24 febbraio 2015

730 precompilato - Regole per l'accesso

Dopo il via libera del Garante della privacy, sono state fissate le regole per l’accesso, a partire dal prossimo 15 aprile, al modello 730 precompilato da parte di contribuenti, datori di lavoro, Caf e intermediari. 

Chi sceglierà di gestire il 730 precompilato in via autonoma potrà accedere nel sito on-line con le credenziali  dell’Agenzia delle Entrate (PIN), se ne è dotato, o in alternativa, con le credenziali INPS (PIN dispositivo).







20 febbraio 2015

Punture di spillo. Se il Patto favorisce uno dei contraenti

Un comunicato dell’ANSE ci informa che il 18 febbraio "otto fra le maggiori Associazioni nazionali di persone più avanti in età” hanno sottoscritto un "Patto Federativo a tutela degli anziani". Incidentalmente osserviamo che nel comunicato la Fondazione Esperienza,  fra le otto firmatarie, è considerata impropriamente un'associazione, malgrado non associ alcuna persona, giovane o anziana che sia.
Lo stesso comunicato ci fa sapere altresì che al Presidente dell’ANLA, una delle firmatarie, è stato attribuito il ruolo di Coordinatore del Patto, e ai Presidenti di ANSE e di FEDER.S.P.eV.  quello di Vice coordinatori, stabilendo così una sorta di gerarchia. Questa notizia e qualche altro recente episodio sono forse le prime avvisaglie di una progressiva rinuncia da parte dell'ANSE alla propria autonomia, in previsione di una futura confluenza nell’ANLA?
L’ANSE è stata sempre gelosa custode dalla sua indipendenza e, non a caso, nel Patto federativo stipulato nel 2003 tra ANLA, ANSE e UGAF  la rappresentanza fu affidata in modo paritario ai Presidenti delle tre Associazioni ANLA, ANSE e UGAF.
Che sia solo un dubbio! “Honni soit qui mal y pense”  (“sia svergognato colui che pensa male”). 


P.S. Particolare non irrilevante: ad oggi il testo del Patto non è disponibile sul sito internet dell'ANSE; lo abbiamo invece scaricato dal sito dell'ANLA. 


Patto federativo




16 febbraio 2015

Lavori usuranti

Scade il 2 marzo il termine per la presentazione all'INPS della domanda di riconoscimento 

Le persone che hanno svolto (o che svolgono) lavori usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni e cioè:
  • lavori particolarmente faticosi e pesanti in galleria, sotterranei pozzetti, in cassoni ecc.;
  • nelle linee di catena;
  • lavori notturni in turni di 6 giorni per almeno 64 giorni, senza turni con ciclo continuo dl almeno 3 ore al giorno ecc.;
  • trasporto pubblico come conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con almeno 9 posti;
devono presentare  - entro lunedì 2 marzo 2015 - domanda per ottenere ufficialmente dall’INPS il riconoscimento di aver svolto e di svolgere una delle attività protette che consentono di ottenere la  pensione anticipata.
La domanda va presentata solo dai lavoratori che raggiungono nell’anno 2015 i requisiti di età e di contribuzione richiesti dalla legge.
Solo dopo che l’INPS avrà confermato che la pratica è a posto, indicando anche quale sarà l’esatta decorrenza della prestazione, si potrà presentare la domanda di pensione.
I requisiti di età e di contribuzione sono diversi a seconda del tipo di attività:
  • per lavori faticosi e pesanti,  per trasporto pubblico e per lavori notturni svolti nell’intero anno è richiesta la quota 97,3 formata da un minimo di 61 anni e 3 mesi di età e da un minimo di 35 anni di contribuzione;
  • per lavori notturni svolti con il sistema del turno, i requisiti sono diversi in relazione al numero di notti:
con 78 notti la quota rimane di 97 e 3 mesi, con età minima di 61 anni e 3 mesi;
da 72 a 77 notti la quota sale a 98 e 3 mesi con età minima di 62 anni e 3 mesi;

da 64 a 71 notti la quota sale a 99 e 3 mesi con età minima di 63 anni e 3 mesi.
Ai lavoratori autonomi è richiesto un anno in più di età.

