04 novembre 2014

Criteri di calcolo della pensione degli iscritti al FPE


La Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - con sentenza n. 14952/14 depositata il 1° luglio 2014 e pubblicata integralmente il 30/10/2014 nella pagina INFORMAZIONI di questo sito - ha ribadito un importantissimo criterio in tema di calcolo della pensione degli iscritti al Fondo Pensione Elettrici (FPE) con anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, maturata al 31/12/1995.   
Infatti, respingendo il ricorso proposto dall'INPS per l’annullamento di una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, la Suprema Corte ha stabilito che l'80% dell'importo della retribuzione pensionabile debba essere calcolato facendo riferimento "alla nozione di retribuzione onnicomprensiva di tutte le voci considerata ai fini della disciplina generale dell'AGO” (Assicurazione Generale Obbligatoria), anche per i periodi anteriori al 1/1/1997.
La sentenza segna la sconfitta dell'INPS, da sempre assertore della tesi secondo cui per i suddetti periodi si dovessero prendere in considerazione solo le voci retributive valide ai fini del FPE e costituisce un importante riferimento per le controversie della stessa natura promosse da diversi colleghi, in attesa di definizione presso vari tribunali o corti di giustizia. 
E' pur vero che la sentenza stessa si applica alla causa oggetto del giudizio, tuttavia il suo contenuto può rappresentare un valido motivo per esplorare fino in fondo la possibilità per i lavoratori che, a seguito verifica del conteggio della loro pensione, dovessero risultare danneggiati dall'applicazione del criterio di calcolo voluto dall'INPS, di nuovo sonoramente bocciato dalla Cassazione. 
Per chiudere, un'annotazione sul felpato commento dell'esperto diffuso sull'argomento dall'ANSE nazionale col Foglio informativo n. 8. E' palpabile la preoccupazione dell'autore di evitare accuratamente qualsiasi indicazione o consiglio agli iscritti ANSE sul da farsi alla luce dell’autorevole pronuncia, e se ne intuisce anche il motivo. Non è comprensibile né giustificabile il silenzio dell'ANSE nazionale, che evidenzia l’assoluta mancanza di idee e di iniziative.




Minori disabili

Minori disabili

30 ottobre 2014

Scatta dal 3 novembre l’obbligo di registrare il conducente abituale non intestatario del veicolo


La circolare della Motorizzazione Civile n. 15513 del 10 luglio 2014 ha stabilito l’obbligo di comunicare all’archivio nazionale della Motorizzazione i dati della persona che per più di 30 giorni utilizzi un autoveicolo intestato ad altro soggetto, creando dubbi e confusione tra i tartassati automobilisti per l’incompletezza delle notizie diffuse che inevitabilmente generano preoccupazioni se non panico.
Sulla scorta delle informazioni disponibili, cerchiamo in qualche modo di far chiarezza sulla reale portata della disposizione.
Sono interessati alla registrazione i veicoli concessi in comodato da società di autonoleggio, i veicoli in carico alla pubblica amministrazione a seguito di un provvedimento giudiziario e i veicoli intestati a minorenni non emancipati e ad interdetti. L’affidamento del veicolo deve intendersi in uso esclusivo ad una sola persona e deve risultare da un documento in cui siano precisati il nominativo e la data di inizio dell’utilizzo.
Non rientrano invece nell’obbligo di registrazione i veicoli concessi in uso a familiari conviventi dell’intestatario, come il coniuge o i figli che risiedono allo stesso indirizzo.  Non rientrano altresì nell’obbligo di registrazione i veicoli prestati occasionalmente da un parente o da un conoscente. Fanno eccezione i casi - certamente non consueti - in cui sia stato stipulato tra le parti un contratto al fine di regolare l’uso del veicolo. In tal caso la data del contratto consente di stabilire se si guida il veicolo da più o meno di 30 giorni, altrimenti impossibile da accertare.
Sono inoltre esclusi i veicoli intestati a persone decedute, i cui eredi possono guidarli senza obbligo di registrazione fino alla chiusura della pratica di successione.
Per quanto riguarda le auto aziendali concesse in uso a dipendenti, si ritiene che sia sufficiente una dichiarazione dell’azienda senza obbligo di annotazione sulla carta di circolazione.
La registrazione, nei casi in cui è prevista, si esegue a cura del proprietario del veicolo presso la Motorizzazione Civile allegando la comunicazione contenente le generalità della persona alla quale viene concesso il veicolo, corredata del documento di concessione in uso, della ricevuta di versamento di 16 euro per bollo e di 9 euro per diritti. In seguito la Motorizzazione invierà il tagliando con i dati dell’utilizzatore da applicare sul libretto di circolazione.
La disposizione decorre dal 3 novembre 2014 e non ha effetto retroattivo. La mancata osservanza comporta il ritiro della carta di circolazione e l’applicazione di una sanzione di 705 euro.


29 ottobre 2014

Tutto pensioni

di Pier Francesco Canetta


Le pensioni nell’anno 2014

Requisiti previsti per i lavoratori dei settori pubblico e privato


Tipologia
Pensione di vecchiaia
(con almeno 20 anni di contribuzione)

Pensione anticipata
Lavoratori dipendenti e autonomi
 età 66 anni e 3 mesi
42 anni e 6 mesi di contr.
Donne dipendenti del settore pubblico
età 66 anni e 3 mesi
41anni e 6 mesi di contr.
Donne dipendenti del settore privato
età 63 anni e 9 mesi
41anni e 6 mesi di contr.
Lavoratrici autonome
età 64 anni e 9 mesi
41anni e 6 mesi di contr.
Aventi diritto all’assegno sociale
età 65 anni e 3 mesi
=


Donne che optano per il calcolo della pensione col metodo contributivo


Tipologia


Età

  Contribuzione       

Dipendenti (1)


57 anni e 3 mesi

sup. a 35 anni

Autonome  (2)


58 anni e 3 mesi

sup. a 35 anni
(1) Dalla maturazione del requisito bisogna attendere l’apertura della finestra  mobile di 12  mesi. La finestra deve risultare aperta entro il 31/12/2015.
(2) Dalla maturazione del requisito bisogna attendere l’apertura della finestra        mobile di 18 mesi. La finestra deve risultare aperta entro il 31/12/2015.

