18 novembre 2014

Parte dal 1° gennaio 2015 il nuovo ISEE


Sul supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17/11/2014 sono stati pubblicati i nuovi modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini delle prestazioni sociali agevolate.
I nuovi modelli e i criteri per la determinazione dell’Indicatore entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2015.
Rispetto al passato, il nuovo meccanismo tiene maggiormente conto della composizione del nucleo familiare, dando particolare rilievo al numero dei suoi componenti e alla presenza di portatori di handicap.
Sono previsti abbattimenti maggiori per i titolari di reddito di lavoro dipendente e per chi vive in abitazioni in affitto.
Va rilevato infine che il nuovo meccanismo si basa sia sull’autodichiarazione del cittadino e sia sui dati reddituali presenti nei sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, con l’obiettivo di riservare l’accesso alle prestazioni sociali a chi ne ha effettivamente diritto.
Come abbiamo detto, l’ISEE è necessario per accedere alle prestazioni sociali agevolate erogate dallo Stato o dagli Enti preposti allo scopo. A titolo di esempio, rientrano tra tali prestazioni le rette agevolate per gli asili nido, la mensa scolastica, il diritto allo studio universitario, i sussidi assistenziali, le prestazioni socio sanitarie.

Per ottenere l’attestato ISEE è necessario presentare la dichiarazione DSU secondo i modi consueti. Il modello si compone di più parti e si presenta in più versioni: la versione MINI e la versione ESTESA. Le parti comuni alle diverse versioni sono il “Modello Base” - MB – che serve a raccogliere informazioni sul nucleo familiare, e i “Fogli Componente” - FC - che sono destinati alla raccolta dei dati che si riferiscono ai suoi componenti.  
La versione MINI, che comprende il Modello Base, il Modello FC e il Modello FC1, può essere utilizzata per la maggior parte delle situazioni. Invece per la richiesta di specifiche prestazioni o in presenza di particolari caratteristiche del nucleo familiare, per il quale necessitano informazioni aggiuntive, la versione MINI non si può utilizzare. Va utilizzata la dichiarazione DSU nella versione ESTESA, nelle sue diverse articolazioni, nei seguenti casi:
  • Richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario.
  • Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e/o non autosufficienti.
  • Presenza nel nucleo familiare di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi.
  • Esonero dalla dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.
L’ISEE, calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e sui dati rilevati direttamente negli archivi dell’Anagrafe Tributaria e dell’INPS, sarà reso disponibile dall’INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU. 


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