Inoltre, per la liquidazione della pensione occorre attendere l’apertura della c.d. “finestra”, che comporta un’aggiunta di 12 mesi, elevati a 18 mesi se la pensione è liquidata nella gestione dei lavoratori autonomi.

La domanda di riconoscimento dei periodi di svolgimento di attività usuranti va inviata all’INPS completa di tutte le informazioni utili per gli accertamenti e il giudizio finale dell’istituto, compilata sul modulo disponibile sul sito www.inps.it










10 febbraio 2015

Scompare il servizio di maggior tutela per le forniture di gas e di energia elettrica

Il servizio di maggior tutela per le forniture di gas e di energia elettrica è in via di abolizione. La fine dei contratti protetti, ossia quelli cui si applica la tariffa di vendita fissata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), è stabilita nel Disegno di legge governativo annuale sulla tutela della concorrenza. Le scadenze previste sono due: 30 giugno 2015, per il gas, e 30 giugno 2016, per l’energia elettrica. Fanno eccezione le utenze elettriche di aziende allacciate in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e con un fatturato non superiore a 10 milioni di Euro, per le quali la scadenza è anticipata al 30 giugno 2015.
La notizia che circolava da qualche tempo è stata comunicata ufficialmente dall’AEEGSI. Pertanto, salvo modifiche al Disegno di legge, entro le suddette date, le forniture (comprese quelle domestiche) gestite dal servizio di maggior tutela dovranno migrare verso il mercato libero. Ciò significa che i consumatori saranno obbligati a scegliere un operatore di tale settore con il quale stipulare contratti di somministrazione di gas e di energia elettrica regolati da una delle offerte tariffarie del mercato libero.


Per gli ex dipendenti elettrici in pensione assunti prima del 1996 ed i loro superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, sorge una complicazione in più, considerato che l’agevolazione tariffaria su un determinato quantitativo annuo di energia elettrica consumata, di cui sono beneficiari, è applicata sulle forniture gestite dal servizio di maggior tutela. La migrazione obbligatoria verso il libero mercato impone, perciò, l’individuazione tempestiva di soluzioni idonee alla salvaguardia di tale beneficio, che deriva - è bene ricordarlo - dai patti contenuti nel C.C.N.L., al cui adempimento le aziende elettriche restano comunque obbligate.

Dal punto di vista dei consumatori l’abolizione del servizio di maggior tutela, seppure prevista, avviene a scadenze molto ravvicinate, comunque non ritenute congrue, sia per l’elevatissimo numero di clienti interessati alla migrazione, e sia perché nell’ambito del settore energetico il mercato libero ha fatto registrare uno sviluppo assai modesto, a circa dieci anni dalla sua apertura. Lo dimostrano le poco esaltanti percentuali di utenti rispetto al totale, che in un periodo abbastanza lungo hanno scelto di abbandonare il mercato di maggior tutela del gas e dell’energia elettrica, stipulando un contratto con un operatore del mercato libero.


Per i pensionati elettrici (e loro superstiti) si apre, dunque, una fase molto delicata ai fini della difesa dello sconto sulla tariffa. Senza fare proclami, siamo legittimati a vigilare sull’intangibilità del nostro diritto e a difenderlo, se necessario. Ma insieme con noi ha il dovere di sentirsi legittimata l’ANSE - la nostra Associazione - che, in aderenza ai suoi scopi sociali riportati all’articolo 2 dello Statuto, è impegnata a “tutelare la dignità dei propri associati e promuovere le più opportune iniziative a salvaguardia dei legittimi interessi materiali e morali dei Soci”. 

