27 novembre 2014

Appunti fiscali e previdenziali

di Pier Francesco Canetta

Il riscatto del corso di laurea

La pensione anticipata per le donne

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26 novembre 2014

Una nuova card per noi


La denominazione inglese non porta bene alla nuova card ANSE, la nuova tessera d'iscrizione lanciata dall’Associazione. 
Ahimè, quella che vorrebbe essere una novità è, in realtà, un ritorno al passato remoto, di cui le Sezioni, che sono il vero motore del tesseramento annuale, non avvertivano per nulla il bisogno.
I disguidi, e la conseguente confusione, emersi nella fase di distribuzione alle Sezioni stesse delle tessere personalizzate di rispettiva competenza, hanno contribuito poi a complicare la situazione, in un clima già poco favorevole al repentino cambiamento imposto. 
Chi conosce le vicende dell’Associazione (e chi non le conosce, può sempre documentarsi attraverso gli atti conservati in archivio) ricorda bene che la tessera valida per più anni, da convalidare mediante l’applicazione del bollino annuale, già in uso fino al 2003, fu abbandonata a seguito della decisione degli Organi nazionali maturata per diverse valide ragioni, dopo una lunga riflessione che coinvolse anche le Sezioni. La prima derivava dalla constatazione che i bollini di convalida annuali restavano chiusi nei cassetti o negli armadi delle sedi di Sezione e di Nucleo, senza che alcuno badasse a consegnarli agli iscritti. 
Del resto, anche dal punto di vista pratico, spedire o consegnare a ciascun socio un minuscolo pezzetto di carta, di dimensione inferiore al centimetro quadrato, è cosa ben diversa dal consegnare la tessera d'iscrizione annuale. Inoltre, si affievolisce di molto la possibilità, offerta dalla consegna della tessera, di creare l’occasione più propizia per un contatto col socio (personale o epistolare), che contribuisce a rinsaldare il suo legame con l’unità di appartenenza. 
Perciò, accompagnata da un concorso indetto tra i soci per l’ideazione di un nuovo modello di tessera, maturò la decisione di adottare dall’anno 2004 in poi la tessera a valenza annuale, una sorta di testimone dell’iscrizione all'ANSE, la cui consegna o spedizione costituiva (e costituisce) un atto capace di suscitare maggiore attrazione nell'ambito della comunità associativa, tanto che la scelta, dopo oltre dieci anni di esperienza, si è rivelata felice e sicuramente più adatta allo scopo. 
Con fervida fantasia, ora la dirigenza nazionale ha deciso di invertire la rotta e di riesumare dal 2015 la tessera pluriennale, dimenticando o ignorando i motivi che ne avevano suggerito l’abbandono. Non vale la pena attardarsi a individuare i motivi ispiratori della decisione. Certamente non saranno stati motivi di natura economica, poiché il costo della tessera (completamente di plastica) valida per più anni e della stampa dei bollini annuali di convalida non é tanto differente da quello della tessera rinnovabile ogni anno, fatta di materiale più leggero (carta plastificata). 
Comunque sia, tutto si può dire fuorché nell’ANSE difetti lo spirito innovativo.





24 novembre 2014

La perequazione automatica delle pensioni 2015


Dal 1° gennaio 2015 scatterà,  come ogni anno, l'adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita. Come è noto, l'aumento che i pensionati riceveranno è ancorato al tasso d’inflazione, il quale, nell’anno 2014, si è mantenuto basso in dipendenza dell’andamento dei prezzi dei beni al consumo che ha fatto registrare aumenti molto contenuti o addirittura variazioni negative, come è accaduto in alcuni mesi estivi. 
Perciò l’aumento automatico per il 2015 sarà quasi irrisorio, atteso che l’indice provvisorio accertato dall’ISTAT è pari a un modestissimo 0,30%, applicato, nel triennio 2014 – 2016, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), in misura percentuale decrescente correlata ai limiti d’importo della pensione, secondo il seguente schema:
  • Trattamenti pensionistici d’importo lordo complessivo fino a 3 volte il minimo INPS: 100% dell’indice ISTAT;
  • trattamenti pensionistici d’importo lordo complessivo superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il minimo INPS: 95% dell’indice ISTAT;
  • trattamenti pensionistici d’importo lordo complessivo superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il minimo INPS: 75% dell’indice ISTAT;
  • trattamenti pensionistici d’importo lordo complessivo superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il minimo INPS: 50% dell’indice ISTAT;
  • trattamenti pensionistici d’importo lordo complessivo superiore a 6 volte il minimo INPS: 45% dell’indice ISTAT per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
La stessa legge ha modificato anche le modalità di calcolo dell’aumento: l’indice ISTAT correlato alla percentuale spettante in base ai limiti sopra indicati viene applicato sull’intero ammontare lordo della pensione, anziché per “fasce d’importo” (esempio: pensione mensile lorda di € 2.160,00 X 0,225% [percentuale di aumento spettante, corrispondente al 75% dello 0,30%] = € 4,86).

