12 novembre 2014

Imposte di bollo e di registro per le piccole cause di valore non superiore a 1033 euro



La risoluzione n. 97/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2014, ritorna sulla sua precedente risoluzione  n. 48 del 18 aprile 2011, estendendo l’esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace, alla luce del recente orientamento espresso della Corte di Cassazione.
Per le cause e le attività conciliative “in sede non contenziosa” di valore non superiore ai 1.033,00 euro, il pagamento dell’imposta di bollo e di registro non è più dovuto, anche per gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.
Pertanto l’esenzione dall’imposta di registro non è più limitata ai provvedimenti emessi dal Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario. 


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