Nel Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015, le scadenze sopra indicate sono state fissate definitivamente al 2018, come risulta dal comunicato del governo:
"Energia elettrica, gas e carburanti. Allo scopo di superare le residue regolamentazioni di prezzo, viene previsto: a) per il gas naturale, la graduale eliminazione della “tutela” a decorrere dal 2018 nel mercato domestico (prezzi fissati dall’Autorità per l’Energia per i consumatori che non hanno scelto un fornitore sul libero mercato); b) per l’energia elettrica la graduale restrizione dell’attuale perimetro di tutela (pmi e famiglie che non hanno scelto un fornitore sul mercato), sempre a decorrere dal 2018. c) per i carburanti si vieta l’introduzione, in particolare da parte delle Regioni, di norme discriminatori ad esempio a carico dei nuovi entranti".





08 febbraio 2015

Il 730 precompilato ai nastri di partenza

Si avvicina un importante appuntamento col fisco: la dichiarazione annuale dei redditi. Dal 2015, l’Agenzia delle Entrate inaugura un nuovo tipo di rapporto con i cittadini contribuenti, rendendo disponibile per via telematica il modello 730 precompilato. L’obiettivo del nuovo servizio è di semplificare gli adempimenti del contribuente, fornendogli direttamente, mediante il modello precompilato, i dati utili per la sua dichiarazione, prelevati dalle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. L’innovazione è di notevole portata perché inverte il flusso dei dati: in passato dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ora da questa al contribuente, il quale può accettarli, correggerli o integrarli, e quindi trasmettere la sua dichiarazione. Ciò riduce la necessità di controlli da parte dell’Agenzia.
Com’è ben evidente, non siamo ancora al fisco sul modello dei Paesi più avanzati di noi in questo campo; per arrivarci dobbiamo colmare un abisso, tuttavia l’intento è positivo e il nuovo servizio costituisce un buon avvio verso un rapporto tra fisco e contribuente più snello, privo di complicazioni burocratiche e improntato alla leale collaborazione e al rispetto reciproco. Non resta che auspicare la riuscita dell’operazione, come primo passo verso un reale cambiamento di tale rapporto.

Ora che sono stati definitivamente approvati i modelli di dichiarazione, riepiloghiamo, con l’ausilio delle istruzioni ministeriali, gli aspetti più importanti della dichiarazione 2015, con particolare attenzione alla novità del modello 730 precompilato.

Chi sono i contribuenti interessati al 730 precompilato

·    Lavoratori dipendenti e pensionati con redditi di lavoro di pensione e assimilati percepiti nel 2014, che hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi del 2013 e che hanno ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest’anno sostituisce il CUD).

La dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l’anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone Fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del modello Unico Persone fisiche 2014.

La dichiarazione precompilata non viene, invece, predisposta per i contribuenti che per l’anno d’imposta precedente, hanno presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata.

Un chiarimento importante. I contribuenti che riceveranno la dichiarazione precompilata non sono obbligati ad utilizzarla. Il servizio è aggiuntivo e perciò chi lo ritiene può anche ignorarlo e presentare il modello 730 “tradizionale”, avvalendosi come di consueto dell’assistenza fiscale dei soggetti abilitati (sostituto d’imposta, professionista o CAF). Può scegliere, inoltre, di dichiarare i propri redditi attraverso il modello UNICO anziché col 730.

Quali informazioni contiene il 730/2015 precompilato

  • Dati contenuti nella Certificazione Unica 2015 (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, di pensione o assimilato, le ritenute Irpef, le trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico).
  • Redditi derivanti da terreni e fabbricati, presenti nella dichiarazione presentata nel 2014 per i redditi del 2013.
  • Interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali, comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
  • Spese derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente che danno diritto a una detrazione ripartita in più rate annuali (ad esempio, le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili a nuovo).
  • Altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio, i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).
Nel modello 2015 precompilato non sono presenti i dati riguardanti le spese sanitarie e gli altri oneri sostenuti nell’anno 2014, che dovranno essere inseriti a cura del contribuente. Il progetto prevede che siano inseriti nella dichiarazione precompilata dal 2016 in poi.

