di Stefano Di
Vincenzo
Dal 16 ottobre scorso è entrata in vigore la
norma dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, che
prevede la tenuta del nuovo libretto “Rapporto di efficienza energetica” per
caldaie e impianti di condizionamento, al fine di garantire una maggiore
sicurezza ed igiene ambientale. La compilazione di detto libretto per la
manutenzione e il controllo degli impianti di climatizzazione invernale di
potenza tecnica nominale superiore ai 10 kW e di climatizzazione di potenza
tecnica nominale superiore ai 12 kW è obbligatoria.
Un’altra tassa a carico del cittadino.
Nel passato abbiamo sostenuto per il controllo della caldaia una spesa annuale variabile
tra i settanta e i centoventi euro, importo comprensivo del controllo dei fumi
e del bollino, spesa che con le nuove regole sarà probabilmente raddoppiata. Il nuovo
libretto su cui si annotano i controlli periodici di sicurezza, salubrità ed
igiene, non sostituisce il vecchio che contiene il rapporto di efficienza
energetica, ma lo affianca. Il responsabile della gestione dell’impianto che
non provvede (proprietario o inquilino, nel caso di impianto autonomo; amministratore,
per gli impianti centralizzati) rischia una multa da 500 a 3.000 euro, che per
l’installatore inadempiente lievita sino a 6.000 euro.
Bisogna quindi dotarsi del libretto di
ben trentasette pagine in cui saranno registrati tutti gli impianti esistenti nell’abitazione
(caldaie, impianti di raffreddamento,
impianti di climatizzazione, impianti solari, pompe di calore e quant’altro). Com’è
ovvio, bisogna rivolgersi agli installatori abilitati. Di norma, come per il passato, la
manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità saranno eseguite prevedibilmente
dai tecnici abilitati a norma di legge, con cadenza annuale mentre i controlli,
è da presumere, saranno fatti dagli organi competenti. Molto probabilmente i
controlli non saranno più eseguiti a campione, ma inizieranno da chi non ha
fatto gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notizia al catasto
da parte del manutentore, tenuto ad inviare agli organi preposti i rapporti di
controllo.
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