28 settembre 2014

Omaggio ai nonni

di Prospero Figundio


Il 2 ottobre prossimo si celebra la festa dei nonni, due figure fondamentali della famiglia e della nostra società civile. E’ una ricorrenza ufficiale istituita dal Parlamento italiano nel 2005, che cade nel giorno in cui la Chiesa ricorda gli Angeli Custodi. E gli Angeli Custodi si materializzano attraverso i nonni, i quali, dopo mamma e papà, diventano in moltissimi casi i “secondi genitori” per tantissimi bambini.
Il sostegno dei nonni ai figli e alle rispettive famiglie, non si limita alla cura dei nipoti, che è uno dei compiti più frequenti, ma è molto più ampio ed incondizionato estendendosi anche ad altri ambiti, ivi compreso l’aiuto economico quando diventa necessario.
Per il ruolo che svolgono, i nonni costituiscono una risorsa preziosa, specie in assenza o insufficienza di servizi sociali pubblici.  Questa risorsa, dal valore intrinseco incommensurabile, ha anche un valore economico considerevole perché consente alle istituzioni e alle famiglie di risparmiare le somme equivalenti in termini di costi per servizi sociali o per altro.
L’ANSE, per essere un’Associazione di seniores, conta tra i suoi iscritti moltissimi soci che sono nonni e ne svolgono con amore e dedizione il ruolo, ricompensati solo dalla gioia di poter trascorrere parte del loro tempo con i nipoti o di rendersi comunque utili alla famiglia.
Esprimiamo la nostra riconoscenza ai nonni Soci ANSE e a tutti i nonni d’Italia, accomunandoli in un affettuoso augurio di lunga vita. 




23 settembre 2014

Interventi al Congresso nazionale ANSE 2014

L'amico Vincenzo De Blasiis, commentando il post dal titolo "Comitato di redazione del Notiziario ANSE", rileva acutamente che gli organi di comunicazione dell'Associazione hanno dedicato - giustamente - ampio spazio alla relazione del Presidente al Congresso nazionale 2014, mentre hanno ignorato completamente gli interventi dei delegati e degli altri partecipanti.
Per completare l’informazione, ahimè alquanto sbilanciata, il nostro blog è pronto a dare voce anche agli altri soci intervenuti nel dibattito congressuale. Gli interessati possono inviarci il testo che pubblicheremo integralmente nella pagina dedicata allo scopo.

Congresso nazionale 2014



17 settembre 2014

Attenzione alle finte e-mail dell'Agenzia delle Entrate

Attenzione alle finte email “Le Linee Guida” 
L’allegato contiene un virus pericoloso per il pc

L’Agenzia delle Entrate informa che sta circolando una e-mail, con il logo dell’Agenzia stessa, avente per oggetto “Le Linee Guida, alla quale è allegato un file, in formato word, contenente un virus che, se aperto, può compromettere la sicurezza del computer del destinatario.
I contribuenti che stanno ricevendo questo messaggio sono invitati a non inoltrarlo ad alcuno e a eliminarlo senza aprire l’allegato, che conterrebbe presunte istruzioni utili a evitare i controlli legati al redditometro.





14 settembre 2014

La scomparsa di Giorgio Santini

Una grande commozione ti assale quando devi scrivere di un amico scomparso. Eppure bisogna vincerla. Giorgio Santini si è spento a L’Aquila, sua amata città. Era uno dei soci fedelissimi dell’Anse, cui ha dedicato per anni il suo impegno, prima come Presidente della Sezione Abruzzo e poi come membro del Comitato Direttivo nazionale. L’ho conosciuto alla fine degli anni novanta proprio nell’Associazione e subito sono rimasto colpito dalla sua profonda umanità e dalla sua alta sensibilità sociale. Credeva fermamente negli scopi e nel ruolo dell’Associazione e ne era un convinto assertore. Gli anni in cui abbiamo lavorato assieme nell’ambito del Consiglio direttivo nazionale sono stati connotati da proficua collaborazione, in talune occasioni non priva di confronti dialettici, senza perdere mai di vista il rispetto reciproco e la sincera amicizia che ci legava. L’ho incontrato poco meno di un anno fa a L’Aquila, esattamente il 20 ottobre 2013 in occasione della Giornata del Senior della Sezione Abruzzo. E nel ricordo di quel gradito incontro, oso pensare che l’amico Giorgio Santini vivrà sempre nella memoria di tutti noi soci Anse e di quanti lo hanno conosciuto e stimato.