Conguaglio perequazione anno 2014

L’indice definitivo accertato dall’ISTAT per l’anno 2014 è pari all’1,10%, rispetto all’1,20% accertato in via provvisoria. Poiché l’aumento corrisposto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 è stato calcolato, come avviene di consueto, sulla base dell’indice provvisorio, il conguaglio sarà negativo, cioè i pensionati dovranno restituire lo 0,10%.



Il prospetto di calcolo degli aumenti 2015 è disponibile selezionando il collegamento:


Prospetto perequazione automatica pensioni 2015


20 novembre 2014

A proposito di revisione del Catasto

Il Governo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 23/2014, ha approvato il decreto legislativo del 10 novembre 2014, con il quale istituisce le commissioni censuarie, stabilendone la composizione.
La notizia non riveste grande interesse per i cittadini, trattandosi dell’emanazione di un provvedimento attuativo previsto dalla legge delega sulla riforma fiscale e quindi della revisione del Catasto, della quale erano stati a suo tempo ampiamente informati dai media.
Come cittadini siamo invece maggiormente interessati agli sviluppi futuri dell’operazione, che - si badi bene - non è un semplice aggiornamento di valori catastali, ma una riforma molto più ampia e articolata, i cui effetti però non saranno immediati. Parliamo, infatti, di sviluppi futuri, riferendoci ai tempi abbastanza lunghi, necessari per portare a termine la revisione. Al recente provvedimento sulle commissioni, dovrà seguirne un altro per stabilire il criterio di individuazione del valore patrimoniale medio degli immobili mediante l’applicazione di specifici algoritmi. Si potrà avviare quindi il censimento, che, si prevede, richiederà più anni, almeno cinque.

La nostra attenzione di cittadini si appunta sull’impatto che la revisione avrà sulle imposte gravanti sui fabbricati (Irpef e imposte comunali), alcune delle quali sono commisurate direttamente al valore patrimoniale degli immobili. È noto a tutti che la tassazione ha assunto ormai la connotazione di una vera e propria imposta patrimoniale, sia pure mascherata.
Poiché la revisione del Catasto dei fabbricati porterà ad attribuire a ciascuna unità immobiliare un valore patrimoniale e una rendita, un incremento oltre misura del valore patrimoniale farebbe ulteriormente lievitare l’attuale livello di tassazione, già molto elevato. È un pericolo concreto da non sottovalutare.
Senza trascurare che tassare i patrimoni in base al loro valore e non in base al reddito che sono in grado di produrre, significa, in termini pratici, operare contro il principio costituzionale che tutela il risparmio in tutte le sue forme. Una di queste forme è appunto rappresentata dal cosiddetto “mattone” in cui molti proprietari di immobili (di solito la casa in cui abitano) hanno investito i risparmi frutto dei proventi del loro lavoro, sui quali sono state regolarmente pagate le imposte.

Un’altra considerazione riguarda l’attribuzione ai fabbricati del valore patrimoniale calcolato non più in base al numero dei vani, ma alla superficie espressa in metri quadri, tenendo conto anche della collocazione e delle caratteristiche edilizie dell'immobile. Il nuovo criterio, cioè il passaggio dal numero dei vani ai metri quadri, visto da alcuni come la sanatoria di tutti i mali dell’attuale catasto, non è detto che determini sempre una maggiore equità. La classificazione in base alla superficie può anch’essa dar luogo a distorsioni, perché, per esempio, le tipologie edilizie dei fabbricati costruiti in passato abbondavano di ingressi e corridoi, che negli immobili di oggi non sono presenti.

Dopo la revisione del Catasto, alcuni immobili pagheranno di più e altri meno, ma in ogni caso a invarianza di pressione fiscale. Cosi è scritto nella legge delega, ma i contribuenti non sono completamente rassicurati da tale affermazione, anche perché nulla vieta che l’invarianza possa essere cancellata dal Governo mediante un semplice decreto.




