07 maggio 2016

Soppressione dello sconto tariffario: la magistratura stabilirà se è illegale

di Pasquale Cutino -

Passato il primo momento di sconcerto per l’abolizione da parte dell’Enel dello sconto tariffario sulla fornitura di energia elettrica agli ex dipendenti e ai loro superstiti, emergono dai commenti dei numerosi lettori, “postati” in calce agli articoli pubblicati sull’argomento dal nostro blog, profondo rammarico e rabbia per il provvedimento preso dall’Enel. Esso è stato preso contro una categoria (i pensionati) ogni giorno attaccata o dal governo o dal presidente dell’INPS. Dobbiamo solo sperare che non si metta mano alla soppressione di un altro diritto e non si peggiorino i criteri di calcolo della pensione di reversibilità e di quelle calcolate con il sistema retributivo.

Di questa vicenda, la cosa che amareggia di più è la constatazione che siamo stati oggetto di due comportamenti illegali, con il complice silenzio di chi aveva l’obbligo di spendere qualche parola a difesa. Il primo perpetrato dall’Enel, perché in una società dove vige il diritto non si può cancellare dall’oggi al domani un istituto derivante dai contratti collettivi di lavoro, consolidato in tantissimi anni; il secondo dai sindacati, che non avevano nessun titolo per sottoscrivere l’accordo del 27 novembre 2015, che riguarda persone delle quali essi non hanno alcuna delega e quindi nessuna rappresentanza. Credo che questi motivi potranno essere tra quelli sui quali si baseranno i ricorsi che gli avvocati stanno preparando a nome di coloro che intendono affidare a un tribunale il riconoscimento di un diritto che non poteva essere soppresso.
Un altro motivo di amarezza, è la constatazione che in questa vicenda le associazioni di tutela dei pensionati, in primo luogo l’Anse, non hanno saputo contrapporsi a quest’aggressione subita dai propri iscritti. Con questo non voglio assolutamente dire che l’Enel, di fronte ad una presa di posizione dell’Anse, avrebbe modificato i suoi intendimenti, ma almeno si sarebbe trovata di fronte un’associazione di ex dipendenti, che poi sono le sue radici, pronta a difendere con dignità i propri diritti nel momento in cui essi sono ingiustamente calpestati. Credo che un atteggiamento di questo genere non avrebbe suscitato reazioni negative da parte dell’Enel, come il gruppo dirigente dell’Anse, dando una propria personale interpretazione, ha inteso. Di fronte all’applicazione delle regole statutarie riguardanti la difesa dei legittimi interessi materiali e morali dei soci, l’Enel non avrebbe mosso obiezioni, trattandosi di un atto coerente con gli scopi sociali dell’Associazione. Ed era anche un modo per far conoscere una categoria di persone che ha accompagnato l’Enel in periodi non certamente facili, che vanno dalla sua nascita e fino alla liberalizzazione del mercato elettrico.

La dirigenza attuale dell’Enel ha dimostrato e dimostra grandi capacità gestionali, perché è sempre prima nel suo campo, e ha assunto in breve tempo una nuova mentalità, inserendosi da leader in un mercato libero e non di monopolio; ecco perché credo che nessun provvedimento meschino e reattivo sarebbe stato preso nei confronti dell’Anse.

Era compito dell’Assemblea Nazionale dell’Anse, e delle sue strutture centrali e periferiche, far sentire la propria voce evidenziando i limiti dell’accordo, sia per la parte di competenza Enel che per la parte sindacale. Invece nulla di tutto questo è successo e, come si dice, “ce la siamo piegata a libretto”, senza arrecare alcun disturbo al manovratore.
L’operato dell’Enel sicuramente non è corretto sul piano etico; la magistratura stabilirà, con i suoi tempi, se esso è corretto o no dal punto vista della legge.





04 maggio 2016

Perequazione delle pensioni. Anche il Tribunale di Milano rimette la questione alla Corte Costituzionale

di Prospero Figundio -


Dopo i Tribunali di Palermo e di Brescia, anche il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei provvedimenti governativi relativi al blocco della perequazione automatica delle pensioni, rimettendo alla Consulta,  con una recentissima ordinanza, gli atti di una causa promossa da alcuni pensionati.
Ricordiamo che sulla stessa materia la stessa Corte Costituzionale si è pronunciata già una volta con la nota sentenza n. 70/2015.

In attesa del testo dell’ordinanza del Tribunale di Milano, pubblichiamo quella del Tribunale di Brescia, la seconda emessa in ordine di tempo dopo quella del Tribunale di Palermo






10 aprile 2016

Lo sconto tariffario approda nelle aule giudiziarie

di Prospero Figundio -

La soppressione della riduzione tariffaria sull’energia elettrica agli ex dipendenti e loro superstiti, attuata da Enel dal 1° gennaio 2016, approda nelle aule giudiziarie. Con il deposito dei ricorsi, la vertenza passa all’esame dei Tribunali, cui numerosi interessati hanno deciso di rivolgersi per far valutare la condotta dell’Enel che, stracciando i patti, ha espropriato gli ex dipendenti e i superstiti del loro diritto, senza offrire come contropartita un’adeguata compensazione, in analogia al trattamento riservato ai dipendenti in servizio. Il tutto si è consumato con il consenso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, le quali hanno sottoscritto uno pseudo accordo con l’Enel, pur consapevoli di non rappresentare in alcun modo gli ex lavoratori in pensione, né tanto meno i loro superstiti, e perciò di non avere titolo a contrattare un diritto individuale appartenente a ciascuno dei soggetti interessati.   
Delle tante cose dette sull’argomento nelle migliaia di post pubblicati sui social network o nelle assemblee convocate dai sindacati dei pensionati, una prevale su tutte le altre: la reazione corale dei pensionati contro un’operazione di pura convenienza economica camuffata da finti scopi sociali, di cui tutti (Enel e organizzazioni sindacali), dal loro punto di vista, rimarcano il risultato e ne traggono beneficio. Tutti, tranne chi ne paga il conto, anche salato: gli ex dipendenti Enel in pensione, persone i cui diritti non meritano alcuna tutela e possono essere tranquillamente cancellati. Questo è il significato pratico dell’accordo sottoscritto dall’Enel e dalle Organizzazioni sindacali il 27 novembre 2015.

I diritti non meritano tutela da parte dell’ANSE, che si limita ad esprimere lo sconcerto e il malcontento dei soci. È del tutto evidente che nel caso specifico prevalga, su ogni altro interesse, solo quello di salvaguardare il sostegno economico dell’Enel, “attesa la natura della nostra Associazione che opera con il patrocinio e i finanziamenti largamente maggioritari dell’Azienda”, come dichiara il Presidente dell’ANSE nella riunione dell’Assemblea nazionale 9-10 dicembre 2015. Una sorta di “do ut des”, di scambio, che non pensiamo esista nelle intenzioni e nell’agire dell’Enel, ma che il Presidente dell’ANSE sembra voglia accreditare con la sua dichiarazione. 