13 settembre 2014

Qualcuno l'ha già chiamata "TASSA INPS"


di Stefano Di Vincenzo


Con la busta paga del corrente mese di settembre arriverà per i lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) una nuova ritenuta sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali pari ad un terzo di 0,50%, mentre i restanti due terzi saranno posti a carico del datore di lavoro. Il contributo totale previsto è di 0,50%. L’applicazione del contributo - da versare all’INPS a cura del datore di lavoro - ha inizio dal primo gennaio 2014 e pertanto andrà recuperato l’importo dovuto dalla data suddetta. Sulla trattenuta dei mesi pregressi per i quali è scaduto il termine del versamento all’INPS sarà applicato anche l’1% per interessi legali a decorrere dal 7 Giugno 2014 e fino alla data di versamento.
Si tratta di altro effetto conseguente alla legge 28 giugno 2012 n. 92 (conosciuta anche come riforma Fornero), che ha istituito un “contributo di solidarietà residuale” per i lavoratori non coperti dalla cassa di integrazione guadagni (cig). L’art. 3 della suddetta legge si prefigge “la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria".
Al fondo residuale contribuiscono solamente le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. Pertanto, per le aziende che non sono coperte dalla cassa (come quelle di attività commerciali fino a 50 dipendenti) arriverà uno strumento di tutela in caso di sospensione dell’attività lavorativa. Ma la tutela sarà prevista per un periodo più breve di quello della cig. I lavoratori interessati potranno ricevere l’assegno per soli tre mesi, prorogabili in via eccezionale fino a nove. Come infatti precisa la circolare attuativa dell’INPS: "Il fondo “ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità".
La normativa doveva avere una sua pratica applicazione a partire dal 1° gennaio 2014, ma il relativo modus operandi è arrivato solo da poco tempo. Con decreto ministeriale n. 79141 del 07 febbraio 2014 è stato istituito presso l’ INPS il Fondo residuale e con circolare n.100 del 2/9/2014 (allegata) vengono definiti la natura giuridica, gli obblighi di bilancio e di gestione del Fondo, l’ambito di applicazione, le prestazioni erogabili e il finanziamento delle stesse con i relativi adempimenti procedurali.

Apri la Circolare INPS n. 100/2014

NOTA: A proposito degli interessi previsti dalla circolare n. 100, la Direzione Generale dell'INPS, con successivo messaggio n. 6897 dell'8/9/2014 indirizzato alle sue Sedi periferiche, ha chiarito che: "...tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014,entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi."

08 settembre 2014

I tributi comunali sugli immobili

* PFi *

Il mese di settembre riporta all’attenzione i tributi comunali sulla casa, che tanto angustiano i cittadini contribuenti, non solo per l’onere economico da sostenere, ma per le oggettive difficoltà che essi incontrano nell’adempimento degli obblighi imposti dalla legge, in conseguenza della persistente scarsa chiarezza e dell’accavallarsi di norme e scadenze che spesso caratterizzano la materia fiscale in Italia.
La presente nota si prefigge di riassumere una serie di informazioni di carattere generale sulla scorta della legge e dei provvedimenti governativi emanati in materia di IUC, che è la sigla sotto la quale sono raggruppati i tributi comunali gravanti sugli immobili.
Per gli aspetti specifici e/o particolari (es. aliquote, tariffe, detrazioni se previste ecc.), occorre far riferimento ai regolamenti e alle deliberazioni adottate in materia dai singoli comuni, pubblicati sul sito:
In alternativa, i contribuenti possono sempre rivolgersi agli uffici tributi dei comuni interessati.

Cos’è la IUC
La IUC (Imposta Unica Comunale), introdotta dalla legge di stabilità 2014, è un’imposta destinata ai comuni. Comprende imposte e tasse sugli immobili, articolandosi in tre distinti tributi: IMU, TARI e TASI, che si differenziano per caratteristiche e per presupposti impositivi.
Come vedremo più in dettaglio, l’IMU è un’imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dai soggetti possessori di immobili non adibiti ad abitazione principale classificata non di lusso, mentre la TARI e la TASI sono tasse dovute per i servizi comunali.

IMU
L’IMU continua a colpire i fabbricati non destinati ad abitazione principale, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. I fabbricati considerati di lusso, cioè classificati alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.), ancorché destinati ad abitazione principale, sono soggetti all’IMU.
È dovuta dal proprietario dell’immobile o da chi vanta un diritto reale di godimento. La base imponibile si determina partendo dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge per ciascuna categoria immobiliare.
Oltre alle abitazioni principali (sono considerate tali quelle dove il proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente risiedendovi anagraficamente), sono esenti dall’IMU:
• le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti a titolo permanente in istituti di ricovero, a condizione che non siano locate;
• le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale del socio assegnatario e i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
• i fabbricati destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando risultino invenduti o affittati.