18 novembre 2014

Parte dal 1° gennaio 2015 il nuovo ISEE


Sul supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17/11/2014 sono stati pubblicati i nuovi modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini delle prestazioni sociali agevolate.
I nuovi modelli e i criteri per la determinazione dell’Indicatore entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2015.
Rispetto al passato, il nuovo meccanismo tiene maggiormente conto della composizione del nucleo familiare, dando particolare rilievo al numero dei suoi componenti e alla presenza di portatori di handicap.
Sono previsti abbattimenti maggiori per i titolari di reddito di lavoro dipendente e per chi vive in abitazioni in affitto.
Va rilevato infine che il nuovo meccanismo si basa sia sull’autodichiarazione del cittadino e sia sui dati reddituali presenti nei sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, con l’obiettivo di riservare l’accesso alle prestazioni sociali a chi ne ha effettivamente diritto.
Come abbiamo detto, l’ISEE è necessario per accedere alle prestazioni sociali agevolate erogate dallo Stato o dagli Enti preposti allo scopo. A titolo di esempio, rientrano tra tali prestazioni le rette agevolate per gli asili nido, la mensa scolastica, il diritto allo studio universitario, i sussidi assistenziali, le prestazioni socio sanitarie.

Per ottenere l’attestato ISEE è necessario presentare la dichiarazione DSU secondo i modi consueti. Il modello si compone di più parti e si presenta in più versioni: la versione MINI e la versione ESTESA. Le parti comuni alle diverse versioni sono il “Modello Base” - MB – che serve a raccogliere informazioni sul nucleo familiare, e i “Fogli Componente” - FC - che sono destinati alla raccolta dei dati che si riferiscono ai suoi componenti.  
La versione MINI, che comprende il Modello Base, il Modello FC e il Modello FC1, può essere utilizzata per la maggior parte delle situazioni. Invece per la richiesta di specifiche prestazioni o in presenza di particolari caratteristiche del nucleo familiare, per il quale necessitano informazioni aggiuntive, la versione MINI non si può utilizzare. Va utilizzata la dichiarazione DSU nella versione ESTESA, nelle sue diverse articolazioni, nei seguenti casi:
  • Richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario.
  • Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e/o non autosufficienti.
  • Presenza nel nucleo familiare di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi.
  • Esonero dalla dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.
L’ISEE, calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e sui dati rilevati direttamente negli archivi dell’Anagrafe Tributaria e dell’INPS, sarà reso disponibile dall’INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU. 


15 novembre 2014

Memorandum sullo sconto energia elettrica agli ex dipendenti


di Marco Manfredini -

PREMESSA
Si premette che ai dipendenti in servizio lo sconto non è più applicato, in virtù di un accordo sindacale che ha previsto benefici economici compensativi in cambio della sua abolizione. Pertanto i dipendenti in servizio pagano la bolletta dell’energia elettrica a prezzo intero come tutti gli altri clienti.
Secondo l’interpretazione del Testo Unico delle Imposte Dirette (TUIR) data dall’Agenzia delle Entrate, lo sconto praticato agli ex dipendenti è considerato compenso in natura e quindi beneficio accessorio, ovvero emolumento economico aggiuntivo assimilabile alla pensione e come tale soggetto a IRPEF.
Solo per inciso, si evidenzia che tale interpretazione, molto contestata, è stata bocciata da alcune sentenze della magistratura ordinaria e da numerosissime sentenze emesse da Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, che negano la natura retributiva dello sconto. La questione è anche oggetto di un ricorso in Cassazione, tuttora in attesa di decisione.



COME VIENE TASSATO IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
I corrispettivi del consumo di energia elettrica sono soggetti a tassazione indiretta.
Sulla bolletta, infatti, gravano l’imposta erariale con le relative addizionali comunali e provinciali e l’IVA, che viene applicata su tutte le voci della bolletta, imposta erariale e addizionali comprese.
Le imposte colpiscono il consumo e sono anticipate dal venditore (ENEL o altra impresa distributrice) con obbligo di rivalsa sul consumatore finale.
Il versamento delle imposte da parte del venditore è indipendente dalla circostanza che lo stesso possa incassare in tutto o in parte il corrispettivo della vendita.

COME VIENE TASSATO IL CONTROVALORE DELLO SCONTO PRATICATO AGLI EX DIPENDENTI ELETTRICI
Il controvalore dello sconto praticato agli ex dipendenti (rappresentato dalla differenza tra la tariffa piena fissata dall’AAEG – escluse le imposte – e il prezzo scontato addebitato all’ex dipendente) è soggetto alla tassazione diretta ai fini IRPEF e relative addizionali regionale e comunale.