Di tutela dei diritti da parte dei sindacati non è il caso di parlarne. Sono prive di qualsiasi consistenza le motivazioni addotte dai sindacati dei lavoratori elettrici a sostegno del proprio comportamento ed appare penoso e contraddittorio il tentativo dei sindacati dei pensionati confederali porre riparo, in qualche modo, ad una situazione irrimediabile. La posizione altalenante dei sindacati di stare da una parte e dall’altra non è nuova, ma stavolta è intollerabile. Comunque sia, alla fine vien fuori che anche i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) di CGIL, CISL, UIL, UGL prenderanno parte all’operazione, perché presteranno l’assistenza necessaria per la firma del verbale in base al quale l’Enel poi corrisponderà - a chi accetta - l’importo lordo una tantum previsto nella tabella allegata all’accordo 27 novembre 2015.
Lo dice espressamente una nuova raccomandata che l’Enel sta inviando in questi giorni a tutti gli ex titolari dello sconto tariffario, con allegato un elenco di CAF dislocati sul territorio cui gli interessati dovrebbero rivolgersi. Peccato che l’elenco dei CAF allegato alla lettera non è sempre quello giusto, visto che in alcuni casi gli interessati sono invitati dall’Enel a rivolgersi a CAF con sede in regione diversa da quella in cui risiedono, distante parecchie centinaia di chilometri. Se non è una questione di rinverdire le conoscenze di geografia dimenticate da qualcuno, come pensiamo,  è certamente segno di scarsa attenzione (o di pressapochismo?) nel trattare la questione.

Nulla dice la lettera dell’Enel in tema di compenso dovuto al CAF per l’assistenza alla firma del verbale. Per questo motivo è legittimo domandare se il compenso sarà a totale carico dell’Enel, oppure anche chi richiede l’assistenza dovrà pagare la propria quota, e in tale eventualità in che misura. Per fugare ogni equivoco e prevenire eventuali intollerabili speculazioni, sarebbe bene comunicarlo agli interessati.  






04 marzo 2016

Abolizione riduzione tariffaria sull'energia elettrica - interrogazioni parlamentari

Pubblichiamo - per dovere di cronaca - i testi delle interrogazioni presentate da parlamentari in merito alla decisione dell'Enel di sopprimere la riduzione tariffaria spettante agli ex dipendenti. 
A parte l'interesse elettorale dei presentatori, non pensiamo che le interrogazioni possano avere effetti concreti sulla decisione adottata dall'Enel. Al massimo imporranno all'Enel l'obbligo formale di fornire al Governo la motivazione della propria posizione, che verosimilmente riproporrà gli stessi argomenti utilizzati nella lettera di disdetta degli accordi, la cui evidente inconsistenza non può non essere sottoposta al vaglio dei giudici.



ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12197
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 575 del 23/02/2016
Destinatari
Ministero destinatario:
·        MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
·        MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
·        MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/02/2016
Stato iter: 
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta
 4-12197
presentato da
RAMPELLI Fabio
testo di
Martedì 23 febbraio 2016, seduta n. 575
  RAMPELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che: 
i lavoratori in quiescenza delle aziende elettriche hanno diritto a fruire di una riduzione della tariffa ordinaria per l'utenza elettrica del proprio domicilio;
 
il diritto si applica in attuazione di una espressa disposizione contrattuale che era in vigore durante il periodo nel quale i medesimi hanno prestato servizio presso le aziende;
 
la conservazione del diritto all'applicazione della riduzione di tariffa ai consumi elettrici per il dipendente cessato dal servizio – e per il coniuge eventualmente a lui superstite – deriva da un espresso obbligo contrattuale derivante dal contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della cessazione del servizio, ed è stato mantenuto come obbligazione civilistica tra le parti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e quindi anche a fronte di eventuali modifiche contrattuali successivamente intervenute;
 
per alcuni dipendenti la conservazione del diritto alla riduzione di tariffa sui consumi elettrici è stata oggetto di espressa condizione, tra le altre, perché accettassero la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al raggiungimento del limite di età, ed è stata ribadita dall'azienda con comunicazioni inviate a tali dipendenti successivamente alla cessazione dal servizio;
 
in merito a tale diritto è intervenuta anche la Corte di cassazione che ne ha ribadito la natura di «beneficio di natura retributiva nella forma di retribuzione differita», ovvero come parte del «patrimonio individuale del lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte»;
 
in data 12 ottobre 2015 la società Enel spa ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria la disdetta unilaterale dell'applicazione della riduzione tariffaria sui consumi in essere ai dipendenti in quiescenza;
 
in data 27 novembre 2015 la medesima società ha concordato con i rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali che, per i dipendenti in quiescenza, la riduzione tariffaria in favore dei medesimi dipendenti o dei coniugi superstiti fosse sostituita dalla erogazione di una somma in denaro rapportata all'età dell'ex dipendente;
 
numerosi ex dipendenti, avuta notizia dell'intendimento della società Enel di disdire unilateralmente l'obbligo contrattuale in essere, hanno diffidato formalmente l'azienda a non procedere in tale intento;
 
ciononostante l'Enel in data 31 dicembre 2015 ha comunicato ufficialmente, a mezzo lettera raccomandata, agli interessati la disdetta unilaterale dell'obbligazione in essere –:
 
se il Governo sia informato di quanto esposto in premessa, e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze e anche in ragione della partecipazione statale in Enel, intenda assumere in merito.
 
