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Il mese di settembre riporta all’attenzione i tributi comunali sulla casa, che tanto angustiano i cittadini contribuenti, non solo per l’onere economico da sostenere, ma per le oggettive difficoltà che essi incontrano nell’adempimento degli obblighi imposti dalla legge, in conseguenza della persistente scarsa chiarezza e dell’accavallarsi di norme e scadenze che spesso caratterizzano la materia fiscale in Italia.
La presente nota si prefigge di riassumere una serie di informazioni di carattere generale sulla scorta della legge e dei provvedimenti governativi emanati in materia di IUC, che è la sigla sotto la quale sono raggruppati i tributi comunali gravanti sugli immobili.
Per gli aspetti specifici e/o particolari (es. aliquote, tariffe, detrazioni se previste ecc.), occorre far riferimento ai regolamenti e alle deliberazioni adottate in materia dai singoli comuni, pubblicati sul sito:
In alternativa, i contribuenti possono sempre rivolgersi agli uffici tributi dei comuni interessati.
Cos’è la IUC
La IUC (Imposta Unica Comunale), introdotta dalla legge di stabilità 2014, è un’imposta destinata ai comuni. Comprende imposte e tasse sugli immobili, articolandosi in tre distinti tributi: IMU, TARI e TASI, che si differenziano per caratteristiche e per presupposti impositivi.
Come vedremo più in dettaglio, l’IMU è un’imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dai soggetti possessori di immobili non adibiti ad abitazione principale classificata non di lusso, mentre la TARI e la TASI sono tasse dovute per i servizi comunali.
IMU
L’IMU continua a colpire i fabbricati non destinati ad abitazione principale, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. I fabbricati considerati di lusso, cioè classificati alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.), ancorché destinati ad abitazione principale, sono soggetti all’IMU.
È dovuta dal proprietario dell’immobile o da chi vanta un diritto reale di godimento. La base imponibile si determina partendo dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge per ciascuna categoria immobiliare.
Oltre alle abitazioni principali (sono considerate tali quelle dove il proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente risiedendovi anagraficamente), sono esenti dall’IMU:
• le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti a titolo permanente in istituti di ricovero, a condizione che non siano locate;
• le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale del socio assegnatario e i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
• i fabbricati destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando risultino invenduti o affittati.
TARI
La TARI è la tassa dovuta dai possessori o detentori a qualsiasi titolo (proprietari, inquilini) di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, per la copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento. I presupposti impositivi sono gli stessi di quelli in passato in vigore per la TARSU o la TARES.
La TARI è commisurata alle superfici calpestabili dei locali e delle aree. Non sono considerate ai fini dell’imposizione le aree scoperte accessorie o pertinenziali, come, ad esempio, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc. e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva.
L’importo dovuto è determinato in base alla tariffa prevista dal regolamento del comune in cui è ubicato l’immobile, approvato secondo disposizioni di carattere nazionale o, in alternativa, in proporzione "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte", nel rispetto del principio chi inquina paga, sancito dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE.
La tassa è dovuta per l’anno solare, salvo che la detenzione dei locali sia di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso è dovuta dal possessore, cioè dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale.
I comuni hanno la facoltà di stabilire riduzioni ed esenzioni, nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dal costo del servizio.
In ogni caso, la tariffa è ridotta nelle seguenti situazioni:
• uso non continuo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
• immobile occupato da una sola persona (persona che vive da sola);
• abitazioni di soggetti residenti all’estero per un periodo superiore a sei mesi;
• particolari categorie di contribuenti eventualmente individuate dal regolamento comunale.
Per il pagamento della TARI è previsto l’uso del modello F24, del bollettino di conto corrente postale o dei servizi di pagamento elettronici interbancari e postali. Il comune è tenuto ad inviare al contribuente l’avviso di pagamento ed i moduli precompilati per poterlo eseguire (F24 o bollettino di ccp).
Per quanto riguarda le date per il pagamento, ogni comune ha facoltà di deliberare differenti scadenze, con l’obbligo di prevedere almeno due rate semestrali. In ogni caso il contribuente potrà pagare, a sua scelta, in unica soluzione, entro il 16 giugno di ogni anno.
TASI
La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai comuni, quali illuminazione pubblica, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc.
Sono soggetti passivi della tassa i possessori o i detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati (compresa l’abitazione principale) ed aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli.
La tassa è dovuta per l’anno solare, salvo che la detenzione dei locali sia di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale.
La base imponibile è la stessa utilizzata per determinare l’importo dell’IMU (rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5 %, moltiplicata per i coefficienti previsti per le varie categorie di immobili).
La TASI è dovuta da proprietari ed inquilini, con percentuali di ripartizione che devono essere deliberate da ciascun comune. Con la stessa deliberazione, ogni comune deve determinare le aliquote, attenendosi ai criteri di seguito riportati. Le deliberazioni devono essere pubblicate sul portale del Ministero dell’economia MEF (indirizzo web riportato in premessa).
La legge di stabilità ha fissato per questo tributo un’aliquota compresa tra un minimo dell’1 per mille e un massimo del 2,5 per mille, prescrivendo altresì che la somma dell’aliquota TASI e dell’aliquota IMU non debba superare il 6 per mille, per le abitazioni principali non di lusso, e il 10,6 per mille, per gli altri immobili. Tuttavia per il 2014, in conseguenza di modifiche intervenute successivamente, i comuni potranno aumentare l’aliquota massima del 2,5 per mille per una quota complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure per le abitazioni principali (cfr. circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014). In tal modo il tetto massimo delle aliquote TASI + IMU può arrivare all’11,4 per mille (10,6+0,8=11,4).
E’ altresì facoltà dei comuni ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento, o fissare autonomamente mediante delibera i criteri per talune detrazioni.
In particolare, ogni comune ha facoltà di prevedere riduzioni, ad esempio:
• nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
• nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che vive da sola);
• per le abitazioni di soggetti residenti all’estero per un periodo superiore a sei mesi;
• per particolari categorie di contribuenti eventualmente individuate dal regolamento comunale.
Per il 2014, il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, ha previsto che:
• per i Comuni che abbiano adottato la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014, il termine massimo per il pagamento della tassa è confermato al 16 giugno 2014, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune stesso; in questo caso la delibera è disponibile sul sito del Ministero dell’economia MEF (indirizzo web riportato in premessa);
• per i Comuni che non abbiano adottato la deliberazione TASI entro il 23 maggio, il versamento della prima rata TASI è posticipata al 16 ottobre 2014. A tal fine, i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre 2014 le aliquote e le detrazioni; la delibera dovrà essere pubblicata sul sito del Ministero dell’economia MEF entro il 18 settembre 2014 (indirizzo web riportato in premessa);
• nell’ipotesi di mancata deliberazione da parte del Comune entro il 10 settembre, la TASI sarà dovuta applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille e sarà versata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Sempre nel caso della mancata determinazione, la quota d’imposta dovuta dall’inquilino (in caso di locazione) o dall’occupante (ad es.: in caso di comodato) è fissata nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo.
Anche la TASI si versa mediante modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale.
Il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, ha previsto che i Comuni adottino provvedimenti per semplificare gli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati a loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. La disposizione però vale solo a decorrere dal 2015.
La dichiarazione IUC
In analogia a quanto previsto per l’IMU, la dichiarazione IUC per le variazioni intervenute nel corso dell’anno, concernenti gli immobili posseduti, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo dal soggetto passivo e cioè da chi è tenuto al pagamento del tributo.
Calcolo TASI 2014 e stampa F24