15 novembre 2014

Memorandum sullo sconto energia elettrica agli ex dipendenti


di Marco Manfredini -

PREMESSA
Si premette che ai dipendenti in servizio lo sconto non è più applicato, in virtù di un accordo sindacale che ha previsto benefici economici compensativi in cambio della sua abolizione. Pertanto i dipendenti in servizio pagano la bolletta dell’energia elettrica a prezzo intero come tutti gli altri clienti.
Secondo l’interpretazione del Testo Unico delle Imposte Dirette (TUIR) data dall’Agenzia delle Entrate, lo sconto praticato agli ex dipendenti è considerato compenso in natura e quindi beneficio accessorio, ovvero emolumento economico aggiuntivo assimilabile alla pensione e come tale soggetto a IRPEF.
Solo per inciso, si evidenzia che tale interpretazione, molto contestata, è stata bocciata da alcune sentenze della magistratura ordinaria e da numerosissime sentenze emesse da Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, che negano la natura retributiva dello sconto. La questione è anche oggetto di un ricorso in Cassazione, tuttora in attesa di decisione.



COME VIENE TASSATO IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
I corrispettivi del consumo di energia elettrica sono soggetti a tassazione indiretta.
Sulla bolletta, infatti, gravano l’imposta erariale con le relative addizionali comunali e provinciali e l’IVA, che viene applicata su tutte le voci della bolletta, imposta erariale e addizionali comprese.
Le imposte colpiscono il consumo e sono anticipate dal venditore (ENEL o altra impresa distributrice) con obbligo di rivalsa sul consumatore finale.
Il versamento delle imposte da parte del venditore è indipendente dalla circostanza che lo stesso possa incassare in tutto o in parte il corrispettivo della vendita.

COME VIENE TASSATO IL CONTROVALORE DELLO SCONTO PRATICATO AGLI EX DIPENDENTI ELETTRICI
Il controvalore dello sconto praticato agli ex dipendenti (rappresentato dalla differenza tra la tariffa piena fissata dall’AAEG – escluse le imposte – e il prezzo scontato addebitato all’ex dipendente) è soggetto alla tassazione diretta ai fini IRPEF e relative addizionali regionale e comunale.

QUADRO NORMATIVO
Art.48 Testo Unico Imposte Dirette del 22/12/1986 n. 917
Include i compensi in natura tra i redditi soggetti ad IRPEF, con una franchigia di € 258,23. Ciò significa che qualora l’importo dello sconto sull’energia che si è consumata nell’anno qualora l’importo sia inferiore a € 258,23 non viene tassato, mentre è soggetto a tassazione l’intero importo dello sconto quando si supera il suddetto limite.

Art.23 D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 modificato dall’Art.7 D. Lgs. n.347/1997
Impone all’ente erogatore della pensione (INPS) l’obbligo di ritenere alla fonte l’IRPEF sia della pensione sia del compenso in natura.

Circolare n.326/E del 23/12/1997
Istituisce l’obbligo a carico dei datori di lavoro di comunicare all’ente previdenziale il valore dei compensi in natura erogati agli ex dipendenti.

Circolare n. 326/E – Risoluzione n.35/E del 16/3/2000
L’Amministrazione Finanziaria rileva che nel caso di cessione di servizi al pensionato o al dipendente, l’agevolazione rappresentata dalla differenza tra servizio pagato e costo totale è un compenso in natura e come tale soggetto a IRPEF.

Circolare n. 2003/37405 del 15/7/2003 Direzione Regionale Piemonte
In merito alla circostanza che il dipendente sia collocato a riposo, non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposizione IRPEF sul compenso in natura, cambia soltanto il sostituto d’imposta che non sarà il datore di lavoro, bensì l’ente previdenziale.



ANALISI DI UNA BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A UN EX DIPENDENTE
                                                                                                Sig. XXXXXXXX YYYYYYYY                                                                                                               Via  …..
  44124 Ferrara                                                                                                        
BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
N. fattura……………… del ………..                            Bimestre dicembre 2012-gennaio2013
Totale da pagare entro l’11/02/2013 euro 79,57
Dati  Fornitura                                                                       RIEPILOGO IMPORTI FATTURATI
XXXXXXXXXXXXXXX                                                 Totale per servizi di vendita     €   20,71
                                                                                   Totale per i servizi di rete        €   29,02
                                                                                   Totale imposte                        €   22,61
                                                                                   Totale energia  e Imposte        €   72,34
                                                                                    IVA                                        €     7,23
                                                                                   TOTALE  BOLLETTA              €   79,57

Come ex dipendenti ci viene addebitato il 20% del costo totale dell’energia consumata, corrispondente alle prime due voci dell’esempio riportato sopra.
Servizi di vendita e Servizi di rete rappresentano le voci del corrispettivo della vendita di energia spettante all’impresa distributrice. Per gli ex dipendenti, Il valore di detto corrispettivo è abbattuto dell’80% corrispondente allo sconto spettante (i quattro quinti del totale delle due voci), mentre il rimanente 20% (un quinto del totale delle due voci) viene addebitato ai clienti interessati.
Nell’esempio, l’onere addebitato al cliente è di € 49,73 (20,71 + 29,02), che rappresenta il 20% della tariffa dell’energia fissato dall’AAEG.
Sempre sulla bolletta (nella seconda o terza pagina) sotto la dicitura COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SUA FORNITURA c’è scritto:
Riduzione tariffaria in forza di disciplina contrattuale nell’ambito del settore elettrico. 
Le comunichiamo che lo sconto riconosciuto per i consumi fatturati nella presente fattura è pari a euro 198,77.