(
4-12197)



SENATO DELLA REPUBBLICA 
Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 585 del 3/3/2016


Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi 
dell’articolo 151 del Regolamento

FASANO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - 

Premesso che:
- i lavoratori in quiescenza delle aziende elettriche hanno diritto a fruire di una riduzione della tariffa ordinaria per l'utenza elettrica del proprio domicilio applicabile nel limite di una sola utenza per dipendente o ex;
- la riduzione si applica nel limite di 7.000 KWH o di 2.500 KWH di consumo annuo in base alla data di assunzione;
- il diritto si applica ai lavoratori in quiescenza, in attuazione di un'espressa disposizione contrattuale in vigore al momento del prestato servizio;
- la conservazione del diritto all'applicazione della riduzione al dipendente cessato dal servizio deriva da un impegno siglato nel contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della cessazione del servizio e mantenuto come obbligazione civilistica tra le parti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
considerato che:
- la conservazione del diritto alla riduzione di tariffa sui consumi elettrici è stata altresì ribadita dall'azienda ed è stata oggetto anche di espressa condizione, tra altre, perché alcuni dipendenti accettassero la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dei limiti di età;
- lo stesso diritto è stato ribadito dalla stessa azienda con comunicazioni inviate al dipendente in quiescenza dopo la cessazione del servizio;
- il diritto è stato oggetto, in casi analoghi, di pronunce giurisprudenziali della suprema Corte di cassazione che ha ribadito la natura di tale diritto quale "beneficio di natura retributiva nella forma di retribuzione differita" ovvero come parte del "patrimonio individuale del lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte";
- in data 12 ottobre 2015 Enel SpA ha comunicato alle oganizzazioni sindacali di categoria la disdetta unilaterale dell'applicazione della riduzione tariffaria sui consumi ai dipendenti in quiescenza;
- in data 27 novembre Enel ha raggiunto un accordo con rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori in servizio (Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil), pattuendo che, per i dipendenti in quiescenza, la cessazione delle erogazioni del diritto a fruire per sé e per il coniuge, per sempre, venisse sostituito dall'erogazione di una tantum rapportata all'età dell'ex dipendente;
- numerosi ex dipendenti, avuta notizia dell'intendimento di disdire unilateralmente l'obbligo contrattuale in essere, con formali diffide, hanno invitato l'azienda a non procedere in tale intento;
- Enel SpA, nonostante gli inviti-diffide, nell'immediatezza del 31 dicembre ha comunicato con lettera raccomandata agli interessati la disdetta unilaterale dell'obbligazione,
si chiede di conoscere:
- se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della violazione unilaterale dell'azienda Enel nei confronti dei propri ex dipendenti;
- se non ritengano di intervenire sulla circostanza che sedicenti rappresentanti sindacali dei lavoratori in servizio assumano la rappresentanza degli ex lavoratori senza averne diritto e delega, prestandosi così a fornire avallo e supporto alla condotta strumentale dell'azienda, almeno illegittima se non anche illegale;
- quali valutazioni diano della condotta dei rappresentanti dell'azienda, ovvero se la condotta stessa sia coerente con l'obbligo di correttezza sancito dal codice etico dell'azienda;
- quali iniziative intendano assumere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in considerazione del fatto che, con la sentenza n. 24533 del 30 ottobre 2013 la suprema Corte di cassazione, sezione Lavoro, confermando la decisione della Corte d'appello di Napoli, sentenza n. 6325/2009, aveva riconosciuto agli ex dipendenti il diritto di continuare ad usufruire dal 1° luglio 2004 dell'erogazione del gas a tariffa ridotta, così come previsto dagli accordi aziendali del 15 febbraio 1980 e del 17 dicembre 1984, in perfetta analogia al caso della tariffa elettrica di cui si tratta.
(3-02638)




Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12389
presentato da
MAESTRI Andrea
testo di
Lunedì 7 marzo 2016, seduta n. 584

ANDREA MAESTRIBRIGNONECIVATIMATARRELLI e 

PASTORINO 

 

Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   a partire dal 31 dicembre 2015 Enel s.p.a., con una raccomandata ai diretti interessati, ha ufficializzato il cessato riconoscimento delle agevolazioni tariffarie sull'energia elettrica riservate agli ex-dipendenti ed ai superstiti;
   la decisione unilaterale è stata presa nonostante le agevolazioni fossero contemplate nell'articolo 33 del contratto collettivo di lavoro Enel del 21 febbraio 1989, negli accordi sindacali del 1o dicembre 2000, del 31 dicembre 2003 e del 14 febbraio 2008, quale «quota parte del salario versato in modo differito»;
   Enel sostiene che «in considerazione del mutato scenario di riferimento, tale agevolazione di fonte collettiva non risulta più in linea con l'evoluzione del mercato (...) e tenuto conto che tali benefici non sono più riconosciuti da tempo ai dipendenti in servizio»;
   a ottobre 2015, Enel ha comunicato alle principali associazioni sindacali del settore la disdetta della regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie per gli ex dipendenti in quiescenza, determinando, come era prevedibile, immediate manifestazioni di insoddisfazione che hanno indotto la società a concordare con i sindacati, il 27 novembre 2015, la liquidazione compensativa di una somma forfettaria da versare a ciascun pensionato, una sorta di indennizzo per l'agevolazione di cui essi si vedevano privati dal 2016. L'importo di tale somma è variabile a seconda della fascia di età di appartenenza (dai 6.000 euro per i sessantenni, a circa duemila euro per gli ultraottantenni);
   ad avviso degli ex-dipendenti Enel, lo sconto in bolletta non rappresenta un'agevolazione, come l'hanno definita i vertici della società, bensì una quota parte del salario differito, quindi parte della retribuzione che l'Enel, quando era ancora ente pubblico; successivamente quando è avvenuta la privatizzazione, l'Enel si è impegnato a corrisponderlo sotto forma di agevolazione tariffaria. Per molti ex-dipendenti, inoltre, la riduzione di tariffa ha rappresentato uno dei benefit perché accettassero la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al raggiungimento del limite di età;
   partendo da questo presupposto, che poggia le sue basi negli accordi firmati in passato in sede di contrattazione collettiva, i pensionati dell'Enel manifestano l'intangibilità di tale trattamento (lo sconto in bolletta), poiché esso rappresenterebbe un vero e proprio diritto, di fronte al quale l'azienda non ha il potere di porre in essere atti autoritativi unilaterali che portino alla sua cancellazione;
   la Corte di cassazione, in risposta ad una questione analoga e menzionando anche Enel, con sentenza n. 24533 del 30 ottobre 2013, in merito alla soppressione dei benefici tramite revoca o disdetta dei relativi accordi, ha affermato che: «in ogni caso, non possono venire lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, entrati in via definitiva nel patrimonio dei lavoratori medesimi», ribadendo la natura di «beneficio di natura retributiva nella forma di retribuzione differita», ovvero come parte del «patrimonio individuale del lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte»;
   è facile ipotizzare, pertanto, che la questione si protrarrà ancora per qualche tempo, anche perché l'accordo sottoscritto da Enel con le organizzazioni sindacali, oltre a presentare problemi generali di natura giuridica, attiene a specifici riflessi di natura fiscale e contributiva ai fini previdenziali. Infatti, dal punto di vista fiscale, l'importo previsto dall'accordo in sostituzione della riduzione tariffaria entra a far parte del reddito imponibile del pensionato nel caso decidesse di accettarlo, nell'anno in cui è corrisposto, sommandosi alla pensione e agli eventuali altri redditi del soggetto, e quindi tassato ai fini Irpef;
   ad avviso degli interroganti, si pongono per l'ennesima volta in discussione i diritti di chi ha lavorato tutta la vita e si assiste alla supremazia del volere più forte sul più debole, poiché saranno molte le persone anziane che accetteranno poche migliaia di euro subito, piuttosto che avventurarsi in una battaglia legale dalle tempistiche incerte;
   lo Stato italiano, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, è il principale azionista di Enel s.p.a., con il 25,50 per cento del capitale sociale –:
   se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero e, nell'eventualità positiva, se e come il Governo intenda rispondere, anche in virtù della sua partecipazione in Enel, alle legittime richieste degli ex-dipendenti e dei superstiti di Enel s.p.a. e se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, assumere tutte le possibili iniziative utili alla revoca della decisione unilaterale assunta dalla società elettrica. (4-12389)