TARI
La TARI è la tassa dovuta dai possessori o detentori a qualsiasi titolo (proprietari, inquilini) di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, per la copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento. I presupposti impositivi sono gli stessi di quelli in passato in vigore per la TARSU o la TARES.
La TARI è commisurata alle superfici calpestabili dei locali e delle aree. Non sono considerate ai fini dell’imposizione le aree scoperte accessorie o pertinenziali, come, ad esempio, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc. e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva.
L’importo dovuto è determinato in base alla tariffa prevista dal regolamento del comune in cui è ubicato l’immobile, approvato secondo disposizioni di carattere nazionale o, in alternativa, in proporzione "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte", nel rispetto del principio chi inquina paga, sancito dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE.
La tassa è dovuta per l’anno solare, salvo che la detenzione dei locali sia di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso è dovuta dal possessore, cioè dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale.
I comuni hanno la facoltà di stabilire riduzioni ed esenzioni, nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dal costo del servizio.
In ogni caso, la tariffa è ridotta nelle seguenti situazioni:
• uso non continuo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
• immobile occupato da una sola persona (persona che vive da sola);
• abitazioni di soggetti residenti all’estero per un periodo superiore a sei mesi;
• particolari categorie di contribuenti eventualmente individuate dal regolamento comunale.
Per il pagamento della TARI è previsto l’uso del modello F24, del bollettino di conto corrente postale o dei servizi di pagamento elettronici interbancari e postali. Il comune è tenuto ad inviare al contribuente l’avviso di pagamento ed i moduli precompilati per poterlo eseguire (F24 o bollettino di ccp).
Per quanto riguarda le date per il pagamento, ogni comune ha facoltà di deliberare differenti scadenze, con l’obbligo di prevedere almeno due rate semestrali. In ogni caso il contribuente potrà pagare, a sua scelta, in unica soluzione, entro il 16 giugno di ogni anno.

TASI
La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai comuni, quali illuminazione pubblica, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc.
Sono soggetti passivi della tassa i possessori o i detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati (compresa l’abitazione principale) ed aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli.
La tassa è dovuta per l’anno solare, salvo che la detenzione dei locali sia di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale.
La base imponibile è la stessa utilizzata per determinare l’importo dell’IMU (rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5 %, moltiplicata per i coefficienti previsti per le varie categorie di immobili).
La TASI è dovuta da proprietari ed inquilini, con percentuali di ripartizione che devono essere deliberate da ciascun comune. Con la stessa deliberazione, ogni comune deve determinare le aliquote, attenendosi ai criteri di seguito riportati. Le deliberazioni devono essere pubblicate sul portale del Ministero dell’economia MEF (indirizzo web riportato in premessa).
La legge di stabilità ha fissato per questo tributo un’aliquota compresa tra un minimo dell’1 per mille e un massimo del 2,5 per mille, prescrivendo altresì che la somma dell’aliquota TASI e dell’aliquota IMU non debba superare il 6 per mille, per le abitazioni principali non di lusso, e il 10,6 per mille, per gli altri immobili. Tuttavia per il 2014, in conseguenza di modifiche intervenute successivamente, i comuni potranno aumentare l’aliquota massima del 2,5 per mille per una quota complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure per le abitazioni principali (cfr. circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014). In tal modo il tetto massimo delle aliquote TASI + IMU può arrivare all’11,4 per mille (10,6+0,8=11,4).
E’ altresì facoltà dei comuni ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento, o fissare autonomamente mediante delibera i criteri per talune detrazioni.
In particolare, ogni comune ha facoltà di prevedere riduzioni, ad esempio:
• nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
• nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che vive da sola);
• per le abitazioni di soggetti residenti all’estero per un periodo superiore a sei mesi;
• per particolari categorie di contribuenti eventualmente individuate dal regolamento comunale.
Per il 2014, il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, ha previsto che:
• per i Comuni che abbiano adottato la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014, il termine massimo per il pagamento della tassa è confermato al 16 giugno 2014, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune stesso; in questo caso la delibera è disponibile sul sito del Ministero dell’economia MEF (indirizzo web riportato in premessa);
• per i Comuni che non abbiano adottato la deliberazione TASI entro il 23 maggio, il versamento della prima rata TASI è posticipata al 16 ottobre 2014. A tal fine, i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre 2014 le aliquote e le detrazioni; la delibera dovrà essere pubblicata sul sito del Ministero dell’economia MEF entro il 18 settembre 2014 (indirizzo web riportato in premessa);
• nell’ipotesi di mancata deliberazione da parte del Comune entro il 10 settembre, la TASI sarà dovuta applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille e sarà versata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Sempre nel caso della mancata determinazione, la quota d’imposta dovuta dall’inquilino (in caso di locazione) o dall’occupante (ad es.: in caso di comodato) è fissata nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo.
Anche la TASI si versa mediante modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale.
Il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, ha previsto che i Comuni adottino provvedimenti per semplificare gli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati a loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. La disposizione però vale solo a decorrere dal 2015.

