29 dicembre 2014

Le novità più significative della legge di Stabilità 2015 approvata dal Parlamento


È stata varata poco prima di Natale la legge di Stabilità 2015. Come accade ogni anno, il testo proposto dal Governo ha subito significative modifiche in sede di esame parlamentare.
Riportiamo in rapida sintesi i contenuti di maggiore interesse per lavoratori e pensionati.

Bonus 80 euro
Il "bonus" Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito annuo lordo fino a 26 mila euro, già previsto dal decreto governativo 66/2014 per il solo anno 2014, è diventato definitivo. Il diritto al "bonus" è subordinato alla verifica di tre condizioni: tipologia di reddito, sussistenza di imposta a debito dopo la detrazione per lavoro dipendente e importo del reddito complessivo.
Non hanno trovato riscontro positivo le promesse di estensione del "bonus" ai pensionati.

Trattamento di fine rapporto
I lavoratori dipendenti del settore privato potranno chiedere l’anticipazione del Tfr in busta paga. La disposizione è applicabile, in via sperimentale, nel periodo 1° marzo 2015 - 30 giugno 2018. Le quote erogate saranno assoggettate alla tassazione ordinaria, in luogo della più favorevole tassazione separata che si applica quando il Tfr è erogato a fine carriera.
Inoltre, l’aliquota dell’imposta dovuta sulla rivalutazione del Tfr è stata portata dall’11,5% al 17%.

Fondi di Previdenza integrativa e Casse previdenziali
La tassazione dei rendimenti dei Fondi di previdenza integrativa e della Casse previdenziali è stata aumentata dall’11,5% al 20% per i primi e dal 20% al 26% per le seconde.
A parziale compensazione dell’aumento della tassazione, è stato previsto un credito di imposta del 9% per i Fondi integrativi e del 6% per le Casse previdenziali, se Fondi e Casse decideranno di investire in progetti infrastrutturali. La disposizione fissa un tetto massimo di 80 milioni per il credito d’imposta e rinvia ad un decreto che dovrà essere emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Pensioni
Sono state cancellate le penalizzazioni per chi anticipa il pensionamento con 42 anni di contributi anche se non ha raggiunto i 62 anni, a condizione però che il requisito di anzianità contributiva (42 anni) per il diritto alla pensione maturi al 31 dicembre 2017.

Ristrutturazioni edilizie
Le detrazioni per il recupero edilizio delle abitazioni e quelle per l'efficienza energetica sono state prorogate di un altro anno nelle misure massime attualmente previste, rispettivamente del 50% e del 65%.

Taglio IRAP
Per le imprese è prevista la deducibilità dalla base imponibile Irap dell’intero costo del lavoro per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le imprese senza costo del lavoro fruiranno di un credito d'imposta sull’Irap pari al 10%.

Canone RAI
Il canone Rai per l’anno 2015 è stato congelato ai livelli 2014 e cioè a 113,50 euro.

TASI
Il tetto del 2,5 per mille dell’aliquota TASI, valevole solo per il 2014, è stato prorogato fino al 2015. La ventilata istituzione di una tassa comunale unica sugli immobili (local tax) è stata accantonata.






28 dicembre 2014

Modifica del saggio di interesse legale

La nuova misura del saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile, è stata fissata allo 0,5%, con decorrenza 1° gennaio 2015. Lo ha stabilito il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto 11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 290 del 15 dicembre 2014.
Nella tabella seguente sono riportate le variazioni nel tempo del saggio di interesse legale:


Periodo di riferimento
Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990
5%
16.12.1990 - 31.12.1996
10%
01.01.1997 - 31.12.1998
5%
01.01.1999 - 31.12.2000
2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001
3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003
3 %
01.01.2004 - 31.12.2007
2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009
3 %
01.01.2010 - 31.12.2010
1 %
01.01.2011 - 31-12-2011
1,5 %
01.01.2012 - 31-12-2013
2,5 %
01.01.2014 - 31-12-2014
1 %
01.01.2015 -
0,5 %