L’importo di 198,77 costituisce l’ammontare dello sconto praticato e corrisponde all’80% (4/5) della tariffa. È possibile verificarlo moltiplicando l’importo addebitato in fattura per quattro (49,73 x 4 = 198,92).
Nota: Il calcolo con solo due decimali dà origine a lievi differenze.
Ogni anno l’impresa distributrice (nel nostro caso, l’Enel) comunica tramite lettera l’importo del controvalore per sconto energia elettrica usufruito nell’anno.  Il testo della lettera recita: “La informiamo che in attuazione delle disposizioni fiscali vigenti abbiamo comunicato all’ente previdenziale l’importo dello sconto da lei usufruito per la fornitura in esame nell’anno……. Tale importo ammonta a € ……….”
Bene, proviamo ora a entrare nel merito dei conteggi e fare il raffronto con quanto comunicato dall’ENEL.
                                                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Prendiamo in esame le fatture o bollette dell’ENEL riguardante l’anno 2010:
Bolletta  DIC. 2009 – GEN. 2010     dicitura in bolletta  comunichiamo che lo sconto  è  di    €     - 5,63
Bolletta  FEB  -  MAR  2010           dicitura in bolletta   comunichiamo che lo sconto  è  di   €    169,71
Bolletta  APR  - MAG  2010           dicitura in bolletta   comunichiamo  che lo sconto  è di   €    140,28
Bolletta  GIU  -  LUG    2010           dicitura in bolletta  comunichiamo  che lo  sconto  è di  €    146,97
Bolletta  AGO  - SET    2010          dicitura in bolletta   comunichiamo  che lo  sconto  è di  €    133,59
Bolletta  OTT  -  NOV  2010           dicitura  in bolletta  comunichiamo  che lo  sconto  è di  €    171,32                                                                                                                                                                                                                                                                                     TOTALE                      €    736,24

La comunicazione inviata dall’Enel all’interessato tramite lettera nel caso sopra riportato:
La informiamo che in attuazione delle disposizioni fiscali vigenti abbiamo comunicato all’Ente Previdenziale l’importo dello sconto da Lei usufruito per la fornitura in esame nell’anno 2010.
Tale importo ammonta a € 736,26. 
IMPOSIZIONE FISCALE SUL BENEFIT
L’importo esatto del benefit o sconto si conosce quindi solo alla fine dell’anno di riferimento e, come si è detto prima, viene comunicato, oltre che al beneficiario, anche all’INPS, che – in qualità di sostituto d’imposta – è tenuto ad assoggettarlo a IRPEF in sede di conguaglio fiscale. Il conguaglio, secondo la legge, deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il sostituto d’imposta, una volta ricevuta la comunicazione dell’ammontare del benefit, lo somma all’importo lordo della pensione erogata e ricalcola l’IRPEF e le addizionali per l’intero anno; quindi procede al conguaglio tra imposta dovuta e imposta trattenuta, con conseguente recupero della differenza sulla rata di pensione di uno dei primi mesi dell’anno successivo (solitamente quella di marzo).
Ovviamente, il ricalcolo di cui si è detto prima comporta anche la rideterminazione delle detrazioni d’imposta spettanti al soggetto, il cui importo teorico rapportato ad anno, fissato dalla legge, è correlato al reddito imponibile ai fini IRPEF, nel senso che aumentando il reddito diminuisce l’importo delle detrazioni.  
Sottraendo all’imposta lorda l’importo delle detrazioni spettanti effettivamente (calcolato mediante l’applicazione di un’apposita formula), si ottiene l’imposta netta dovuta, il cui importo va confrontato con l’ammontare dell’imposta trattenuta mensilmente durante l’anno, dando luogo al necessario conguaglio, come precisato prima.
L’applicazione di tale meccanismo ha spesso come conseguenza che la trattenuta supplementare a titolo di IRPEF e addizionali corrisponda ad una percentuale superiore a quella applicabile allo scaglione di reddito più elevato del soggetto.

Il CUD riporta nella casella 1 della parte B l’annotazione che i redditi esposti sono la somma delle pensioni lorde compreso il benefit di 736,24 €, mentre alla casella 5 sono esposte le trattenute comprensive dell'importo di cui alla casella 201 e che verrà  trattenuto in ritardo con la pensione del mese di marzo.

Sempre sul CUD nella pagina ANNOTAZIONI sono riportate le seguenti ulteriori annotazioni esplicative:
(AH) - VALORE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA E DEI COMPENSI IN NATURA COMUNQUE EROGATI ………...
 (AW) - INCAPIENZA DELLA RETRIBUZIONE A SUBIRE IL PRELIEVO DELL'IRPEF DOVUTA IN SEDE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO:
SULL'IRPEF DA TRATTENERE DAL SOSTITUTO SUCCESSIVAMENTE AL 28 FEBBRAIO SONO DOVUTI GLI INTERESSI NELLA MISURA DELLO 0,50% MENSILE.

La conclusione è abbastanza ovvia: lo sconto effettivamente percepito si riduce notevolmente per effetto della tassazione.


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