09 novembre 2014

Qualcuno l’ha chiamata la “tassa dell’aria fresca”


di Stefano Di Vincenzo

Dal 16 ottobre scorso è entrata in vigore la norma dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, che prevede la tenuta del nuovo libretto “Rapporto di efficienza energetica” per caldaie e impianti di condizionamento, al fine di garantire una maggiore sicurezza ed igiene ambientale. La compilazione di detto libretto per la manutenzione e il controllo degli impianti di climatizzazione invernale di potenza tecnica nominale superiore ai 10 kW e di climatizzazione di potenza tecnica nominale superiore ai 12 kW è obbligatoria.  
Un’altra tassa a carico del cittadino. Nel passato abbiamo sostenuto per il controllo della caldaia una spesa annuale variabile tra i settanta e i centoventi euro, importo comprensivo del controllo dei fumi e del bollino, spesa che con le nuove regole sarà probabilmente raddoppiata. Il nuovo libretto su cui si annotano i controlli periodici di sicurezza, salubrità ed igiene, non sostituisce il vecchio che contiene il rapporto di efficienza energetica, ma lo affianca. Il responsabile della gestione dell’impianto che non provvede (proprietario o inquilino, nel caso di impianto autonomo; amministratore, per gli impianti centralizzati) rischia una multa da 500 a 3.000 euro, che per l’installatore inadempiente lievita sino a 6.000 euro.
Bisogna quindi dotarsi del libretto di ben trentasette pagine in cui saranno registrati tutti gli impianti esistenti nell’abitazione (caldaie, impianti  di raffreddamento, impianti di climatizzazione, impianti solari, pompe di calore e quant’altro). Com’è ovvio, bisogna rivolgersi agli installatori abilitati.  Di norma, come per il passato, la manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità saranno eseguite prevedibilmente dai tecnici abilitati a norma di legge, con cadenza annuale mentre i controlli, è da presumere, saranno fatti dagli organi competenti. Molto probabilmente i controlli non saranno più eseguiti a campione, ma inizieranno da chi non ha fatto gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notizia al catasto da parte del manutentore, tenuto ad inviare agli organi preposti i rapporti di controllo.


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