Nel corrente anno, saranno adottati particolari criteri per l’inserimento nel 730 precompilato dei dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate da enti esterni, nell’ottica di evitare l’attribuzione di deduzioni o detrazioni non spettanti; quindi non è escluso che un dato, ancorché comunicato, non figuri nel 730 precompilato. In tal caso il contribuente può far valere il suo diritto alla deduzione o alla detrazione inserendolo in sede di integrazione della dichiarazione.

Come sarà reso disponibile il 730/2015 precompilato

La dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione del contribuente on-line dal 15 aprile 2015, in un’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, cui si accede mediante codice PIN (chi ne è in possesso, può accedervi anche mediante la Carta Nazionale dei Servizi – CNS). I contribuenti che non hanno il codice PIN possono richiederlo all’Agenzia delle Entrate on-line, per telefono o recandosi personalmente allo sportello di un Ufficio dell’Agenzia.
Allo scopo di agevolare chi non ha il codice PIN, l’Agenzia sta mettendo a punto altre modalità  per l’accesso alla dichiarazione precompilata on-line, che comunicherà nei prossimi giorni. Una di queste potrebbe essere l’accesso tramite INPS.

In alternativa, il contribuente può sempre incaricare un intermediario abilitato - CAF o professionista - di scaricare o gestire interamente la propria dichiarazione precompilata, rilasciandogli delega.

Che deve fare il contribuente che si avvale del 730 precompilato

Il contribuente, prima di accettare la dichiarazione, deve verificare l’esattezza dei dati riportati. Nell’ipotesi che abbia percepito, oltre a quelli di lavoro dipendente, di pensione o assimilati, anche altri redditi derivanti per esempio da partita IVA, non può utilizzare il 730 precompilato, ma deve presentare il modello UNICO.
Una volta accertata la corrispondenza dei dati riportati nella dichiarazione, il contribuente può accettarla integralmente e presentarla direttamente on-line. In questo caso sono esclusi i controlli da parte dell’Agenzia sui dati riguardanti deduzioni e detrazioni comunicati da soggetti terzi.
Se invece riscontra dati mancanti o inesatti, può integrarla o correggerla sulla scorta di dati reddituali (per esempio, nuovi redditi fondiari) o di documentazione relativa ad oneri deducibili o detraibili in suo possesso (per esempio, spese sanitarie, spese per lavori di recupero edilizio iniziati nel 2014 ecc.), e quindi presentarla.

Il calendario del modello 730/2015

Entro il 28 febbraio 2015
Il sostituto d’imposta consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

Entro il 7 marzo 2015
Il sostituto d'imposta invia all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche rilasciate.

A partire dal 15 aprile 2015
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, tramite i servizi telematici, il modello 730 precompilato.

Entro il 7 luglio 2015
  • Il contribuente presenta al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione modello 730 e la busta contenente il 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef, ricevendo copia della dichiarazione modello 730 e il prospetto di liquidazione 730-3; 
oppure
  • presenta direttamente all’Agenzia delle Entrate - per via telematica - la dichiarazione precompilata modello 730 e il 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del modello 730 gli perviene, sempre per via telematica, la ricevuta  dell’avvenuta presentazione.

Dal mese di luglio 2015 (per i pensionati dal mese di agosto o di settembre 2015)
Il contribuente riceve la retribuzione (o la pensione) con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le altre rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni dei mesi successivi.
Se la retribuzione (o la pensione) è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

Entro il 30 settembre 2015
Il contribuente che prevede di realizzare nel 2015 minori redditi, può comunicare al sostituto d’imposta di non voler versare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo eseguire in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3.

Entro il 25 ottobre 2015
Nell’eventualità che il contribuente abbia commesso errori nella dichiarazione, può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 correttiva o integrativa.