26 gennaio 2016

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO SUL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 22 gennaio 2016, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, come recentemente modificato dal decreto legge n. 65/2015 convertito nella legge n. 109/2015, nella parte in cui prevede che per i pensionati, titolari di trattamento pari o inferiore a cinque volte il minimo Inps, sia riconosciuta la rivalutazione nella misura solo del 20%.
La citata ordinanza, con la quale il Tribunale di Palermo ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale è stata emessa nel corso del procedimento promosso da CIDA e dalle proprie Federazioni, per conto di un proprio iscritto.

La decisione accoglie in pieno le contestazioni di dubbia costituzionalità mosse al decreto 65/2015, convertito nella legge 109/2015, emanato dal Governo attualmente in carica subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, che dichiarò incostituzionale il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni  2012 e 2013. 
Afferma, infatti, il Tribunale di Palermo che: “la rivalutazione (riconosciuta dalla legge 109/2015, n.d.r.) è talmente modesta da indurre a ritenere che anche la nuova normativa mantenga un contrasto con i principi dettati dalla Costituzione e con l’interpretazione che degli stessi ha fornito la Corte Costituzionale nelle sentenze ut supra citate.”

Ordinanza Tribunale di Palermo - Apri

10 gennaio 2016

Tutela dell’anziano, quante chiacchiere


“Incontro tra Enel ed Anse: passato, presente e futuro”. Con questo titolo il Notiziario Anse n. 3/2015 riporta il resoconto dell’incontro tra una Delegazione dell’Enel e i rappresentanti dell’ANSE a livello nazionale e regionale, avvenuto il 26 giugno del 2015. Lo stesso resoconto si premura di far sapere ai lettori che (riportiamo testualmente): “…Enel ed Anse si sono incontrati a Roma allo scopo di attualizzare reciproche conoscenze e rinsaldando i legami: un’Azienda proiettata al futuro che continua a valorizzare il proprio passato e le donne e gli uomini che hanno lavorato nelle Aziende Elettriche private, nell’Ente di Stato e nella nuova S.p.A.”.
Non per dissacrare il testo e il titolo dell’articolo in questione, ma, alla luce di quanto accaduto, sembra di stare su “Scherzi a parte”.

Poche semplici riflessioni. È verosimile che a fine giugno Enel stesse già preparandosi ad attuare la decisione di sopprimere l’agevolazione tariffaria agli ex dipendenti, ma i suoi rappresentanti all’incontro con l’ANSE evitano accuratamente qualsiasi accenno al progetto in cantiere. Di qui la domanda: ma Enel e ANSE non avevano organizzato – riteniamo di comune accordo - l’incontro con lo scopo di attualizzare le reciproche conoscenze? Il misterioso silenzio osservato sull'argomento, nonostante alcune voci di corridoio, si spiega solo con l'intenzione di voler servire a freddo la polpetta avvelenata (in senso metaforico) in corso di preparazione.
In effetti, il 12 ottobre successivo, le voci di corridoio si materializzano con l’arrivo della disdetta dell’Enel, che fa esplodere l’ira e la legittima reazione degli ex dipendenti. Chi non si scompone di fronte alla grave lesione dei diritti (che peraltro mina alla base uno dei principi fondanti dell’ANSE, lo “spirito di appartenenza”) è il Presidente nazionale dell’Associazione, il quale sceglie di non esprimere alcuna posizione – anche cauta – in difesa della quasi totalità degli iscritti che egli rappresenta. Non solo, ma il sagace Presidente, assecondato evidentemente dal Comitato direttivo nazionale, dimentica anche che l’ordinamento dell’Associazione si basa sulla democrazia e omette di investire della questione l’Assemblea nazionale, massimo Organo deliberante dell’Associazione (dopo il Congresso), nonostante la straordinarietà e la delicatezza della situazione. In casi di tale rilevanza, il passaggio è obbligatorio, oltre che opportuno. La valutazione e la gestione collegiale della vicenda non ne avrebbero cambiato l’esito, ma avrebbero avuto, se non altro, 
effetto sul suo corso, manifestando la vicinanza dell’Associazione agli iscritti e contribuendo probabilmente a svelenire il clima.

In definitiva, quanto accaduto in occasione di questa ed altre vicende di estrema importanza per gli interessi dei soci, mette a nudo un aspetto inconfutabile: la completa rinuncia dell’Associazione ad esercitare il suo ruolo. Lo hanno rilevato pubblicamente, talvolta con durezza, anche diversi soci. Se ne saranno accorti i responsabili?






Nella pagina Documentazione sono pubblicati documenti normativi e riferimenti giurisprudenziali riguardanti la riduzione tariffaria sull'energia elettrica.


04 gennaio 2016

Abolizione dello sconto: un provvedimento illegale

di Pasquale Cutino -

La soppressione dello sconto sull’ energia elettrica, a danno degli ultimi beneficiari, merita qualche più attenta riflessione circa le modalità con cui è avvenuta e le persone che sono state colpite non tanto per il danno economico, ma soprattutto perché si è spezzato quel filo che idealmente li legava ancora all’azienda. Il mio dire forse risulterà incomprensibile a tutte quelle persone che oggi sono interessati prevalentemente ai problemi di natura economica, tralasciando quelli che appartengono ai sentimenti e alla storia di coloro che hanno vissuto per circa quarant’anni all’interno dell’ Azienda. Dai numerosi commenti dei lettori del blog “Anse fuori dal coro”, a fronte degli articoli pubblicati in merito alla soppressione del benefit, emerge un profondo rammarico per l’atteggiamento assunto dall’Enel che costringerà parecchi di noi a ricorrere ad azioni giudiziarie per la difesa di un diritto ampiamente consolidato nel tempo. E’ lo stesso atteggiamento autoritario e violento assunto dal governo a fronte del provvedimento sulla perequazione delle pensioni, che interessa tutti i pensionati, ove la delibera della Consulta, massimo organo di garanzia legislativa, viene aggirata con altro provvedimento sulla cui costituzionalità sono sorti dubbi molto seri, che hanno indotto molti pensionati ad intraprendere azioni legali per renderlo non operativo. 

