28 novembre 2015

Accordo sull'abolizione della riduzione tariffaria agli ex dipendenti


Pubblichiamo il testo dell'accordo tra Enel e Organizzazioni sindacali, sottoscritto nella serata del 27 novembre 2015.

Abolizione riduzione tariffaria - accordo 27/11/2015


Il commento
Quella della soluzione equa, richiesta dalle Organizzazioni Sindacali e inserita nel verbale di accordo del 27 novembre 2015, è un’affermazione cui non crede nessuno. Serve solo per giustificare un’operazione che assomiglia più a un esproprio senza adeguato indennizzo. L’equità è cosa ben diversa e lo sanno anche i sottoscrittori dell’accordo.  
Alla reazione sdegnata dei pensionati interessati, molto eloquente e pienamente condivisibile, aggiungiamo solo alcune considerazioni. 

Tutta l’operazione, impostata e condotta dall’Enel con cinismo e determinazione, consente all’Azienda di conseguire un notevole vantaggio economico a costi molto bassi e senza sforzo alcuno, per giunta con la motivazione altisonante della solidarietà tra generazioni. Di questi tempi, un richiamo al “sociale” nobilita qualsiasi atto e salva la faccia, ma non la coscienza, perché, in sostanza, nel nostro caso si è consumato un baratto nel quale Enel ha fatto la parte del leone, pur mettendo in conto l’eventualità di un sostanzioso pacchetto di incarichi legali per resistere alle azioni giudiziarie che molti degli interessati promuoveranno.

Le Organizzazioni sindacali, accettando, di fatto, prima l’impostazione e poi la soluzione prospettate da Enel, hanno avallato l’operazione, pur sapendo di non aver alcun titolo giuridico a rappresentare i titolari del beneficio alla riduzione tariffaria, il quale - ricordiamolo - è un diritto acquisito individuale, entrato nel patrimonio di ogni pensionato e non può più essere oggetto di contrattazione collettiva.  Se l’intervento delle Organizzazioni sindacali avesse avuto almeno il merito di ottenere in cambio dall’Enel una compensazione monetaria a favore degli ex dipendenti commisurata a criteri di equità e giustizia, molti dei quasi 98.000 fruitori della riduzione avrebbero accettato l’offerta compensativa, a prescindere da ogni questione.
   
Infine l’ANSE, l’Associazione cui sono iscritti oltre 18.000 ex dipendenti Enel fruitori della riduzione tariffaria. I soci confidavano sull'atteggiamento attivo dell’Associazione su una questione importante, che tocca direttamente un loro legittimo diritto, nel quadro dei buoni rapporti con l’Azienda e senza tradire il dovere di lealtà e riconoscenza nei suoi confronti. I fatti hanno messo in evidenza il comportamento agnostico dell’ANSE, che significa venir meno agli obblighi verso la comunità che si rappresenta, assunti attraverso il patto associativo; significa sopratutto rinunciare alla dignità di Associazione. La situazione legittimava pienamente un'iniziativa dell’ANSE tesa perlomeno a cercare di incanalare la questione verso una soluzione più giusta, che purtroppo non c'è stata.   


26 novembre 2015

Riduzione tariffaria e.e.: incontro Enel-OO.SS. del 25 novembre 2015


Ieri pomeriggio 25 novembre, tra Enel e Organizzazioni sindacali si è svolta l'annunciata riunione per affrontare la questione della riduzione tariffaria sull'energia elettrica agli ex dipendenti. Il confronto proseguirà in una nuova riunione in programma per oggi pomeriggio.
Provvederemo a informare i lettori del nostro blog sugli ulteriori sviluppi della vertenza.



26/11/2015 - 14,00  
Siamo in grado di riferire che nella riunione di ieri pomeriggio è stata raggiunta l'intesa economica. Restano da definire alcuni altri aspetti.
Secondo indiscrezioni abbastanza attendili, la parte economica prevede la corresponsione di un indennizzo una tantum agli ex dipendenti e ai superstiti che attualmente fruiscono della riduzione tariffaria. L'indennizzo sarebbe graduato in misura decrescente per fasce di età degli aventi diritto.   


27/11/2015 - 8,00
La trattativa è stata aggiornata alle ore 16 di oggi 27 novembre.
A titolo informativo, pubblichiamo la tabella contenuta nell'ipotesi di accordo quadro prospettata dall'Enel alle OO.SS.
Ovviamente, si tratta della proposta Enel sulla quale si è sviluppato il confronto che ha portato alla definizione dell'accordo economico, di cui non ancora non conosciamo i contenuti.

Bozza di accordo

UNA TANTUM SOSTITUTIVA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE



27/11/2015 - 21,45 
Ultim'ora. L'accordo è stato firmato nella serata di oggi. Pubblicheremo tutti i dettagli appena possibile.  

Vai all'accordo






24 novembre 2015

La pensione ai superstiti


Com’è noto, il diritto a pensione ai superstiti sorge in caso di decesso dell’assicurato o del pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell’INPS. Il trattamento spetta ai familiari superstiti individuati dall’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 se ricorre una delle seguenti condizioni:
1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione; in tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;
2. che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali;
ovvero
- 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3
anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.


Un utile riepilogo di tutte le disposizioni vigenti in materia e dei riferimenti normativi è contenuto nella recentissima circolare dell’INPS n. 185 del 18 novembre 2015, che pubblichiamo integralmente a beneficio dei nostri lettori. 


Circolare INPS n. 185 del 18 novembre 2015




























12 novembre 2015

Applicazione sentenza della Consulta n. 70/2015 sul blocco della perequazione delle pensioni

ANSE nazionale, con Foglio Informativo n. 13 del 30 ottobre 2015, ha precisato che la richiesta dell’integrale applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità del blocco della perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013, deve essere inviata entro il 31 dicembre 2015 alla Direzione Generale dell’INPS e per conoscenza alla Sede INPS territorialmente competente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
L’informazione fornita ai soci è esatta, ma solo parzialmente. Contrariamente a quanto indicato nel citato Foglio Informativo, la richiesta deve essere indirizzata prioritariamente alla Sede INPS del territorio in cui ha la residenza il pensionato e poi alla Direzione Generale dello stesso Istituto. Infatti, per le controversie contro l' INPS si applica l' art. 444 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che: 
“Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore …..”. La competenza per territorio per tali controversie non è facoltativa, ma obbligatoria ed inderogabile (Corte di Cassazione 28/04/2014 n. 9373), ed è rilevabile d' ufficio.

Per estrema chiarezza verso i pensionati interessati, giova anche ricordare che la lettera raccomandata non darà luogo al pagamento del dovuto da parte dell’INPS, ma in ogni caso servirà ad interrompere la prescrizione.
Sussistono,  invece, dubbi sull’efficacia della stessa richiesta ai fini della possibile decadenza del temine triennale per promuovere l’azione contro l’INPS, di cui all’art. 47 del D.P.R. 639/1970. Pertanto, per ridurre il rischio di incappare in detta decadenza è consigliabile far seguire l’azione giudiziaria.