QUADRO NORMATIVO
Art.48 Testo Unico Imposte Dirette del 22/12/1986 n. 917
Include i compensi in natura tra i redditi soggetti ad IRPEF, con una franchigia di € 258,23. Ciò significa che qualora l’importo dello sconto sull’energia che si è consumata nell’anno qualora l’importo sia inferiore a € 258,23 non viene tassato, mentre è soggetto a tassazione l’intero importo dello sconto quando si supera il suddetto limite.

Art.23 D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 modificato dall’Art.7 D. Lgs. n.347/1997
Impone all’ente erogatore della pensione (INPS) l’obbligo di ritenere alla fonte l’IRPEF sia della pensione sia del compenso in natura.

Circolare n.326/E del 23/12/1997
Istituisce l’obbligo a carico dei datori di lavoro di comunicare all’ente previdenziale il valore dei compensi in natura erogati agli ex dipendenti.

Circolare n. 326/E – Risoluzione n.35/E del 16/3/2000
L’Amministrazione Finanziaria rileva che nel caso di cessione di servizi al pensionato o al dipendente, l’agevolazione rappresentata dalla differenza tra servizio pagato e costo totale è un compenso in natura e come tale soggetto a IRPEF.

Circolare n. 2003/37405 del 15/7/2003 Direzione Regionale Piemonte
In merito alla circostanza che il dipendente sia collocato a riposo, non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposizione IRPEF sul compenso in natura, cambia soltanto il sostituto d’imposta che non sarà il datore di lavoro, bensì l’ente previdenziale.



ANALISI DI UNA BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A UN EX DIPENDENTE
                                                                                                Sig. XXXXXXXX YYYYYYYY                                                                                                               Via  …..
  44124 Ferrara                                                                                                        
BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
N. fattura……………… del ………..                            Bimestre dicembre 2012-gennaio2013
Totale da pagare entro l’11/02/2013 euro 79,57
Dati  Fornitura                                                                       RIEPILOGO IMPORTI FATTURATI
XXXXXXXXXXXXXXX                                                 Totale per servizi di vendita     €   20,71
                                                                                   Totale per i servizi di rete        €   29,02
                                                                                   Totale imposte                        €   22,61
                                                                                   Totale energia  e Imposte        €   72,34
                                                                                    IVA                                        €     7,23
                                                                                   TOTALE  BOLLETTA              €   79,57

Come ex dipendenti ci viene addebitato il 20% del costo totale dell’energia consumata, corrispondente alle prime due voci dell’esempio riportato sopra.
Servizi di vendita e Servizi di rete rappresentano le voci del corrispettivo della vendita di energia spettante all’impresa distributrice. Per gli ex dipendenti, Il valore di detto corrispettivo è abbattuto dell’80% corrispondente allo sconto spettante (i quattro quinti del totale delle due voci), mentre il rimanente 20% (un quinto del totale delle due voci) viene addebitato ai clienti interessati.
Nell’esempio, l’onere addebitato al cliente è di € 49,73 (20,71 + 29,02), che rappresenta il 20% della tariffa dell’energia fissato dall’AAEG.
Sempre sulla bolletta (nella seconda o terza pagina) sotto la dicitura COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SUA FORNITURA c’è scritto:
Riduzione tariffaria in forza di disciplina contrattuale nell’ambito del settore elettrico. 
Le comunichiamo che lo sconto riconosciuto per i consumi fatturati nella presente fattura è pari a euro 198,77.

L’importo di 198,77 costituisce l’ammontare dello sconto praticato e corrisponde all’80% (4/5) della tariffa. È possibile verificarlo moltiplicando l’importo addebitato in fattura per quattro (49,73 x 4 = 198,92).
Nota: Il calcolo con solo due decimali dà origine a lievi differenze.
Ogni anno l’impresa distributrice (nel nostro caso, l’Enel) comunica tramite lettera l’importo del controvalore per sconto energia elettrica usufruito nell’anno.  Il testo della lettera recita: “La informiamo che in attuazione delle disposizioni fiscali vigenti abbiamo comunicato all’ente previdenziale l’importo dello sconto da lei usufruito per la fornitura in esame nell’anno……. Tale importo ammonta a € ……….”
Bene, proviamo ora a entrare nel merito dei conteggi e fare il raffronto con quanto comunicato dall’ENEL.
                                                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Prendiamo in esame le fatture o bollette dell’ENEL riguardante l’anno 2010:
Bolletta  DIC. 2009 – GEN. 2010     dicitura in bolletta  comunichiamo che lo sconto  è  di    €     - 5,63
Bolletta  FEB  -  MAR  2010           dicitura in bolletta   comunichiamo che lo sconto  è  di   €    169,71
Bolletta  APR  - MAG  2010           dicitura in bolletta   comunichiamo  che lo sconto  è di   €    140,28
Bolletta  GIU  -  LUG    2010           dicitura in bolletta  comunichiamo  che lo  sconto  è di  €    146,97
Bolletta  AGO  - SET    2010          dicitura in bolletta   comunichiamo  che lo  sconto  è di  €    133,59
Bolletta  OTT  -  NOV  2010           dicitura  in bolletta  comunichiamo  che lo  sconto  è di  €    171,32                                                                                                                                                                                                                                                                                     TOTALE                      €    736,24

