompilata dal 2016 in poi.

Nel corrente anno, saranno adottati particolari criteri per l’inserimento nel 730 precompilato dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate da enti esterni, nell’ottica di evitare l’attribuzione di deduzioni o detrazioni non spettanti; quindi non è escluso che un dato, ancorché comunicato, non figuri nel 730 precompilato. In tal caso il contribuente può far valere il suo diritto alla deduzione o alla detrazione inserendolo in sede di integrazione della dichiarazione.

Come sarà reso disponibile il 730/2015 precompilato

La dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione del contribuente on-line dal 15 aprile 2015, in un’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, cui si accede mediante codice PIN (chi ne è in possesso, può accedervi anche mediante la Carta Nazionale dei Servizi – CNS). I contribuenti che non hanno il codice PIN possono richiederlo all’Agenzia delle Entrate on-line, per telefono o recandosi personalmente allo sportello di un Ufficio dell’Agenzia.
Allo scopo di agevolare chi non ha il codice PIN, l’Agenzia sta mettendo a punto altre modalità  per l’accesso alla dichiarazione precompilata on-line, che comunicherà nei prossimi giorni. Una di queste potrebbe essere l’accesso tramite INPS.

In alternativa, il contribuente può sempre incaricare un intermediario abilitato - CAF o professionista - di scaricare o gestire interamente la propria dichiarazione precompilata, rilasciandogli delega.

Che deve fare il contribuente che si avvale del 730 precompilato

Il contribuente, prima di accettare la dichiarazione, deve verificare l’esattezza dei dati riportati. Nell’ipotesi che abbia percepito, oltre a quelli di lavoro dipendente, di pensione o assimilati, anche altri redditi derivanti per esempio da partita IVA, non può utilizzare il 730 precompilato, ma deve presentare il modello UNICO.
Una volta accertata la corrispondenza dei dati riportati nella dichiarazione, il contribuente può accettarla integralmente e presentarla direttamente on-line. In questo caso sono esclusi i controlli da parte dell’Agenzia sui dati riguardanti deduzioni e detrazioni comunicati da soggetti terzi.
Se invece riscontra dati mancanti o inesatti, può integrarla o correggerla sulla scorta di dati reddituali (per esempio, nuovi redditi fondiari) o di documentazione relativa ad oneri deducibili o detraibili in suo possesso (per esempio, spese sanitarie, spese per lavori di recupero edilizio iniziati nel 2014 ecc.), e quindi presentarla.

Il calendario del modello 730/2015

Entro il 28 febbraio 2015
Il sostituto d’imposta consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

Entro il 7 marzo 2015
Il sostituto d'imposta invia all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche rilasciate.

A partire dal 15 aprile 2015
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, tramite i servizi telematici, il modello 730 precompilato.

Entro il 7 luglio 2015
  • Il contribuente presenta al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione modello 730 e la busta contenente il 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef, ricevendo copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di liquidazione 730-3; 
oppure
  • presenta direttamente all’Agenzia delle Entrate - per via telematica - la dichiarazione precompilata modello 730 e il 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del modello 730 gli perviene, sempre per via telematica, la ricevuta  dell’avvenuta presentazione.

Dal mese di luglio 2015 (per i pensionati dal mese di agosto o di settembre 2015)
Il contribuente riceve la retribuzione (o la pensione) con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le altre rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Se la retribuzione (o la pensione) è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

Entro il 30 settembre 2015
Il contribuente che prevede di realizzare nel 2015 minori redditi, può comunicare al sostituto d’imposta di non voler versare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo eseguire in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3.

Entro il 25 ottobre 2015
Nell’eventualità che il contribuente abbia commesso errori nella dichiarazione, può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 correttiva o integrativa.

A novembre 2015
Il contribuente riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

Entro il 10 novembre 2015
Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia dell’eventuale dichiarazione modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo. 


24/2/2015
Dopo il via libera del Garante della privacy, sono state fissate le regole per l’accesso, a partire dal prossimo 15 aprile, al modello 730 precompilato da parte di contribuenti, datori di lavoro, Caf e intermediari.
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