Di fronte a tutti questi esempi, che si poggiano non sul diritto, ma sulla violenza del diritto, nessuna associazione che pretende di tutelare i pensionati ha speso una parola. I dirigenti centrali e periferici, con il loro silenzio, hanno fatto da sponda a istituzioni e persone che hanno violato le leggi fondamentali dello stato di diritto, dando una veste di credibilità ai provvedimenti presi. Neanche l'ANSE, di fronte a problemi così sentiti dai soci, ha avvertito il dovere di convocare l’Assemblea nazionale, massimo organo deliberante dell'Associazione (dopo il Congresso);  ma visto che il Comitato direttivo nazionale ha colpevolmente omesso di farlo, spettava ai componenti dell’Assemblea stessa chiederne la convocazione, avvalendosi dello Statuto, per valutarli collegialmente e per deliberare un atteggiamento condiviso. Invece, hanno scelto di non gestire le diverse situazioni, similmente al capitano e all’equipaggio che rinunciano a governare la loro nave in mezzo alla tempesta. 

L’Enel giustifica la sua decisione partendo dalla perdurante crisi economico-finanziaria dell’intero sistema produttivo che implica significative ripercussioni sui costi. Di conseguenza gli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie, agli ex dipendenti e superstiti, assumono una tale valenza da non essere più sopportati nel mutato quadro di mercato concorrenziale. Motivazione quanto mai strumentale e oggi usata e abusata per la liquidazione di ogni problema che comporti risvolti di natura economica ove i diritti acquisiti non hanno più alcun valore e si possono con grande facilità disconoscere. Questo scenario, decisamente avverso ai pensionati, mi fa pensare ai fiumi di parole che vengono spesi, inutilmente nei convegni indetti con la pretesa di insegnare agli anziani come devono invecchiare. E’ opportuno che queste risorse vengano impiegate per l’unica attività fiorente in queste associazioni, quella conviviale.

A questo punto vale la pena ricordare di che pasta è fatta la generazione che ha subìto il provvedimento dell’Enel. E’ quella generazione di lavoratori che ha accompagnato l’Ente nel non facile cammino che va dalla nazionalizzazione (1962) alla privatizzazione e alla liberalizzazione del mercato elettrico (decreto Bersani 1999),  che da monopolista elettrico pubblico è divenuto un operatore energetico multinazionale attivo in oltre 40 paesi di quattro continenti: grazie anche a queste solide radici, oggi è sempre leader nel campo energetico. Questi ex lavoratori, di ogni livello e grado, si sono trovati spesso a gestire impianti elettrici provenienti da piccole aziende familiari nazionalizzate. Impianti obsoleti e in condizioni spesso non conformi alle norme antinfortunistiche e per tenerli in esercizio, finché non vennero ricostruiti totalmente nuovi, si richiedeva notevole impegno sia dei tecnici che delle maestranze e una dose consistente di perizia e ingegnosità. Affermazioni non mie ma del prof. Castronuovo, già ordinario di storia contemporanea all’Università di Torino, nel volume “I cinquant’anni dell’Enel” pubblicato nel 2012 . E’ la generazione che gestì l’elettrificazione rurale per estendere il servizio elettrico a una miriade di piccoli borghi e di case sparse nelle campagne. Si calcolò allora che più di due milioni e mezzo di abitanti con residenze permanenti erano ancora privi di energia elettrica o non ne disponevano a sufficienza. Non fu un impegno di poco conto specialmente per gli operativi gestire quegli impianti con trenta classi di tensione diverse sulle linee di media tensione e circa diecimila tipi di apparecchiature e materiali diversi. Una vera unica e grande riforma strutturale che apportò grandi benefici al nostro Paese. Questa generazione è quindi portatrice di una storia significativa dell’Enel intrecciata con quella economica della nazione, ma oggi questi valori, molto diversi da quelli in voga, non hanno più alcun peso per chi ha in mano le leve decisionali, che non ha esitato a distruggerli rinnegando i patti sottoscritti per conseguire un vantaggio economico non certamente in favore della collettività, ma solo a beneficio dei profitti di una multinazionale.





Nella pagina Documentazione sono pubblicati documenti normativi e riferimenti giurisprudenziali riguardanti la riduzione tariffaria sull'energia elettrica.








31 dicembre 2015

Un socio scrive al Presidente nazionale dell'ANSE

Il Dr. Armando Garofalo, socio ANSE, ha indirizzato al Presidente nazionale e ai responsabili periferici dell'Associazione la seguente lettera, che ci ha autorizzato a pubblicare. 



"Tremestieri Etneo, 31 dicembre 2015

Al Dott. Franco Pardini Presidente ANSE
Viale Regina Margherita, 125
00198 R O M A