Pensione di anzianità ante 1° gennaio 2012 (ante Legge Fornero)

Requisiti previsti per lavoratori dipendenti del settore privato

Periodo di cessazione
Quota
Anzianità contr.
Età
dal 1/7/2009 al 31/12/2010
95

95
36

35
59

60
dal 1/1/2011 al 31/12/2012
96

96
36

35
60

61

dal 1/1/2013

97

97
35

36
62

61

Il requisito per il diritto alla pensione di anzianità si intende, altresì, perfezionato, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.

Per coloro che maturano il diritto successivamente al 1/1/2011 il trattamento è liquidato dopo 12 mesi dalla data di maturazione.

I nati nel 1952 con anzianità contributiva maggiore di 35 anni di effettivo servizio maturati entro il 32/12/2012 possono ottenere il trattamento di pensione anticipata al compimento del 64° anno di età. Possono ottenere invece la pensione di vecchiaia a 64 anni qualora abbiano maturato nel 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e compiuto 60 anni di età.




21 ottobre 2014

La strana atmosfera nell’ANSE


di Pasquale Cutino

L’ultima elezione in ordine di tempo, avvenuta il cinque settembre scorso nell’Anse nazionale, è stata quella del Presidente del Collegio dei Probiviri.
I membri del Collegio eletti dal Congresso sono rimasti gli stessi del mandato precedente tranne uno, il candidato della Campania, già Presidente della Sezione. Il suo curriculum, la sua esperienza, sia in ambito lavorativo che in ambito associativo, e il suo equilibrio costituivano requisiti ideali per ricoprire, una volta eletto dal Congresso, anche la carica di Presidente del Collegio. Tuttavia ciò che sembra una cosa normale, non trova riscontro nella realtà se prevalgono, come è accaduto nel caso specifico, logiche di potere. Credo che in un’associazione come la nostra, che raggruppa soci dipendenti ed ex dipendenti Enel, bisognerebbe sentire forte il senso della solidarietà e agevolare tutti quelli che, avendo capacità e conoscenze, si propongono per dare un contributo allo sviluppo e all’affermazione dell’associazione e soprattutto per affermare un principio di vera democrazia e di alternanza nei vari ruoli. In considerazione poi che la Sezione Campania ha dato sempre all’Anse un apporto di qualità con propri soci nel Comitato Direttivo nazionale, nel Comitato di redazione del Notiziario ANSE, con partecipanti in vari congressi impegnati alla stesura del documento programmatico, con l’organizzazione a livello locale di convegni e mostre in collaborazione con vari comuni della regione, si riteneva da parte di molti di noi che la candidatura del rappresentante campano a Presidente del Collegio dei Probiviri potesse avere, non solo appoggi numerici, ma soprattutto di orientamento verso un risultato che desse spazio anche alla Campania. Una grande Regione del sud che conta circa 1500 soci e che non ha nulla da invidiare alle altre regioni, sia per le attività di natura culturale organizzate tra i soci e sia per quelle organizzate con l’Enel, si è trovata invece improvvisamente impoverita nei ruoli. Questo a conferma dello strano concetto che tutto deve essere concentrato in poche regioni. L’elezione del Presidente del Collegio dei Probiviri era una buona occasione di alternanza, ma ha prevalso la logica del potere. È mancata una doverosa azione di orientamento e di equilibrio da parte di chi, in ambito associativo, dovrebbe avere la capacità e l’autorevolezza necessarie per spiegare che in un sistema costruito su basi democratiche i pesi tra le varie componenti sono fondamentali. Si può obiettare che questa operazione sia stata fatta, ma nel segreto dell’urna ognuno vota per chi ritiene opportuno votare. Allora nell’ANSE esiste un attaccamento alle poltrone non giustificabile.

Vorrei poi aggiungere che il precedente Collegio dei Probiviri, quando è stato chiamato a giudicare la manovra fatta in Campania per l’elezione del Comitato di Sezione, ha dimostrato scarsa saggezza e poca conoscenza dello Statuto, del Regolamento elettorale e di quanto deliberato dall’assemblea Nazionale nella seduta del 29.11.2013. Vorrei chiarire che non esiste un silenzio normativo, come ha voluto asserire il Collegio nella seduta del 16.5.2014, per cui salomonicamente ha dato ragione alle due tesi. Ha in pratica avallato il concetto che nell’elezione del Comitato di Sezione un Nucleo può intervenire con un solo voto ed un altro, per il gioco delle deleghe, può intervenire con tre voti. Basterebbe quest’osservazione (di grave vuoto normativo che non c’è) per dire che qualcosa non ha funzionato. Preciso, riferendomi sempre al verbale del collegio dei Probiviri, che l’ultimo comma dell’articolo 8 dello statuto non è manchevole, né va modificato perché, mentre prevede, in caso di assenza del responsabile di Nucleo, la delega al vice responsabile, nulla dice nel caso manchi il Vice Responsabile, e nulla deve dire perché l’articolo si riferisce alla partecipazione alle normali assemblee di Sezione, ove si vuole assicurare che di quel Nucleo sia presente il Responsabile o un suo delegato. Il tutto poi viene chiarito dall’art. 10 comma 3 del regolamento elettorale, che indica come prima assemblea di Sezione (differenziandola dalle altre) quella in cui vengono eletti i componenti del Comitato di Sezione e i Delegati al Congresso. Nulla è aggiunto in materia di deleghe, perché, dovendosi salvaguardare il principio pregnante dell’uguale peso, nel momento più alto dell’espressione democratica quale è il voto; non si può consentire che con lo scambio di deleghe tra Nuclei diversi, dettati da motivi meramente opportunistici, si arrivi a stravolgere il contenuto altamente democratico dei testi sociali. I padri fondatori dell’Anse spesero non poche energie per affermare dei principi fondamentali, ma che sono stati stravolti da un gruppo infimo di soci. Sia lo Statuto e sia il Regolamento elettorale non prevedono deleghe nella prima ed unica assemblea elettorale di Sezione. Solo per quelli che non vogliono cogliere questo atto democratico, un Vice Responsabile di Nucleo (Benevento) in dispregio a tutte le norme, soprattutto etiche, dà la delega al Responsabile di un altro nucleo (Avellino) e questi a sua volta, essendo in possesso già della delega del vice responsabile di Avellino, la gira ancora al Responsabile di altro Nucleo (Napoli). Su questa manovra, non certamente ortodossa (il collegio dei probiviri ha dato poi ragione alle due tesi senza però dare alcuna valutazione interpretativa) si è tentato di aprire un confronto democratico ma l’atmosfera, diventata molto rovente, ha consigliato, visti gli obiettivi non certo esaltanti che si volevano cogliere, di chiudere ogni discussione. Sono prevalsi purtroppo non gli interessi supremi dell’Anse, ma quelli personali e di gruppo. Un interrogativo sarebbe d’obbligo da parte dell’Anse e dei soci della Campania.

18 ottobre 2014

Certificazione dei redditi corrisposti nel 2014


La nuova Certificazione Unica manda in pensione il Cud e la certificazione in forma libera.

continua 

16 ottobre 2014

La legge di Stabilità

di Prospero Figundio

Nella serata del 15 corrente, il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di Stabilità per il 2015, che prevede misure finanziarie riguardanti entrate e uscite per complessivi 36 miliardi di euro.
Sulla base delle informazioni diffuse subito dopo l’approvazione del disegno di legge, riepiloghiamo le scelte operate dal governo, limitandoci a quelle che interessano più direttamente il lavoro dipendente, le pensioni, le famiglie in generale e le imprese.

Trattamento di fine rapporto
Via libera al trattamento di fine rapporto di lavoro in busta paga per i lavoratori dipendenti del settore privato, i quali potranno chiedere la corresponsione dell’importo maturato a tale titolo nell’anno precedente. Il provvedimento è applicabile, in via sperimentale - per tre anni,  dal 2015 al 2018 - su adesione volontaria da parte dei lavoratori interessati. Si tratta di una sorta di un’ulteriore mensilità aggiuntiva, di cui potrà beneficiare anche chi aderisce a fondi di previdenza integrativa. È soggetta però a tassazione ordinaria e non separata, come normalmente avviene per il Tfr.  La misura riguarda il Tfr maturato dall’anno in corso e non quello maturato in passato.

Bonus 80 euro
È confermato il bonus Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito annuo lordo fino a 26.000 euro. Il beneficio, già previsto nel decreto governativo precedente per il solo anno 2014 a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo compreso tra gli 8.000 e i 24.000 euro, viene ora stabilizzato diventando una detrazione .
In quest’ambito sono previste anche agevolazioni fiscali a famiglie per il sostegno di figli fino al terzo anno di età.

Fondi pensione
È previsto un aumento della tassazione Irpef sui rendimenti dei fondi pensione, tra i quali rientrano anche i fondi di previdenza integrativa, dall’attuale 11,5% al 20%.

Ristrutturazioni edilizie
Le detrazioni per il recupero edilizio delle abitazioni e quelle per il risparmio energetico sono state prorogate di un altro anno nelle misure massime attualmente previste, rispettivamente del 50% e del 65%.

Sgravi contributivi alle imprese per nuove assunzioni
Le imprese che assumeranno lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato non pagheranno i contributi di legge per i successivi tre anni. La misura intende favorire l’occupazione esentando sia le imprese e sia i lavoratori neo assunti dal pagamento dei contributi previdenziali, alla cui copertura provvederà lo Stato.

Taglio IRAP
Per le imprese è prevista inoltre la riduzione della tassa regionale sulle attività produttive (IRAP) per la parte concernente la componente lavoro. Il beneficio comporta una riduzione della pressione fiscale per le imprese per un importo corrispondente all’esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro. La misura riguarda anche le nuove assunzioni.

Il commento
Per chiudere, qualche breve commento focalizzato sugli aspetti più discutibili o meno positivi, suggeriti dalla prima lettura del disegno di legge che ora dovrà essere sottoposto al vaglio del Parlamento.
Non possiamo passare sotto silenzio la preoccupazione che alla significativa riduzione della pressione fiscale finalizzata a favorire l’occupazione, possa corrispondere un aumento della tassazione a livello locale, giacché il provvedimento prevede a carico di Regioni e Comuni tagli consistenti dei trasferimenti statali, in conseguenza della revisione della spesa pubblica. La preoccupazione dei cittadini è legittimata dai poco confortanti comportamenti precedenti degli Enti suddetti, sempre pronti a compensare i tagli con aumenti di tasse e balzelli. Speriamo comunque che resti solo una preoccupazione, ma spesso a pensar male….
Un altro aspetto negativo del provvedimento riguarda l’aumento della tassazione dei rendimenti sui fondi di previdenza integrativa. La penalizzazione arriva dopo pochi anni dall’istituzione dei fondi, la cui funzione fondamentale è quella di costituire una stampella economica per i futuri pensionati che riceveranno magri assegni pensionistici dalla previdenza obbligatoria, sia per effetto del passaggio metodo contributivo per il calcolo della pensione e sia per effetto di buste paga magre o di periodi di mancata contribuzione dovuti a interruzioni dei rapporti di lavoro. Salvo futuri provvedimenti dello Stato atti a migliorare le pensioni, il futuro che si prospetta in campo previdenziale è piuttosto buio.   
E per rimanere nel tema, terminiamo esprimendo l’ennesima delusione nei confronti del Governo per la mancata estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati. Eppure dell’ipotesi di estendere il beneficio anche a questa categoria di cittadini ne avevano parlato insistentemente i giornali non solo, ma anche autorevoli esponenti governativi, a cominciare dal Premier. È il caso di dire, parafrasando un vecchio detto, che tra il dichiarare e il fare c’è sempre di mezzo il mare.

07 ottobre 2014

Il nuovo corso dell'ANSE dopo il Congresso

di Prospero Figundio

Una riflessione sui cambiamenti intervenuti nell’ANSE è più che mai opportuna, ora che è stata archiviata la fase congressuale.
È trascorso un tempo sufficiente per valutare con pacatezza, e forse anche con un minimo di obiettività (se non altro meno influenzata da interessi elettorali), la portata della svolta impressa all’Associazione.
Parto dal risultato delle votazioni congressuali per l’elezione delle cariche nazionali. 
L’obiettivo perseguito dal Presidente Pardini di sbarrare l’accesso agli organi nazionali a coloro che nello scorso mandato avevano cercato di difendere l’impostazione democratica della gestione dell’Associazione è stato conseguito in pieno, grazie ad un’alleanza tra alcune Sezioni, che hanno acriticamente condiviso il suo disegno, nel convincimento (erroneo) che l’accentuazione dell’impostazione presidenziale della gestione possa tornare utile all’Associazione. Il tempo certificherà quanto questa impostazione gioverà all’Associazione o la danneggerà.
Allo stato vi è una sola certezza: in qualsiasi comunità associativa la riduzione degli spazi di democrazia e di partecipazione rappresenta un fattore negativo assoluto. Perciò, chi ha l’incarico di governare collegialmente la comunità, nel rispetto del suddetto principio, deve dimostrarsi capace di tenere unita la comunità associativa, contemperando le proprie idee con quelle degli altri membri eletti, senza frapporre ostacoli di natura soggettiva alla partecipazione, quali sentimenti e atteggiamenti individualistici. Un comportamento diverso genera disaffezione in chi è già socio e non ne attrae di nuovi.

In ogni caso, il disegno, presentato come esigenza di costituire una squadra di governo dell’ANSE più coesa (un eufemismo per dire più filo presidenziale), ha ottenuto dal Congresso i consensi necessari, e non poteva immaginarsi un risultato diverso, considerati lo schieramento in campo e gli sforzi compiuti dal Presidente per conseguire il risultato. Una significativa minoranza del Congresso, però, ha rifiutato di identificarsi nel nascente nuovo corso, votando a favore dei candidati che lo avevano apertamente avversato. Se poi si aggiungono le schede bianche (8 su 69 votanti) riscontrate nell’elezione del Presidente, in una votazione con un solo candidato, il malessere latente nell’Associazione è un dato di fatto.  
La squadra di governo risultata eletta è dunque quella voluta dal Presidente, che gli consente di gestire l’ANSE secondo il suo personale modo di concepire il funzionamento della comunità associativa.
Quanto questa squadra sia rappresentativa dell’intero territorio e del corpo sociale è un aspetto di importanza fondamentale che un osservatore attento non può ignorare.  
Una semplice verifica si può fare esaminando la composizione del Comitato Direttivo nazionale, che è l’Organo esecutivo di governo dell’Associazione, con riferimento alla provenienza territoriale dei suoi nove membri attualmente in carica. Manca dal computo il decimo componente, il Segretario, non ancora individuato dalla Presidenza nazionale, nonostante siano trascorsi quasi quattro mesi dalla chiusura del Congresso! 
Emerge un dato davvero singolare: la loro provenienza si concentra quasi totalmente in alcune Sezioni del centro-nord del Paese (con l’eccezione della Puglia), in particolare nelle Sezioni della Toscana e del Lazio. È toscano, ancorché romano per motivi di lavoro, il Presidente nazionale; come è toscano il Vice Presidente vicario e, tanto per non andare lontano, sono romani l’altro Vice Presidente e uno dei Membri del Comitato.  Dei restanti cinque membri, due sono della Sezione Lombardia, due della Sezione Piemonte Valle d’Aosta e (finalmente) uno proviene da una Sezione del sud, la Puglia.
Per completare l’occupazione dell’ANSE (legalmente, s’intende), il gruppo vincitore del Congresso, si è attribuita anche la Presidenza del Collegio dei Probiviri. Infatti, nella riunione dell’organismo svoltasi il 4 settembre scorso, è stato riconfermato, pur con una risicata maggioranza (3 contro 2), il Presidente uscente, pure lui toscano, tanto per infoltire la rappresentanza della Sezione Toscana nei vertici nazionali, evidentemente ritenuta numericamente insufficiente.

Merita qualche riflessione anche il grado di rappresentatività del Comitato Direttivo nazionale rispetto alla composizione del corpo sociale. Osservo che ben cinque dei suoi sette membri elettivi sono ex dirigenti Enel e tre di essi occupano i tre posti di vertice dell’Associazione (Presidente e due Vice Presidenti). Se poi la visuale si allarga all’intero organismo, ricomprendendovi anche i membri non elettivi (Tesoriere e Presidente del Collegio dei Revisori), il rapporto passa a sette ex dirigenti su nove membri in carica.  
La concentrazione di ex dirigenti tra i titolari di cariche nazionali è ascrivibile forse alle loro capacità e alla loro sensibilità sociale, ritenute dagli elettori più elevate che in tutti gli altri soci,  oppure ad altri motivi. Tuttavia è evidente lo squilibrio con gli ex dirigenti che occupano la quasi totalità dei posti di comando dell’Associazione, pur rappresentando una percentuale infima (da prefisso telefonico di rete fissa) dell’intero corpo sociale, che, ricordiamolo, è composto di circa 24.000 iscritti, in  massima parte impiegati ed operai Enel, in servizio o in pensione, superstiti e familiari. Il fatto che la stragrande maggioranza dei soci di estrazione lavorativa diversa da quella dirigenziale non abbia una rappresentanza adeguata negli Organi dell’Associazione è un dato inconfutabile. Come è altrettanto inconfutabile la particolare predilezione mostrata degli ex dirigenti verso le cariche di vertice dell’ANSE (nazionali e regionali), mentre stranamente non manifestano uguale interesse ad impegnarsi nelle cariche delle unità di base (Nuclei).

E che dire del rinnovamento del Comitato Direttivo nazionale presentato dal Presidente (rif. Notiziario ANSE n. 2/2013) come uno degli aspetti qualificanti del recente Congresso? 
Premetto che non attribuisco particolare rilevanza all’argomento, perché, a prescindere dalle persone, considero prevalente su ogni altra cosa il rinnovamento delle idee; ma tanto per seguire il ragionamento presidenziale riferito alle persone, rilevo che il rinnovamento va visto nelle sue reali dimensioni, altrimenti si offende l’intelligenza dei lettori. Infatti, si può parlare di rinnovamento vero solo nel caso in cui nell’organismo avviene un ricambio di persone; se invece le persone restano le stesse cambiando solo carica, l’enfatizzato rinnovamento si riduce a un fenomeno di modesto rilievo. Ognuno può raccontarla come vuole, ma i dati oggettivi contano più delle opinioni ed offrono un quadro veritiero della situazione: nel Comitato Direttivo nazionale cinque dei nove membri presi in considerazione hanno già al loro attivo presenze nei precedenti Organi centrali dell’Associazione, a prescindere dalla carica rivestita.  Per alcuni di essi la presenza dura da oltre tre lustri.

In fin dei conti, piaccia o no, il nuovo corso dell’ANSE post Congresso assomiglia tanto a una situazione di stampo medievale, quando c’erano le Signorie e le caste dominanti.
Qualcuno potrebbe obiettare che questo è il ragionamento di chi ha perso le elezioni. Si tratterebbe di un’obiezione pretestuosa e meschina per eludere l’argomento, perché chi rispetta la democrazia - e il sottoscritto e i suoi amici sono sicuramente tra questi - rispettano anche i verdetti, anche quando l’esito, come nel nostro caso, è già scontato in partenza, in conseguenza della situazione ambientale voluta dal Presidente e dal suo schieramento.
Non mi ritengo uno sconfitto, ma anche se, per mera ipotesi, il mio fosse davvero il ragionamento dello sconfitto, cambierebbe qualcosa nei fatti evidenziati? La risposta è no.

Fatti - sottolineo - e non opinioni, sui quali chiunque abbia a cuore le sorti dell’Associazione dovrebbe porsi qualche interrogativo. 


28 settembre 2014

Omaggio ai nonni

di Prospero Figundio


Il 2 ottobre prossimo si celebra la festa dei nonni, due figure fondamentali della famiglia e della nostra società civile. E’ una ricorrenza ufficiale istituita dal Parlamento italiano nel 2005, che cade nel giorno in cui la Chiesa ricorda gli Angeli Custodi. E gli Angeli Custodi si materializzano attraverso i nonni, i quali, dopo mamma e papà, diventano in moltissimi casi i “secondi genitori” per tantissimi bambini.
Il sostegno dei nonni ai figli e alle rispettive famiglie, non si limita alla cura dei nipoti, che è uno dei compiti più frequenti, ma è molto più ampio ed incondizionato estendendosi anche ad altri ambiti, ivi compreso l’aiuto economico quando diventa necessario.
Per il ruolo che svolgono, i nonni costituiscono una risorsa preziosa, specie in assenza o insufficienza di servizi sociali pubblici.  Questa risorsa, dal valore intrinseco incommensurabile, ha anche un valore economico considerevole perché consente alle istituzioni e alle famiglie di risparmiare le somme equivalenti in termini di costi per servizi sociali o per altro.
L’ANSE, per essere un’Associazione di seniores, conta tra i suoi iscritti moltissimi soci che sono nonni e ne svolgono con amore e dedizione il ruolo, ricompensati solo dalla gioia di poter trascorrere parte del loro tempo con i nipoti o di rendersi comunque utili alla famiglia.
Esprimiamo la nostra riconoscenza ai nonni Soci ANSE e a tutti i nonni d’Italia, accomunandoli in un affettuoso augurio di lunga vita. 




23 settembre 2014

Interventi al Congresso nazionale ANSE 2014

L'amico Vincenzo De Blasiis, commentando il post dal titolo "Comitato di redazione del Notiziario ANSE", rileva acutamente che gli organi di comunicazione dell'Associazione hanno dedicato - giustamente - ampio spazio alla relazione del Presidente al Congresso nazionale 2014, mentre hanno ignorato completamente gli interventi dei delegati e degli altri partecipanti.
Per completare l’informazione, ahimè alquanto sbilanciata, il nostro blog è pronto a dare voce anche agli altri soci intervenuti nel dibattito congressuale. Gli interessati possono inviarci il testo che pubblicheremo integralmente nella pagina dedicata allo scopo.