A novembre 2015
Il contribuente riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

Entro il 10 novembre 2015
Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia dell’eventuale dichiarazione modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo. 


24/2/2015
Dopo il via libera del Garante della privacy, sono state fissate le regole per l’accesso, a partire dal prossimo 15 aprile, al modello 730 precompilato da parte di contribuenti, datori di lavoro, Caf e intermediari.
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05 febbraio 2015

Punture di spillo



Il Foglio Informativo Anse n. 4 del 4 febbraio 2015, occupandosi del conguaglio della percentuale di  perequazione automatica delle pensioni riferita allo scorso anno 2014 (argomento trattato sul nostro blog con il post pubblicato il 24 novembre 2014), contiene nel testo un link che stranamente rinvia al sito internet del “Fatto Quotidiano”, cosa che a prima vista farebbe pensare che l’Anse sia diventata un’affiliata del sullodato giornale. Sia detto senza offesa. In realtà pensiamo che l’inserimento del link sia dovuto semplicemente a un “infortunio” redazionale! 






04 febbraio 2015

Notizie flash sulla previdenza

Le pensioni dal 2016

Dal 2016 occorreranno 4 mesi in più di lavoro per maturare il diritto alla pensione, come stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia pubblicato in G.U. allo scadere del 2014. Di conseguenza i requisiti per la pensione dei lavoratori del settore privato e di quello pubblico sono spostati in avanti di 4 mesi, che si aggiungono sia al minimo di età necessario per la pensione di vecchiaia e sia al minimo di anni di contributi occorrente per la pensione anticipata.

Vediamo perciò quali saranno i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2016.

Pensione di vecchiaia
  • Lavoratori dipendenti maschi del settore privato e pubblico e lavoratori autonomi; lavoratrici dipendenti del settore pubblico: 66 anni e 7 mesi, in luogo di 66 anni e 3 mesi del 2015.
  • Lavoratrici dipendenti del settore privato: 65 anni e 7 mesi, contro i 63 anni e 9 mesi del 2015. 
  • Lavoratrici autonome: 66 anni e 1 mese, in luogo di 64 anni e 9 mesi del 2015. 
In tutti i casi sono sempre richiesti almeno 20 anni di contributi.

Pensione anticipata
Per lasciare il lavoro in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, gli uomini devono aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi nel 2015), mentre e le donne 41 anni e 10 mesi (contro i 41 anni e 10 mesi del 2015). 



Infine è stato aggiornato il sistema delle quote per coloro che ancora hanno titolo ad usufruirne, come gli esodati e i prepensionati del pubblico impiego, che dal 1° gennaio 2016, matureranno pertanto il diritto al raggiungimento della quota 97,6 (contro 97,3 del 2015).

* * * * *

La quota di pensione contributiva

La legge di stabilità 2015 ha previsto una limitazione alla quota di pensione calcolata col metodo contributivo, nei confronti di quei lavoratori con almeno 18 anni di contributi versati entro il 1995, per i quali tale metodo (introdotto dalla riforma Monti-Fornero del 2011) si applica per gli anni lavorativi decorrenti dal 1° gennaio 2012.
  

Per effetto della suddetta limitazione, il trattamento pensionistico complessivo calcolato con le nuove regole (quota di pensione retributiva + quota di pensione contributiva dall’1/1/2012) non potrà comunque eccedere l’importo calcolato applicando le regole vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Monti-Fornero (D.L. 201/2011). Pertanto, al lavoratore che abbia continuato l’attività dal 2012 in poi riuscendo a conseguire un trattamento più favorevole di quello calcolato con le vecchie regole, sarà riconosciuta una pensione non superiore a quella che sarebbe stata liquidata ante riforma.


La disposizione dovrebbe trovare applicazione anche sui trattamenti già liquidati, con effetto sui ratei di pensione dal 1° gennaio 2015.