10 dicembre 2015

Trattamento fiscale e contributivo importi compensativi agevolazioni tariffarie ex dipendenti

Il più che discusso accordo quadro del 27 novembre 2015 sul superamento delle agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica, sottoscritto da Enel e Organizzazioni sindacali, oltre a presentare problemi di carattere giuridico, ha riflessi di natura fiscale e contributiva ai fini previdenziali. Dal punto di vista fiscale - non vi sono dubbi - l’importo previsto dall’accordo in sostituzione della riduzione tariffaria entra a far parte del reddito imponibile del pensionato, che deciderà di accettarlo, nell’anno di imposta in cui è corrisposto, sommandosi alla pensione e agli eventuali altri redditi del soggetto, e quindi tassato ai fini Irpef. 

Sotto il profilo previdenziale, dopo aver premesso che non tutte le somme erogate in via transattiva sono necessariamente imponibili, ma solamente quelle che, direttamente o indirettamente, sono collegate da un'obbligazione causale al rapporto di lavoro, sia esso in corso o cessato, propendiamo per l’assoggettamento dell’importo medesimo alla contribuzione previdenziale, alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza richiamati dall’INPS nella sua circolare n. 6/2014. Il problema si pone in tutta la sua evidenza per le intuibili conseguenze che ne possono derivare. Stranamente, l’accordo sindacale tace in proposito. Per quanto ci riguarda, invece, la questione merita la massima attenzione e perciò riteniamo che vada chiarita oltre ogni ragionevole dubbio. Sarebbe molto interessante conoscere, per esempio, anche il parere di un autorevole esperto di problemi previdenziali, quale è il Dott. Bruno Benelli collaboratore dell’ANSE. Osiamo sperare che almeno in questo l’Associazione si renda utile, girando il quesito all’esperto.












Nella pagina Documentazione sono pubblicati documenti normativi e riferimenti giurisprudenziali riguardanti la riduzione tariffaria sull'energia elettrica.



























Nessun commento: