25 febbraio 2018

La bolletta della luce e gli oneri occulti

di Prospero Figundio


Ne hanno parlato i giornali e continua a parlarne la rete, tanto che l’Autorità per l’energia - ARERA, (così si chiama ora) - ha avvertito la necessità di emettere il comunicato del 14 febbraio 2018 per esporre il suo punto di vista sul contenuto e sulla portata del provvedimento n. 50/2018, che pone a carico di tutti i consumatori di energia elettrica anche una parte degli oneri di sistema non pagati dai clienti morosi.

Senza addentrarci in sottili disquisizioni di carattere giuridico, non rientra certamente nella normalità addossare sulle spalle dei clienti virtuosi, che pagano regolarmente le bollette dei propri consumi elettrici, gli oneri di sistema inclusi nelle bollette insolute dei clienti morosi, per il solo fatto che - secondo il TAR - tali oneri non ricadrebbero sul distributore, che, nella fattispecie, avrebbe solo la funzione di esattore. I distributori, perciò, possono stare tranquilli, tanto paga Pantalone, cioè il cliente virtuoso, buon pagatore, costretto da provvedimenti come quello in esame ad accollarsi anche i loro rischi.

La questione suggerisce a questo punto alcune considerazioni. La prima riguarda i distributori stessi, che ci sembrano fortemente impegnati ad acquisire nuovi clienti, anche ricorrendo a pratiche che la stessa ARERA, in alcuni casi, ha considerato scorrette, mentre sembrano poco attenti a gestire bene i clienti acquisiti e a perseguire tempestivamente quelli che non pagano le bollette. Se i distributori non corrono alcun rischio, perché verranno ristorati di una parte di quanto non riescono ad incassare, è facile dedurre che siano poco stimolati a riscuotere dai loro clienti i crediti insoluti.

Né si può trascurare un altro aspetto, che prescinde dal comportamento dei distributori, ma riguarda le attuali regole che premiano decisamente i clienti che si sottraggono volutamente al pagamento dei consumi, passando da un gestore all’altro con estrema facilità o approfittando dei tempi abbastanza lunghi che devono necessariamente trascorrere tra l’accertamento della morosità e l’interruzione della fornitura di energia. Questi soggetti sono anche agevolati dalla mancanza di un’anagrafe dei “cattivi pagatori” - come avviene per i protesti e le sofferenze bancarie, per i quali esiste la centrale dei rischi - che sarebbe un ottimo deterrente contro i furbi.

Per evitare, quindi, che regole troppo indulgenti finiscano per premiare i “cattivi pagatori” e nello stesso tempo deresponsabilizzare gli stessi distributori, occorre un intervento dell’autorità politica, finalizzato a regolare meglio la materia con adeguati e più efficaci strumenti contrasto di un fenomeno che altrimenti rischia di allargarsi, fatta salva la salvaguardia di chi diventa moroso contro la sua volontà, in conseguenza di uno stato di effettivo bisogno.

Prima di chiudere, occorre dire qualcosa anche sugli oneri di sistema che incidono pesantemente sulle bollette delle famiglie e di cui la gente sa poco o nulla. Occorre premettere che la tariffa elettrica si compone dei costi della materia prima (costi per l’acquisto e la vendita al cliente finale dell’energia elettrica da parte del fornitore), costi per il trasporto (servizi di rete per il trasporto, la distribuzione e la gestione del contatore) e oneri di sistema, destinati alla copertura dei costi per attività di interesse generale, oltre ovviamene alle accise e all’IVA.
Gli oneri di sistema costituiscono, dunque, una sorta di “calderone” in cui sono inseriti una serie di oneri di carattere generale, che sarebbe meglio definire parafiscali, la cui incidenza si fa sentire in misura rilevante sulla spesa per energia sopportata dai clienti domestici. Tra gli oneri di sistema sono compresi - ricordiamo solo i principali - il finanziamento degli incentivi erogati al fotovoltaico, gli sgravi tariffari (attualmente circa 1,5 miliardi di euro) erogati alle aziende cosiddette energivore, cioè quelle aziende che impiegano nel processo produttivo grandi quantità di energia, gli oneri per lo smantellamento degli impianti nucleari dismessi, ai quali, dulcis in fundo, vanno ad aggiungersi anche una parte degli oneri di sistema non pagati dai clienti morosi. Come si vede, c’è poco da stare allegri!






02 febbraio 2018

I modelli per la dichiarazione dei redditi 2018


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2018.

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Infatti, Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Come per gli anni decorsi, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un’identità SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o anche utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o una Carta nazionale dei servizi.
Chi può presentare il 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2017 hanno percepito:
  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2018 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".

I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone fisiche. Nello specifico: 
  • il quadro RM, se hanno percepito nel 2017 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal Dlgs 239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2017. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del modello REDDITI non possono usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro
  • il quadro RT, se nel 2017 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al 730, anche i contribuenti che nel 2017 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2017
  • il modulo RW, se nel 2017 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).
I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2018 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.
  

REDDITI Persone Fisiche è il modello di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche che non possono presentare il Mod. 730. Si articola in tre fascicoli: PF1 - PF2 - PF3 in relazione alla tipologia di redditi da dichiarare.

Chi deve presentare il modello REDDITI Persone Fisiche

Sono obbligati a utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche i contribuenti che:
  • nell'anno precedente (cioè, quello oggetto di dichiarazione) hanno posseduto redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, redditi "diversi" non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
    nell'anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle dichiarazioni: Iva, Irap, Modello 770;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
I contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi 2018 esclusivamente per via telematica, entro il 31 ottobre 2018, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da questo obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI PF cartaceo i contribuenti che:
  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
  • pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi(RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.














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