15 dicembre 2014

La pensione nell'anno 2015

di Pier Francesco Canetta

Come è noto, la riforma delle pensioni introdotta dal Governo Monti nel 2012 (nota come legge Fornero), prevede la doppia indicizzazione che lega il progressivo crescere della speranza di vita sia al requisito dell’età per la pensione di vecchiaia, sia all’anzianità contributiva per la pensione anticipata, con una penalizzazione per chi va in pensione a 59-60 anni per effetto della maturazione dei requisiti contributivi. Ora il Governo esamina la possibilità di “plafonare” entro un certo arco di tempo l’anzianità contributiva a 41 anni, svincolandola del limite di età con l’avvento del sistema contributivo. Staremo a vedere.
Nel frattempo, ricordiamo quali sono i requisiti richiesti nell'anno 2015 per ottenere la pensione:

PENSIONE ANTICIPATA

  • per le donne, 41 anni e 6 mesi di contributi; 
  • per gli uomini, 42 anni e 6 mesi di contributi.
È prevista una penalizzazione per chi va in pensione con 59-60 anni, pur avendo maturato i requisiti contributivi.

PENSIONE DI VECCHIAIA
  • per le donne nate fino a marzo 1952 è possibile accedere al pensionamento nel corso del 2015 con 63 anni e 9 mesi di età. Per le nate dal 1° aprie 1952 in poi è necessario avere 65 anni e 9 mesi,
  • per gli uomini nati fino a settembre 1949 è possibile accedere al pensionamento con 66 anni e 3 mesi. Per i nati da ottobre 1949 in poi sono necessari 66 anni e 7 mesi.
BINARIO PREFERENZIALE 
Probabilmente verrà prorogata la possibilità di andare in pensione prima del tempo, avendo maturato 57 anni di età e 35 di contribuzione, con una penalizzazione stimata del 20% per il metodo del calcolo contributivo.




08 dicembre 2014

A volte ritornano


I partecipanti alla riunione dell’Assemblea nazionale ANSE, convocata per il 10 e 11 dicembre, sono stati informati dal Presidente che sul secondo punto all’ordine del giorno della riunione “Programmi di formazione” è previsto l’intervento del dott. Francesco Ardini, psicologo ed esperto di formazione (che in passato ha espletato per l’ANSE anche incarichi di formatore), con una relazione sul tema “La formazione dei Seniores, un’opportunità da coltivare”.
La suddetta presenza alla riunione dell’Assemblea nazionale in sede deliberante è irrituale, perché lo Statuto stabilisce rigidamente la composizione dell’Organismo e non contempla in alcun caso la partecipazione di soggetti estranei, a qualsiasi titolo.
Statuto a parte, e senza evocare il conflitto di interessi, è lecito domandarsi se sia corretto dal punto di vista morale e trasparente sul piano gestionale affidare il compito di svolgere la relazione sull’argomento oggetto di deliberazione a un professionista esterno del settore, potenzialmente interessato alla decisione del consesso.
Per puro caso, lo stesso tema della relazione sembra sia stato scelto per orientare la decisione in una direzione già definita in partenza, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all’utilità pratica della formazione alla luce delle esperienze passate, dei destinatari, del tipo di intervento formativo eventuale e dei suoi indirizzi.
Che ne pensa la stessa Assemblea, chiamata a deliberare, e che ne pensano gli Organi di controllo e di garanzia dell’Associazione?





04 dicembre 2014

Riparliamo di criteri per il calcolo delle pensioni degli iscritti al FPE


di Pier Francesco Canetta e Prospero Figundio


Ritorniamo sulla sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - n. 14952/14, in materia di criteri di calcolo della pensione degli iscritti all’ex Fondo Pensioni Elettrici con anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, maturata al 31 dicembre 1995.
Tale sentenza ha, infatti, riaffermato quanto stabilito dal D.lgs. 562 del 1996 (emanato in attuazione della delega di cui all’art. 2 della legge 335/95) e cioè che l’importo della pensione va determinato secondo il sistema retributivo nella misura più favorevole tra: a) l’88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell’art.1, comma, 12 lettera a della legge 335/1995 (FPE) e b) l’80% della retribuzione pensionabile da calcolarsi, anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1997, secondo le norme in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), utilizzando la retribuzione comprensiva di tutte le voci di stipendio e indennità percepite, e non solo sulle voci valide ai fini del FPE, “avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.”
La norma prevede poi che i valori ottenuti si pongono a confronto con l’importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del FPE e qualora l’importo di quest’ultima risulti pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga nella stessa misura. Se invece essa supera il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di valore più alto.