Congresso nazionale 2014



17 settembre 2014

Attenzione alle finte e-mail dell'Agenzia delle Entrate

Attenzione alle finte email “Le Linee Guida” 
L’allegato contiene un virus pericoloso per il pc

L’Agenzia delle Entrate informa che sta circolando una e-mail, con il logo dell’Agenzia stessa, avente per oggetto “Le Linee Guida, alla quale è allegato un file, in formato word, contenente un virus che, se aperto, può compromettere la sicurezza del computer del destinatario.
I contribuenti che stanno ricevendo questo messaggio sono invitati a non inoltrarlo ad alcuno e a eliminarlo senza aprire l’allegato, che conterrebbe presunte istruzioni utili a evitare i controlli legati al redditometro.





14 settembre 2014

La scomparsa di Giorgio Santini

Una grande commozione ti assale quando devi scrivere di un amico scomparso. Eppure bisogna vincerla. Giorgio Santini si è spento a L’Aquila, sua amata città. Era uno dei soci fedelissimi dell’Anse, cui ha dedicato per anni il suo impegno, prima come Presidente della Sezione Abruzzo e poi come membro del Comitato Direttivo nazionale. L’ho conosciuto alla fine degli anni novanta proprio nell’Associazione e subito sono rimasto colpito dalla sua profonda umanità e dalla sua alta sensibilità sociale. Credeva fermamente negli scopi e nel ruolo dell’Associazione e ne era un convinto assertore. Gli anni in cui abbiamo lavorato assieme nell’ambito del Consiglio direttivo nazionale sono stati connotati da proficua collaborazione, in talune occasioni non priva di confronti dialettici, senza perdere mai di vista il rispetto reciproco e la sincera amicizia che ci legava. L’ho incontrato poco meno di un anno fa a L’Aquila, esattamente il 20 ottobre 2013 in occasione della Giornata del Senior della Sezione Abruzzo. E nel ricordo di quel gradito incontro, oso pensare che l’amico Giorgio Santini vivrà sempre nella memoria di tutti noi soci Anse e di quanti lo hanno conosciuto e stimato.

13 settembre 2014

Qualcuno l'ha già chiamata "TASSA INPS"


di Stefano Di Vincenzo


Con la busta paga del corrente mese di settembre arriverà per i lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) una nuova ritenuta sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali pari ad un terzo di 0,50%, mentre i restanti due terzi saranno posti a carico del datore di lavoro. Il contributo totale previsto è di 0,50%. L’applicazione del contributo - da versare all’INPS a cura del datore di lavoro - ha inizio dal primo gennaio 2014 e pertanto andrà recuperato l’importo dovuto dalla data suddetta. Sulla trattenuta dei mesi pregressi per i quali è scaduto il termine del versamento all’INPS sarà applicato anche l’1% per interessi legali a decorrere dal 7 Giugno 2014 e fino alla data di versamento.
Si tratta di altro effetto conseguente alla legge 28 giugno 2012 n. 92 (conosciuta anche come riforma Fornero), che ha istituito un “contributo di solidarietà residuale” per i lavoratori non coperti dalla cassa di integrazione guadagni (cig). L’art. 3 della suddetta legge si prefigge “la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria".
Al fondo residuale contribuiscono solamente le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. Pertanto, per le aziende che non sono coperte dalla cassa (come quelle di attività commerciali fino a 50 dipendenti) arriverà uno strumento di tutela in caso di sospensione dell’attività lavorativa. Ma la tutela sarà prevista per un periodo più breve di quello della cig. I lavoratori interessati potranno ricevere l’assegno per soli tre mesi, prorogabili in via eccezionale fino a nove. Come infatti precisa la circolare attuativa dell’INPS: "Il fondo “ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità".
La normativa doveva avere una sua pratica applicazione a partire dal 1° gennaio 2014, ma il relativo modus operandi è arrivato solo da poco tempo. Con decreto ministeriale n. 79141 del 07 febbraio 2014 è stato istituito presso l’ INPS il Fondo residuale e con circolare n.100 del 2/9/2014 (allegata) vengono definiti la natura giuridica, gli obblighi di bilancio e di gestione del Fondo, l’ambito di applicazione, le prestazioni erogabili e il finanziamento delle stesse con i relativi adempimenti procedurali.

Apri la Circolare INPS n. 100/2014

NOTA: A proposito degli interessi previsti dalla circolare n. 100, la Direzione Generale dell'INPS, con successivo messaggio n. 6897 dell'8/9/2014 indirizzato alle sue Sedi periferiche, ha chiarito che: "...tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014,entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi."

08 settembre 2014

I tributi comunali sugli immobili

* PFi *

Il mese di settembre riporta all’attenzione i tributi comunali sulla casa, che tanto angustiano i cittadini contribuenti, non solo per l’onere economico da sostenere, ma per le oggettive difficoltà che essi incontrano nell’adempimento degli obblighi imposti dalla legge, in conseguenza della persistente scarsa chiarezza e dell’accavallarsi di norme e scadenze che spesso caratterizzano la materia fiscale in Italia.
La presente nota si prefigge di riassumere una serie di informazioni di carattere generale sulla scorta della legge e dei provvedimenti governativi emanati in materia di IUC, che è la sigla sotto la quale sono raggruppati i tributi comunali gravanti sugli immobili.
Per gli aspetti specifici e/o particolari (es. aliquote, tariffe, detrazioni se previste ecc.), occorre far riferimento ai regolamenti e alle deliberazioni adottate in materia dai singoli comuni, pubblicati sul sito:
In alternativa, i contribuenti possono sempre rivolgersi agli uffici tributi dei comuni interessati.

