

Per le cause
e le attività conciliative “in sede non contenziosa” di valore non superiore ai
1.033,00 euro, il pagamento
dell’imposta di bollo e di registro non è più dovuto, anche per gli atti e i
provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.
Pertanto l’esenzione
dall’imposta di registro non è più limitata ai provvedimenti emessi dal Giudice
di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di
appello del tribunale ordinario.
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