Le pensioni
dal 2016
Dal 2016 occorreranno
4 mesi in più di lavoro per maturare il diritto alla pensione, come stabilito
dal decreto del Ministero dell’Economia pubblicato in G.U. allo scadere del
2014. Di conseguenza i requisiti per la pensione dei lavoratori del settore
privato e di quello pubblico sono spostati in avanti di 4 mesi, che si
aggiungono sia al minimo di età necessario per la pensione di vecchiaia e sia
al minimo di anni di contributi occorrente per la pensione anticipata.
Vediamo perciò quali saranno i
nuovi requisiti dal 1° gennaio 2016.
Pensione di vecchiaia
- Lavoratori dipendenti maschi del settore privato e pubblico e lavoratori autonomi; lavoratrici dipendenti del settore pubblico: 66 anni e 7 mesi, in luogo di 66 anni e 3 mesi del 2015.
- Lavoratrici dipendenti del settore privato: 65 anni e 7 mesi, contro i 63 anni e 9 mesi del 2015.
- Lavoratrici autonome: 66 anni e 1 mese, in luogo di 64 anni e 9 mesi del 2015.
Pensione anticipata
Per lasciare il lavoro in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, gli uomini devono aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi nel 2015), mentre e le donne 41 anni e 10 mesi (contro i 41 anni e 10 mesi del 2015).
Per lasciare il lavoro in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, gli uomini devono aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi nel 2015), mentre e le donne 41 anni e 10 mesi (contro i 41 anni e 10 mesi del 2015).
Infine è stato aggiornato il
sistema delle quote per coloro che ancora hanno titolo ad usufruirne, come gli esodati e i prepensionati del pubblico
impiego, che dal 1° gennaio 2016, matureranno pertanto il diritto al
raggiungimento della quota 97,6 (contro 97,3 del 2015).
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La quota di
pensione contributiva
La legge di stabilità 2015 ha
previsto una limitazione alla quota di pensione calcolata col metodo
contributivo, nei confronti di quei lavoratori con almeno 18 anni di contributi
versati entro il 1995, per i quali tale metodo (introdotto dalla riforma
Monti-Fornero del 2011) si applica per gli anni lavorativi decorrenti dal 1°
gennaio 2012.
Per effetto della suddetta limitazione, il trattamento pensionistico complessivo
calcolato con le nuove regole (quota di pensione retributiva + quota di
pensione contributiva dall’1/1/2012) non potrà comunque eccedere l’importo calcolato
applicando le regole vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Monti-Fornero
(D.L. 201/2011). Pertanto, al lavoratore che abbia continuato l’attività dal
2012 in poi riuscendo a conseguire un trattamento più favorevole di quello
calcolato con le vecchie regole, sarà riconosciuta una pensione non superiore a
quella che sarebbe stata liquidata ante riforma.
La disposizione dovrebbe trovare applicazione anche sui trattamenti già
liquidati, con effetto sui ratei di pensione dal 1° gennaio 2015.
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