Cos’è la IUC
La IUC (Imposta Unica Comunale), introdotta dalla legge di stabilità 2014, è un’imposta destinata ai comuni. Comprende imposte e tasse sugli immobili, articolandosi in tre distinti tributi: IMU, TARI e TASI, che si differenziano per caratteristiche e per presupposti impositivi.
Come vedremo più in dettaglio, l’IMU è un’imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dai soggetti possessori di immobili non adibiti ad abitazione principale classificata non di lusso, mentre la TARI e la TASI sono tasse dovute per i servizi comunali.

IMU
L’IMU continua a colpire i fabbricati non destinati ad abitazione principale, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. I fabbricati considerati di lusso, cioè classificati alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.), ancorché destinati ad abitazione principale, sono soggetti all’IMU.
È dovuta dal proprietario dell’immobile o da chi vanta un diritto reale di godimento. La base imponibile si determina partendo dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge per ciascuna categoria immobiliare.
Oltre alle abitazioni principali (sono considerate tali quelle dove il proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente risiedendovi anagraficamente), sono esenti dall’IMU:
• le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti a titolo permanente in istituti di ricovero, a condizione che non siano locate;
• le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale del socio assegnatario e i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
• i fabbricati destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando risultino invenduti o affittati.

TARI
La TARI è la tassa dovuta dai possessori o detentori a qualsiasi titolo (proprietari, inquilini) di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, per la copertura dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento. I presupposti impositivi sono gli stessi di quelli in passato in vigore per la TARSU o la TARES.
La TARI è commisurata alle superfici calpestabili dei locali e delle aree. Non sono considerate ai fini dell’imposizione le aree scoperte accessorie o pertinenziali, come, ad esempio, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc. e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva.
L’importo dovuto è determinato in base alla tariffa prevista dal regolamento del comune in cui è ubicato l’immobile, approvato secondo disposizioni di carattere nazionale o, in alternativa, in proporzione "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte", nel rispetto del principio chi inquina paga, sancito dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE.
La tassa è dovuta per l’anno solare, salvo che la detenzione dei locali sia di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso è dovuta dal possessore, cioè dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale.
I comuni hanno la facoltà di stabilire riduzioni ed esenzioni, nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dal costo del servizio.
In ogni caso, la tariffa è ridotta nelle seguenti situazioni:
• uso non continuo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
• immobile occupato da una sola persona (persona che vive da sola);
• abitazioni di soggetti residenti all’estero per un periodo superiore a sei mesi;
• particolari categorie di contribuenti eventualmente individuate dal regolamento comunale.
Per il pagamento della TARI è previsto l’uso del modello F24, del bollettino di conto corrente postale o dei servizi di pagamento elettronici interbancari e postali. Il comune è tenuto ad inviare al contribuente l’avviso di pagamento ed i moduli precompilati per poterlo eseguire (F24 o bollettino di ccp).
Per quanto riguarda le date per il pagamento, ogni comune ha facoltà di deliberare differenti scadenze, con l’obbligo di prevedere almeno due rate semestrali. In ogni caso il contribuente potrà pagare, a sua scelta, in unica soluzione, entro il 16 giugno di ogni anno.

TASI
La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai comuni, quali illuminazione pubblica, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc.
Sono soggetti passivi della tassa i possessori o i detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati (compresa l’abitazione principale) ed aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli.
La tassa è dovuta per l’anno solare, salvo che la detenzione dei locali sia di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso è dovuta dal possessore dei locali, cioè dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale.
La base imponibile è la stessa utilizzata per determinare l’importo dell’IMU (rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5 %, moltiplicata per i coefficienti previsti per le varie categorie di immobili).
La TASI è dovuta da proprietari ed inquilini, con percentuali di ripartizione che devono essere deliberate da ciascun comune. Con la stessa deliberazione, ogni comune deve determinare le aliquote, attenendosi ai criteri di seguito riportati. Le deliberazioni devono essere pubblicate sul portale del Ministero dell’economia MEF (indirizzo web riportato in premessa).
La legge di stabilità ha fissato per questo tributo un’aliquota compresa tra un minimo dell’1 per mille e un massimo del 2,5 per mille, prescrivendo altresì che la somma dell’aliquota TASI e dell’aliquota IMU non debba superare il 6 per mille, per le abitazioni principali non di lusso, e il 10,6 per mille, per gli altri immobili. Tuttavia per il 2014, in conseguenza di modifiche intervenute successivamente, i comuni potranno aumentare l’aliquota massima del 2,5 per mille per una quota complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure per le abitazioni principali (cfr. circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014). In tal modo il tetto massimo delle aliquote TASI + IMU può arrivare all’11,4 per mille (10,6+0,8=11,4).
E’ altresì facoltà dei comuni ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento, o fissare autonomamente mediante delibera i criteri per talune detrazioni.
In particolare, ogni comune ha facoltà di prevedere riduzioni, ad esempio:
• nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, immobili ad uso stagionale);
• nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che vive da sola);
• per le abitazioni di soggetti residenti all’estero per un periodo superiore a sei mesi;
• per particolari categorie di contribuenti eventualmente individuate dal regolamento comunale.
Per il 2014, il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, ha previsto che:
• per i Comuni che abbiano adottato la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014, il termine massimo per il pagamento della tassa è confermato al 16 giugno 2014, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune stesso; in questo caso la delibera è disponibile sul sito del Ministero dell’economia MEF (indirizzo web riportato in premessa);
• per i Comuni che non abbiano adottato la deliberazione TASI entro il 23 maggio, il versamento della prima rata TASI è posticipata al 16 ottobre 2014. A tal fine, i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre 2014 le aliquote e le detrazioni; la delibera dovrà essere pubblicata sul sito del Ministero dell’economia MEF entro il 18 settembre 2014 (indirizzo web riportato in premessa);
• nell’ipotesi di mancata deliberazione da parte del Comune entro il 10 settembre, la TASI sarà dovuta applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille e sarà versata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Sempre nel caso della mancata determinazione, la quota d’imposta dovuta dall’inquilino (in caso di locazione) o dall’occupante (ad es.: in caso di comodato) è fissata nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo.
Anche la TASI si versa mediante modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale.
Il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, ha previsto che i Comuni adottino provvedimenti per semplificare gli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati a loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. La disposizione però vale solo a decorrere dal 2015.

