Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 22 gennaio 2016,
ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011,
convertito nella Legge 214/2011, come recentemente modificato dal decreto legge
n. 65/2015 convertito nella legge n. 109/2015, nella parte in cui prevede che
per i pensionati, titolari di trattamento pari o inferiore a cinque volte il
minimo Inps, sia riconosciuta la rivalutazione nella misura solo del 20%.
La citata ordinanza, con la quale il Tribunale di Palermo ha
disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale è stata emessa
nel corso del procedimento promosso da CIDA e dalle proprie Federazioni, per
conto di un proprio iscritto.
La decisione accoglie in pieno le contestazioni di dubbia costituzionalità mosse al decreto 65/2015, convertito nella legge 109/2015,
emanato dal Governo attualmente in carica subito dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 70/2015, che dichiarò incostituzionale il blocco della
rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013.
Afferma, infatti, il Tribunale di
Palermo che: “la rivalutazione
(riconosciuta dalla legge 109/2015, n.d.r.) è
talmente modesta da indurre a ritenere che anche la nuova normativa mantenga un
contrasto con i principi dettati dalla Costituzione e con l’interpretazione che
degli stessi ha fornito la Corte Costituzionale nelle sentenze ut supra citate.”
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