e p.c. Ai Presidenti delle Sezioni Territoriali ANSE
LORO SEDI

e p.c. Ai Responsabili di Nucleo ANSE Sicilia
LORO SEDI

ABOLIZIONE SCONTO ENERGIA A PENSIONATI E SUPERSTITI ENEL

Scrivo questa mia lettera nella qualità di socio dell’ANSE, con una anzianità d’iscrizione certamente fra le più “antiche” (sin dal 1971, allora UGLAE). Voglio riferirmi alla vicenda connessa alla recente abolizione dello sconto sull’energia a pensionati e superstiti ENEL.
Sin dalla disdetta unilaterale dell’ENEL del 12/10/2015, l’ANSE nazionale non ha assunto alcuna posizione. Soltanto qualche sporadica iniziativa a livello periferico per informativa o per trasmettere la lettera di “vibrata protesta” da parte delle OO.SS. Qualche Responsabile di Nucleo riferiva di speranze connesse ad un suo “autorevole” intervento nei confronti dell’ENEL a favore dei pensionati, molti dei quali iscritti all’Associazione. Erano chiaramente degli illusi!
Chi la conosce sa che lei è stato (per ultimo, da Direttore Centrale del Personale), e sempre sarà, un uomo “fedele” all’azienda, la quale, in virtù della sua indiscussa affidabilità, ha “caldeggiato” ogni volta la sua vigile presenza sulle varie poltrone (ANSE, ARCA, FISDE, ecc.). Non vi potevano essere, pertanto, dubbi sul fatto che, dovendo scegliere fra gli interessi dell’ENEL e quelli dei soci ANSE, lei avrebbe certamente abbandonato questi ultimi. Difatti, per tutto il periodo, il silenzio dell’ANSE è stato veramente “assordante”, deludendo le aspettative di migliaia di iscritti ed anche di Presidenti territoriali (vedi, ad esempio, il caso del Friuli Venezia Giulia).
Ma il massimo è stato raggiunto con la sua lettera del 18/12/2015 prot. n. 185!
Il tenore della stessa è veramente scandaloso! Dopo uno sterile accenno informativo, difatti si traduce in un chiaro invito ad accettare l’elemosina offerta dall’ENEL, perchè “l’attivazione di procedure giudiziarie preclude la possibilità di aderire alla transazione” e che “qualora si concludano negativamente per i nostri soci, li esporranno alla perdita dell’importo una-tantum, senza quindi alcuna misura compensativa”. Nessuna, neanche velata, critica all’accordo-truffa, stipulato tra chi non ha più il potere di togliere un diritto ormai acquisito e chi non ha alcuna legittima rappresentatività dei pensionati e superstiti. Si tace sul fatto che la “riportata” minaccia di perdere il diritto all’una-tantum è quasi certamente priva di fondamento giuridico. Il tenore della sua nota rispecchia e riporta parzialmente (anzi, sembrerebbe quasi scritta da lui) quello della lettera a firma del “Responsabile delle Risorse Umane di ENEL Italia, 
Dr. Quaranta, che, in questi giorni, stanno ricevendo tutti gli interessati, come regalo di Buon Natale e per un Felice Anno Nuovo.
Pur comprendendo che l’ANSE ha il “patrocinio ENEL”, lei ha probabilmente confuso il termine con “padroncino”.
L’art. 2 alla lettera c) dello STATUTO ANSE prescrive, fra gli “scopi sociali”, quello di “TUTELARE LA DIGNITA’ DEI PROPRI ASSOCIATI E PROMUOVERE LE PIU’ OPPORTUNE INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DEI LEGITTIMI INTERESSI MATERIALI E MORALI DEI SOCI”.
E’ ovvio che, al di là di gite e momenti conviviali o piccole convenzioni locali, fornibili anche dai tanti club-service esistenti, sono i momenti di vera tutela che dovrebbero realmente differenziare dalle altre l’Associazione dei Seniores ENEL. Con il suo atteggiamento, lei è stato consenziente e compartecipe dell’offesa alla dignità dei soci e dell’aggressione ai loro legittimi interessi.
A mia memoria, nella storia dell’ANSE, non si era mai verificato un fatto di tale gravità!
Siffatta pesante inadempienza statutaria deve, a mio avviso, comportare azioni conseguenti e per ciò richiamo l’intervento degli organismi statutariamente a ciò deputati.
Richiedo, pertanto, che lei RASSEGNI IMMEDIATAMENTE LE DIMISSIONI DA PRESIDENTE ANSE e con lei tutti i rappresentanti degli organismi centrali e territoriali che hanno partecipato e/o condiviso tale comportamento associativo inadeguato.
E’ chiaro che, in caso contrario, moltissimi soci, ed io per primo, non potranno sentirsi adeguatamente rappresentati e non confermeranno l’adesione sin dal prossimo anno, facendo, così, ricadere su di lei la responsabilità morale e materiale della disgregazione dell’ANSE.
Le richiedo, altresì, che questa mia lettera, e l’eventuale sua risposta, vengano pubblicate sul NOSTRO notiziario periodico, così che tutti gli associati possano venirne a conoscenza e giudicare.
Ma so che quasi certamente questa mia richiesta resterà vana.
Distinti saluti.
                                                                     (Dr. Armando Garofalo)"



















10 dicembre 2015

Trattamento fiscale e contributivo importi compensativi agevolazioni tariffarie ex dipendenti

Il più che discusso accordo quadro del 27 novembre 2015 sul superamento delle agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica, sottoscritto da Enel e Organizzazioni sindacali, oltre a presentare problemi di carattere giuridico, ha riflessi di natura fiscale e contributiva ai fini previdenziali. Dal punto di vista fiscale - non vi sono dubbi - l’importo previsto dall’accordo in sostituzione della riduzione tariffaria entra a far parte del reddito imponibile del pensionato, che deciderà di accettarlo, nell’anno di imposta in cui è corrisposto, sommandosi alla pensione e agli eventuali altri redditi del soggetto, e quindi tassato ai fini Irpef. 

Sotto il profilo previdenziale, dopo aver premesso che non tutte le somme erogate in via transattiva sono necessariamente imponibili, ma solamente quelle che, direttamente o indirettamente, sono collegate da un'obbligazione causale al rapporto di lavoro, sia esso in corso o cessato, propendiamo per l’assoggettamento dell’importo medesimo alla contribuzione previdenziale, alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza richiamati dall’INPS nella sua circolare n. 6/2014. Il problema si pone in tutta la sua evidenza per le intuibili conseguenze che ne possono derivare. Stranamente, l’accordo sindacale tace in proposito. Per quanto ci riguarda, invece, la questione merita la massima attenzione e perciò riteniamo che vada chiarita oltre ogni ragionevole dubbio. Sarebbe molto interessante conoscere, per esempio, anche il parere di un autorevole esperto di problemi previdenziali, quale è il Dott. Bruno Benelli collaboratore dell’ANSE. Osiamo sperare che almeno in questo l’Associazione si renda utile, girando il quesito all’esperto.












Nella pagina Documentazione sono pubblicati documenti normativi e riferimenti giurisprudenziali riguardanti la riduzione tariffaria sull'energia elettrica.
















07 dicembre 2015

Perequazione automatica delle pensioni


Ancora brutte notizie per i pensionati. In base all’andamento del costo della vita delle famiglie degli operai e degli impiegati, la rivalutazione automatica delle pensioni per l’anno 2016 è pari a zero. Questo il valore provvisorio stabilito dal Ministero dell’economia e delle finanze con decreto n. 280 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 2015.
Nello stesso decreto, il Ministero fissa nello 0,2% l’indice definitivo di rivalutazione per l’anno 2015, contro lo 0,3% calcolato in via provvisoria, un decimo di punto più basso del parametro utilizzato per l’anno in corso.
Quindi, a gennaio 2016, doppia beffa per i titolari di pensione: da un lato i trattamenti non subiranno aumenti e dall’altro sarà recuperato lo 0,1% corrisposto in più sulla rivalutazione 2015.