La dichiarazione IUC
In analogia a quanto previsto per l’IMU, la dichiarazione IUC per le variazioni intervenute nel corso dell’anno, concernenti gli immobili posseduti, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo dal soggetto passivo e cioè da chi è tenuto al pagamento del tributo.

Calcolo TASI 2014 e stampa F24




01 settembre 2014

Lo sconto sull'energia elettrica


di Prospero Figundio



Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato sulla G.U. n. 144 dello stesso giorno, ha suscitato allarme e preoccupazione tra gli ex lavoratori elettrici che usufruiscono dello sconto sulle tariffe di vendita dell’energia, in virtù dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria pregressi. L’agevolazione, come é noto, si applica solo su una determinata quota di consumi e il suo controvalore concorre a formare il reddito imponibile ai fini Irpef dei beneficiari. Per quanto riguarda l’Enel, l’agevolazione in questione non è più applicata per i lavoratori assunti a partire dal luglio 1996, mentre è stata rimossa dal 1999 per i dirigenti, e dal 2012 per gli altri dipendenti in servizio attraverso accordi aziendali che hanno comportato compensazioni di carattere economico sotto diverse forme a favore dei lavoratori interessati. Allo stato attuale, resta in vigore per gli ex dipendenti in pensione assunti prima del 1996 e loro superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità.
Subito dopo la pubblicazione del decreto, l’argomento è stato strumentalizzato, a scapito di una corretta informazione, scatenando su alcuni giornali e sui social network commenti velenosi nei confronti dei lavoratori elettrici e in particolare dei dipendenti Enel. Molti di tali commenti, spesso frutto di superficiale conoscenza dell’argomento o addirittura di ignoranza (nel senso di non conoscenza), hanno considerato scandaloso il benefit derivante dal contratto collettivo di lavoro di categoria, dimenticando che per altre categorie di lavoratori, diverse dagli elettrici, sono previste agevolazioni di varia natura e consistenza, assimilabili al benefit in questione.
Polemiche a parte, cerchiamo di far chiarezza. Il decreto legge n. 91, all’articolo 27 (Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico) prevede che: “A decorrere dal 1° luglio 2014, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas esclude dall’applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.”
La norma sopra riportata significa semplicemente che, dal 1° luglio 2014, gli oneri sostenuti dalle imprese elettriche per la concessione dello sconto ai dipendenti cessano di far parte degli oneri presi in considerazione dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini della determinazione delle tariffe elettriche. Detto in altri termini, il decreto in questione non fa altro che interrompere il meccanismo di “socializzazione” del costo dell’agevolazione, adottato in passato dall’Autorità garante nei confronti delle imprese elettriche - non sappiamo per quali motivi – riportando l’onere a carico delle imprese stesse, come all’origine.
Il decreto, quindi, tiene indenni gli ex lavoratori che ancora usufruiscono dello sconto, salvaguardando i patti contenuti nel C.C.N.L., al cui adempimento le aziende elettriche restano comunque obbligate.
Per la cronaca, va anche detto che il contenuto dell’art. 27 del decreto più volte citato non rappresenta una novità assoluta, perché già nel 2007 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aveva adottato il provvedimento n. 348/2007 col quale aveva stabilito, tra l’altro, criteri finalizzati a favorire l’esclusione graduale dai corrispettivi tariffari degli oneri degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1° luglio 1996.
A tale scopo, aveva accordato alle imprese distributrici un’integrazione ai ricavi garantiti dall’applicazione dei corrispettivi tariffari riguardo alla copertura dei suddetti costi, pari a 11/12 dell’onere effettivamente sostenuto nell’anno 2006. Detta copertura, che rappresentava la misura massima riconoscibile, era stata attribuita per l’anno 2008, mentre per gli anni successivi si riduceva di un ulteriore dodicesimo all'anno fino ad azzerarsi nel 2019. In definitiva il decreto n. 91 ha anticipato al 1° luglio 2014 la fine della copertura, già prevista per il 2019.
È utile ripeterlo, ciò riguarda solo le imprese distributrici, che dal 1° luglio 2014 devono accollarsi l’intero onere, peraltro in passato già a loro carico. Non riguarda, invece, coloro che usufruiscono dello sconto.
La situazione, dunque, è chiarissima: l’intervento legislativo non tocca i diritti degli ex dipendenti elettrici derivanti dal C.C.N.L. di categoria e quindi non cancella l’obbligo delle imprese elettriche ad erogare lo sconto.
Sono questi due punti fermi dai quali non si può e non si deve derogare. Tutti ne devono prendere atto, l’ANSE per prima, che ha il dovere istituzionale di tutelare le migliaia di associati fruitori dell’agevolazione. Ogni altra ipotesi avanzata in proposito non ha ragion d’essere; mette soltanto a nudo l’estrema indeterminatezza che ha caratterizzato sin qui l’approccio al problema.