La comunicazione inviata dall’Enel all’interessato tramite lettera nel caso sopra riportato:
La informiamo che in attuazione delle disposizioni fiscali vigenti abbiamo comunicato all’Ente Previdenziale l’importo dello sconto da Lei usufruito per la fornitura in esame nell’anno 2010.
Tale importo ammonta a € 736,26. 
IMPOSIZIONE FISCALE SUL BENEFIT
L’importo esatto del benefit o sconto si conosce quindi solo alla fine dell’anno di riferimento e, come si è detto prima, viene comunicato, oltre che al beneficiario, anche all’INPS, che – in qualità di sostituto d’imposta – è tenuto ad assoggettarlo a IRPEF in sede di conguaglio fiscale. Il conguaglio, secondo la legge, deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il sostituto d’imposta, una volta ricevuta la comunicazione dell’ammontare del benefit, lo somma all’importo lordo della pensione erogata e ricalcola l’IRPEF e le addizionali per l’intero anno; quindi procede al conguaglio tra imposta dovuta e imposta trattenuta, con conseguente recupero della differenza sulla rata di pensione di uno dei primi mesi dell’anno successivo (solitamente quella di marzo).
Ovviamente, il ricalcolo di cui si è detto prima comporta anche la rideterminazione delle detrazioni d’imposta spettanti al soggetto, il cui importo teorico rapportato ad anno, fissato dalla legge, è correlato al reddito imponibile ai fini IRPEF, nel senso che aumentando il reddito diminuisce l’importo delle detrazioni.  
Sottraendo all’imposta lorda l’importo delle detrazioni spettanti effettivamente (calcolato mediante l’applicazione di un’apposita formula), si ottiene l’imposta netta dovuta, il cui importo va confrontato con l’ammontare dell’imposta trattenuta mensilmente durante l’anno, dando luogo al necessario conguaglio, come precisato prima.
L’applicazione di tale meccanismo ha spesso come conseguenza che la trattenuta supplementare a titolo di IRPEF e addizionali corrisponda ad una percentuale superiore a quella applicabile allo scaglione di reddito più elevato del soggetto.

Il CUD riporta nella casella 1 della parte B l’annotazione che i redditi esposti sono la somma delle pensioni lorde compreso il benefit di 736,24 €, mentre alla casella 5 sono esposte le trattenute comprensive dell'importo di cui alla casella 201 e che verrà  trattenuto in ritardo con la pensione del mese di marzo.

Sempre sul CUD nella pagina ANNOTAZIONI sono riportate le seguenti ulteriori annotazioni esplicative:
(AH) - VALORE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA E DEI COMPENSI IN NATURA COMUNQUE EROGATI ………...
 (AW) - INCAPIENZA DELLA RETRIBUZIONE A SUBIRE IL PRELIEVO DELL'IRPEF DOVUTA IN SEDE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO:
SULL'IRPEF DA TRATTENERE DAL SOSTITUTO SUCCESSIVAMENTE AL 28 FEBBRAIO SONO DOVUTI GLI INTERESSI NELLA MISURA DELLO 0,50% MENSILE.

La conclusione è abbastanza ovvia: lo sconto effettivamente percepito si riduce notevolmente per effetto della tassazione.


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12 novembre 2014

Imposte di bollo e di registro per le piccole cause di valore non superiore a 1033 euro



La risoluzione n. 97/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2014, ritorna sulla sua precedente risoluzione  n. 48 del 18 aprile 2011, estendendo l’esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace, alla luce del recente orientamento espresso della Corte di Cassazione.
Per le cause e le attività conciliative “in sede non contenziosa” di valore non superiore ai 1.033,00 euro, il pagamento dell’imposta di bollo e di registro non è più dovuto, anche per gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.
Pertanto l’esenzione dall’imposta di registro non è più limitata ai provvedimenti emessi dal Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario. 