La dichiarazione IUC
In analogia a quanto previsto per l’IMU, la dichiarazione IUC per le variazioni intervenute nel corso dell’anno, concernenti gli immobili posseduti, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo dal soggetto passivo e cioè da chi è tenuto al pagamento del tributo.

Calcolo TASI 2014 e stampa F24




01 settembre 2014

Lo sconto sull'energia elettrica


di Prospero Figundio



Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato sulla G.U. n. 144 dello stesso giorno, ha suscitato allarme e preoccupazione tra gli ex lavoratori elettrici che usufruiscono dello sconto sulle tariffe di vendita dell’energia, in virtù dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria pregressi. L’agevolazione, come é noto, si applica solo su una determinata quota di consumi e il suo controvalore concorre a formare il reddito imponibile ai fini Irpef dei beneficiari. Per quanto riguarda l’Enel, l’agevolazione in questione non è più applicata per i lavoratori assunti a partire dal luglio 1996, mentre è stata rimossa dal 1999 per i dirigenti, e dal 2012 per gli altri dipendenti in servizio attraverso accordi aziendali che hanno comportato compensazioni di carattere economico sotto diverse forme a favore dei lavoratori interessati. Allo stato attuale, resta in vigore per gli ex dipendenti in pensione assunti prima del 1996 e loro superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità.
Subito dopo la pubblicazione del decreto, l’argomento è stato strumentalizzato, a scapito di una corretta informazione, scatenando su alcuni giornali e sui social network commenti velenosi nei confronti dei lavoratori elettrici e in particolare dei dipendenti Enel. Molti di tali commenti, spesso frutto di superficiale conoscenza dell’argomento o addirittura di ignoranza (nel senso di non conoscenza), hanno considerato scandaloso il benefit derivante dal contratto collettivo di lavoro di categoria, dimenticando che per altre categorie di lavoratori, diverse dagli elettrici, sono previste agevolazioni di varia natura e consistenza, assimilabili al benefit in questione.
Polemiche a parte, cerchiamo di far chiarezza. Il decreto legge n. 91, all’articolo 27 (Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico) prevede che: “A decorrere dal 1° luglio 2014, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas esclude dall’applicazione dei corrispettivi tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.”
La norma sopra riportata significa semplicemente che, dal 1° luglio 2014, gli oneri sostenuti dalle imprese elettriche per la concessione dello sconto ai dipendenti cessano di far parte degli oneri presi in considerazione dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini della determinazione delle tariffe elettriche. Detto in altri termini, il decreto in questione non fa altro che interrompere il meccanismo di “socializzazione” del costo dell’agevolazione, adottato in passato dall’Autorità garante nei confronti delle imprese elettriche - non sappiamo per quali motivi – riportando l’onere a carico delle imprese stesse, come all’origine.
Il decreto, quindi, tiene indenni gli ex lavoratori che ancora usufruiscono dello sconto, salvaguardando i patti contenuti nel C.C.N.L., al cui adempimento le aziende elettriche restano comunque obbligate.
Per la cronaca, va anche detto che il contenuto dell’art. 27 del decreto più volte citato non rappresenta una novità assoluta, perché già nel 2007 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aveva adottato il provvedimento n. 348/2007 col quale aveva stabilito, tra l’altro, criteri finalizzati a favorire l’esclusione graduale dai corrispettivi tariffari degli oneri degli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore assunti prima del 1° luglio 1996.
A tale scopo, aveva accordato alle imprese distributrici un’integrazione ai ricavi garantiti dall’applicazione dei corrispettivi tariffari riguardo alla copertura dei suddetti costi, pari a 11/12 dell’onere effettivamente sostenuto nell’anno 2006. Detta copertura, che rappresentava la misura massima riconoscibile, era stata attribuita per l’anno 2008, mentre per gli anni successivi si riduceva di un ulteriore dodicesimo all'anno fino ad azzerarsi nel 2019. In definitiva il decreto n. 91 ha anticipato al 1° luglio 2014 la fine della copertura, già prevista per il 2019.
È utile ripeterlo, ciò riguarda solo le imprese distributrici, che dal 1° luglio 2014 devono accollarsi l’intero onere, peraltro in passato già a loro carico. Non riguarda, invece, coloro che usufruiscono dello sconto.
La situazione, dunque, è chiarissima: l’intervento legislativo non tocca i diritti degli ex dipendenti elettrici derivanti dal C.C.N.L. di categoria e quindi non cancella l’obbligo delle imprese elettriche ad erogare lo sconto.
Sono questi due punti fermi dai quali non si può e non si deve derogare. Tutti ne devono prendere atto, l’ANSE per prima, che ha il dovere istituzionale di tutelare le migliaia di associati fruitori dell’agevolazione. Ogni altra ipotesi avanzata in proposito non ha ragion d’essere; mette soltanto a nudo l’estrema indeterminatezza che ha caratterizzato sin qui l’approccio al problema.