03 dicembre 2015

Cinquantamila ringraziamenti


di Stefano Di Vincenzo

Quando negli ultimi giorni del mese di luglio del 2014 è nato il nostro blog, abbiamo fissato un solo obiettivo: essere un costante punto di riferimento per i soci dell’ANSE.
Tagliare in così breve tempo il nastro delle 50.000 visualizzazioni, un risultato allora inimmaginabile, sta a significare che abbiamo centrato pienamente l’obiettivo.
Dobbiamo complimentarci con noi stessi? No, perché non rientra nel nostro costume. Manifestiamo semplicemente la nostra grande soddisfazione per il risultato ottenuto e siamo grati ai lettori che ci hanno premiato, seguendoci numerosi, con assiduità e fiducia.
Quello che all'inizio era solo un sogno, adesso è realtà. Non vogliamo attribuirci tutto il merito del successo, perché pensiamo che vi abbia contribuito indirettamente anche il demerito di chi nell’ANSE preferisce parlare senza produrre, ovvero privilegia attività meno impegnative e più gratificanti per se stesso.
Per noi, invece, è più importante continuare nella nostra attività di servizio con immutato impegno e con onestà intellettuale, per fare sempre meglio.

Grazie a tutti!




28 novembre 2015

Accordo sull'abolizione della riduzione tariffaria agli ex dipendenti


Pubblichiamo il testo dell'accordo tra Enel e Organizzazioni sindacali, sottoscritto nella serata del 27 novembre 2015.

Abolizione riduzione tariffaria - accordo 27/11/2015


Il commento
Quella della soluzione equa, richiesta dalle Organizzazioni Sindacali e inserita nel verbale di accordo del 27 novembre 2015, è un’affermazione cui non crede nessuno. Serve solo per giustificare un’operazione che assomiglia più a un esproprio senza adeguato indennizzo. L’equità è cosa ben diversa e lo sanno anche i sottoscrittori dell’accordo.  
Alla reazione sdegnata dei pensionati interessati, molto eloquente e pienamente condivisibile, aggiungiamo solo alcune considerazioni. 

Tutta l’operazione, impostata e condotta dall’Enel con cinismo e determinazione, consente all’Azienda di conseguire un notevole vantaggio economico a costi molto bassi e senza sforzo alcuno, per giunta con la motivazione altisonante della solidarietà tra generazioni. Di questi tempi, un richiamo al “sociale” nobilita qualsiasi atto e salva la faccia, ma non la coscienza, perché, in sostanza, nel nostro caso si è consumato un baratto nel quale Enel ha fatto la parte del leone, pur mettendo in conto l’eventualità di un sostanzioso pacchetto di incarichi legali per resistere alle azioni giudiziarie che molti degli interessati promuoveranno.

Le Organizzazioni sindacali, accettando, di fatto, prima l’impostazione e poi la soluzione prospettate da Enel, hanno avallato l’operazione, pur sapendo di non aver alcun titolo giuridico a rappresentare i titolari del beneficio alla riduzione tariffaria, il quale - ricordiamolo - è un diritto acquisito individuale, entrato nel patrimonio di ogni pensionato e non può più essere oggetto di contrattazione collettiva.  Se l’intervento delle Organizzazioni sindacali avesse avuto almeno il merito di ottenere in cambio dall’Enel una compensazione monetaria a favore degli ex dipendenti commisurata a criteri di equità e giustizia, molti dei quasi 98.000 fruitori della riduzione avrebbero accettato l’offerta compensativa, a prescindere da ogni questione.
   
Infine l’ANSE, l’Associazione cui sono iscritti oltre 18.000 ex dipendenti Enel fruitori della riduzione tariffaria. I soci confidavano sull'atteggiamento attivo dell’Associazione su una questione importante, che tocca direttamente un loro legittimo diritto, nel quadro dei buoni rapporti con l’Azienda e senza tradire il dovere di lealtà e riconoscenza nei suoi confronti. I fatti hanno messo in evidenza il comportamento agnostico dell’ANSE, che significa venir meno agli obblighi verso la comunità che si rappresenta, assunti attraverso il patto associativo; significa sopratutto rinunciare alla dignità di Associazione. La situazione legittimava pienamente un'iniziativa dell’ANSE tesa perlomeno a cercare di incanalare la questione verso una soluzione più giusta, che purtroppo non c'è stata.   


26 novembre 2015

Riduzione tariffaria e.e.: incontro Enel-OO.SS. del 25 novembre 2015


Ieri pomeriggio 25 novembre, tra Enel e Organizzazioni sindacali si è svolta l'annunciata riunione per affrontare la questione della riduzione tariffaria sull'energia elettrica agli ex dipendenti. Il confronto proseguirà in una nuova riunione in programma per oggi pomeriggio.
Provvederemo a informare i lettori del nostro blog sugli ulteriori sviluppi della vertenza.



26/11/2015 - 14,00  
Siamo in grado di riferire che nella riunione di ieri pomeriggio è stata raggiunta l'intesa economica. Restano da definire alcuni altri aspetti.
Secondo indiscrezioni abbastanza attendili, la parte economica prevede la corresponsione di un indennizzo una tantum agli ex dipendenti e ai superstiti che attualmente fruiscono della riduzione tariffaria. L'indennizzo sarebbe graduato in misura decrescente per fasce di età degli aventi diritto.   


27/11/2015 - 8,00
La trattativa è stata aggiornata alle ore 16 di oggi 27 novembre.
A titolo informativo, pubblichiamo la tabella contenuta nell'ipotesi di accordo quadro prospettata dall'Enel alle OO.SS.
Ovviamente, si tratta della proposta Enel sulla quale si è sviluppato il confronto che ha portato alla definizione dell'accordo economico, di cui non ancora non conosciamo i contenuti.

Bozza di accordo

UNA TANTUM SOSTITUTIVA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE



27/11/2015 - 21,45 
Ultim'ora. L'accordo è stato firmato nella serata di oggi. Pubblicheremo tutti i dettagli appena possibile.  

Vai all'accordo






24 novembre 2015

La pensione ai superstiti


Com’è noto, il diritto a pensione ai superstiti sorge in caso di decesso dell’assicurato o del pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell’INPS. Il trattamento spetta ai familiari superstiti individuati dall’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 se ricorre una delle seguenti condizioni:
1. che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione; in tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;
2. che il lavoratore deceduto abbia maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali;
ovvero
- 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3
anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.


Un utile riepilogo di tutte le disposizioni vigenti in materia e dei riferimenti normativi è contenuto nella recentissima circolare dell’INPS n. 185 del 18 novembre 2015, che pubblichiamo integralmente a beneficio dei nostri lettori. 


Circolare INPS n. 185 del 18 novembre 2015




























12 novembre 2015

Applicazione sentenza della Consulta n. 70/2015 sul blocco della perequazione delle pensioni

ANSE nazionale, con Foglio Informativo n. 13 del 30 ottobre 2015, ha precisato che la richiesta dell’integrale applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità del blocco della perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013, deve essere inviata entro il 31 dicembre 2015 alla Direzione Generale dell’INPS e per conoscenza alla Sede INPS territorialmente competente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 
L’informazione fornita ai soci è esatta, ma solo parzialmente. Contrariamente a quanto indicato nel citato Foglio Informativo, la richiesta deve essere indirizzata prioritariamente alla Sede INPS del territorio in cui ha la residenza il pensionato e poi alla Direzione Generale dello stesso Istituto. Infatti, per le controversie contro l' INPS si applica l' art. 444 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che: 
“Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore …..”. La competenza per territorio per tali controversie non è facoltativa, ma obbligatoria ed inderogabile (Corte di Cassazione 28/04/2014 n. 9373), ed è rilevabile d' ufficio.