09 novembre 2014

Qualcuno l’ha chiamata la “tassa dell’aria fresca”


di Stefano Di Vincenzo

Dal 16 ottobre scorso è entrata in vigore la norma dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, che prevede la tenuta del nuovo libretto “Rapporto di efficienza energetica” per caldaie e impianti di condizionamento, al fine di garantire una maggiore sicurezza ed igiene ambientale. La compilazione di detto libretto per la manutenzione e il controllo degli impianti di climatizzazione invernale di potenza tecnica nominale superiore ai 10 kW e di climatizzazione di potenza tecnica nominale superiore ai 12 kW è obbligatoria.  
Un’altra tassa a carico del cittadino. Nel passato abbiamo sostenuto per il controllo della caldaia una spesa annuale variabile tra i settanta e i centoventi euro, importo comprensivo del controllo dei fumi e del bollino, spesa che con le nuove regole sarà probabilmente raddoppiata. Il nuovo libretto su cui si annotano i controlli periodici di sicurezza, salubrità ed igiene, non sostituisce il vecchio che contiene il rapporto di efficienza energetica, ma lo affianca. Il responsabile della gestione dell’impianto che non provvede (proprietario o inquilino, nel caso di impianto autonomo; amministratore, per gli impianti centralizzati) rischia una multa da 500 a 3.000 euro, che per l’installatore inadempiente lievita sino a 6.000 euro.
Bisogna quindi dotarsi del libretto di ben trentasette pagine in cui saranno registrati tutti gli impianti esistenti nell’abitazione (caldaie, impianti  di raffreddamento, impianti di climatizzazione, impianti solari, pompe di calore e quant’altro). Com’è ovvio, bisogna rivolgersi agli installatori abilitati.  Di norma, come per il passato, la manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità saranno eseguite prevedibilmente dai tecnici abilitati a norma di legge, con cadenza annuale mentre i controlli, è da presumere, saranno fatti dagli organi competenti. Molto probabilmente i controlli non saranno più eseguiti a campione, ma inizieranno da chi non ha fatto gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notizia al catasto da parte del manutentore, tenuto ad inviare agli organi preposti i rapporti di controllo.


04 novembre 2014

Criteri di calcolo della pensione degli iscritti al FPE


La Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - con sentenza n. 14952/14 depositata il 1° luglio 2014 e pubblicata integralmente il 30/10/2014 nella pagina INFORMAZIONI di questo sito - ha ribadito un importantissimo criterio in tema di calcolo della pensione degli iscritti al Fondo Pensione Elettrici (FPE) con anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, maturata al 31/12/1995.   
Infatti, respingendo il ricorso proposto dall'INPS per l’annullamento di una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, la Suprema Corte ha stabilito che l'80% dell'importo della retribuzione pensionabile debba essere calcolato facendo riferimento "alla nozione di retribuzione onnicomprensiva di tutte le voci considerata ai fini della disciplina generale dell'AGO” (Assicurazione Generale Obbligatoria), anche per i periodi anteriori al 1/1/1997.
La sentenza segna la sconfitta dell'INPS, da sempre assertore della tesi secondo cui per i suddetti periodi si dovessero prendere in considerazione solo le voci retributive valide ai fini del FPE e costituisce un importante riferimento per le controversie della stessa natura promosse da diversi colleghi, in attesa di definizione presso vari tribunali o corti di giustizia. 
E' pur vero che la sentenza stessa si applica alla causa oggetto del giudizio, tuttavia il suo contenuto può rappresentare un valido motivo per esplorare fino in fondo la possibilità per i lavoratori che, a seguito verifica del conteggio della loro pensione, dovessero risultare danneggiati dall'applicazione del criterio di calcolo voluto dall'INPS, di nuovo sonoramente bocciato dalla Cassazione. 
Per chiudere, un'annotazione sul felpato commento dell'esperto diffuso sull'argomento dall'ANSE nazionale col Foglio informativo n. 8. E' palpabile la preoccupazione dell'autore di evitare accuratamente qualsiasi indicazione o consiglio agli iscritti ANSE sul da farsi alla luce dell’autorevole pronuncia, e se ne intuisce anche il motivo. Non è comprensibile né giustificabile il silenzio dell'ANSE nazionale, che evidenzia l’assoluta mancanza di idee e di iniziative.




Minori disabili

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