Per estrema chiarezza verso i pensionati interessati, giova anche ricordare che la lettera raccomandata non darà luogo al pagamento del dovuto da parte dell’INPS, ma in ogni caso servirà ad interrompere la prescrizione.
Sussistono,  invece, dubbi sull’efficacia della stessa richiesta ai fini della possibile decadenza del temine triennale per promuovere l’azione contro l’INPS, di cui all’art. 47 del D.P.R. 639/1970. Pertanto, per ridurre il rischio di incappare in detta decadenza è consigliabile far seguire l’azione giudiziaria.



30 ottobre 2015

Riduzione tariffaria e.e.: incontro Enel-OO.SS. del 29 ottobre


L'incontro tra Enel e Organizzazioni sindacali di categoria, svoltosi il 29 corrente, ha avuto carattere esclusivamente interlocutorio. La questione della disdetta della regolamentazione collettiva delle agevolazioni tariffarie agli ex dipendenti e superstiti è stata rinviata ad uno specifico incontro da programmare, al quale parteciperanno anche le Organizzazioni sindacali confederali.
Pubblichiamo il comunicato sindacale FILCTEM-FLAEI-UILTEC con la sintesi dell'incontro.

Apri il Comunicato sindacale del 30 ottobre 2015



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26 ottobre 2015

Considerazioni sulla decisione Enel di non applicare lo sconto sull’energia elettrica


La decisione unilaterale dell’Enel di non applicare più dopo il 31 dicembre 2015 la riduzione tariffaria sull’energia elettrica agli ex dipendenti in pensione e loro superstiti titolari di assegno di reversibilità ha suscitato indignazione e allarme tra gli interessati. Com’è noto, il diritto alla riduzione deriva dai contratti collettivi che regolavano il rapporto di lavoro dipendente al tempo in cui i soggetti beneficiari prestavano servizio presso l’Enel. 

Proviamo a fare alcune considerazioni sugli aspetti formali e di merito della questione, che interessa decine di migliaia di pensionati.
Il primo aspetto riguarda la scelta dell’Enel di inviare la disdetta alle Organizzazioni sindacali. Si tratta di una scelta contestabile sul piano giuridico, perché, secondo il parere di un esperto, la disdetta non è opponibile agli ex dipendenti e loro aventi causa. Il beneficio non può essere oggetto di contrattazione collettiva, trattandosi di un diritto acquisito individuale entrato nel patrimonio di ogni pensionato.
E veniamo al merito. L’Enel motiva la sua scelta di non erogare lo sconto dopo il 31 dicembre 2015, richiamando sia la crisi economica, che si ripercuote sui costi del settore elettrico, e sia il venir meno della copertura economica da parte dello Stato degli oneri a carico delle imprese elettriche per l’erogazione dello sconto, per effetto della legge 11 agosto 2014, n. 116.
È del tutto evidente che entrambe le argomentazioni sono pretestuosamente utilizzate dall’Enel per giustificare la sua decisione di sottrarsi agli obblighi verso gli ex dipendenti. La crisi economica, che - detto per inciso - si riflette anche e soprattutto sui pensionati, non giustifica l’eventuale pretesa dell’Enel di chiamare gli ex dipendenti a contribuire all’alleggerimento dei costi del settore elettrico, espropriandoli sic et sempliciter del loro diritto. Si tratterrebbe di trasferire sui pensionati un onere che riguarda esclusivamente le aziende che operano in tale settore, tra le quali l’Enel, che peraltro - a quanto risulta - è l’unica ad aver deciso di sopprimere lo sconto in questione.
Improponibile appare poi il riferimento alla citata legge 116. Come abbiamo già scritto su questo blog commentando detta legge, il venir meno della copertura pubblica dell’onere sostenuto dalle imprese per l’erogazione dello sconto non implica assolutamente che le imprese stesse possano ritenersi esonerate dall’obbligo di sostenerlo in proprio, come peraltro già avveniva in origine. Per capirci meglio, la legge non autorizza l’Enel a riversare l’onere sui pensionati; abolisce semplicemente la compensazione dell’onere stesso da parte dello Stato, di cui prima beneficiavano le imprese elettriche (tra cui l'Enel) attraverso la sua inclusione tra i costi per la determinazione della tariffa da praticare ai clienti del settore c.d. di maggior tutela. Onere, che per effetto della legge 116, ritorna quindi a ricadere sulle imprese elettriche, che lo avevano assunto a suo tempo sottoscrivendo i contratti collettivi di lavoro.
Ad ulteriore sostegno della sua linea, l’Enel evidenzia nella lettera di disdetta che tali benefici (la riduzione tariffaria) “non sono più riconosciuti da tempo ai dipendenti in servizio”, omettendo però di aggiungere che ciò è avvenuto dietro adeguata compensazione a favore dei dipendenti. Omissione a parte, non è questo un motivo sufficientemente valido per sottrarsi di punto in bianco all'obbligo di applicare la riduzione tariffaria agli ex dipendenti aventi diritto.

Anche la risposta delle Organizzazioni sindacali destinatarie della disdetta, chiamate in causa dall’Enel, nell’evidenziare che la disdetta stessa “non è rispettosa di quel proficuo sistema di relazioni industriali, da sempre seguito in Enel”, non manca di fare, per quanto riguarda il merito della questione, rilievi sostanzialmente analoghi a quelli prima esposti.

La legittima reazione degli interessati ha aperto un accesso dibattito, che si è sviluppato particolarmente sui social network. Tale dibattito, lungi dall’esaurirsi, prelude a una dura vertenza, atteso che gli interessati sono fermamente decisi a contrapporre una strenua difesa a tutela del loro diritto.
Appare dunque chiaro che ogni tentativo di chiudere la questione in danno degli ex dipendenti e loro aventi causa sarebbe contrastato duramente, con il rischio di trasferirla nelle aule giudiziarie dando luogo a migliaia di vertenze legali.

Non pensiamo che questa sia l’ipotesi migliore, da praticare ad ogni costo; ma sappiamo bene che ciò si potrà evitare solo attraverso una soluzione equa e giusta, rispettosa del diritto degli ex dipendenti. La volontà di ricercarla - se si manifesterà - sarà un concreto segnale per svelenire una vertenza molto complessa.  

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