Fatta questa premessa e poiché numerosi colleghi iscritti all’ANSE sono interessati direttamente, abbiamo esaminato a fondo la questione, anche ricorrendo ad esperti di un importante ed accreditato Patronato, ai quali abbiamo chiesto di valutare in particolare il termine di decadenza entro il quale proporre eventuale azione tesa ad ottenere la riliquidazione della pensione, tenuto conto del seguente quadro normativo e giurisprudenziale:
  • art. 47 del D.P.R. 639/1970, comma 6, che ha introdotto il termine di decadenza triennale;
  • sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite – n. 12720 del 2009, in cui è precisato che la disposizione del citato art. 47 non può trovare applicazione in caso di richiesta di adeguamento della prestazione pensionistica già riconosciuta per un importo inferiore; 
  • art. 38 del D.L. n. 98/2011(convertito in Legge n. 111/2011), che ha aggiunto in coda al citato art. 47 D.P.R. 639/1970 il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."; 
  • sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 2 aprile 2014, a seguito della quale la disposizione di cui al punto precedente si applica solo alle prestazioni pensionistiche liquidate dal 6 luglio 2011 in poi, data di entrata in vigore del D.L. n.98/2011.
A proposito di decadenza, non è il caso di soffermarsi sul contenuto del Foglio Informativo ANSE n. 3 del 16 luglio 2014, confusionario nell’inquadrare la questione dal punto di vista normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e pilatesco nelle conclusioni.

Per quanto ci riguarda, dopo le doverose verifiche effettuate, riteniamo in coscienza di poter dare alcuni consigli di carattere generale sulla questione, fermo restando che ogni caso va istruito singolarmente e valutato dal diretto interessato.
I colleghi che ne hanno titolo possono tentare di ottenere la riliquidazione della pensione, alla luce della giurisprudenza formatasi nel tempo, e segnatamente della citata sentenza della Suprema Corte 14952/14, che costituisce un importantissimo punto di riferimento. Ovviamente, prima di intraprendere qualsiasi azione, è indispensabile esaminare a fondo la situazione retributiva e previdenziale del lavoratore interessato, accertando che:
  1. abbia percepito non occasionalmente, negli ultimi dieci anni di lavoro, oltre alla normale retribuzione soggetta a contribuzione FPE, altri compensi o indennità accessorie non soggetti (per esempio: lavoro straordinario, maggiori prestazioni, ecc.); una rapida verifica è possibile attraverso l’esame del Mod. 01/M, che riporta in quadri distinti l’ammontare delle retribuzioni annue AGO e FPE;
  2. la simulazione del conteggio dell'80%, eseguita con i parametri retributivi AGO anche per i periodi ante 1997, dimostri che la pensione liquidata dall’INPS sia di importo inferiore. 
Come primo atto da compiere, si consiglia di tentare di ottenere la riliquidazione in via amministrativa, trasmettendo la relativa richiesta all’INPS, preferibilmente attraverso un Patronato qualificato, da cui farsi assistere anche per le verifiche di cui ai punti precedenti. Solo in caso di esito negativo della pratica amministrativa, si può pensare di promuovere un’eventuale azione giudiziaria, con l'assistenza di un legale esperto in materia previdenziale o del legale dello stesso Patronato, previa valutazione dell'entità dei valori in gioco e del rischio di soccombenza, che va messo comunque in conto, anche quando si ritiene di aver ragione da vendere.



Sentenza Cassazione 14952/14

27 novembre 2014

Appunti fiscali e previdenziali

di Pier Francesco Canetta

Il riscatto del corso di laurea

La pensione anticipata per le donne

Apri







26 novembre 2014

Una nuova card per noi


La denominazione inglese non porta bene alla nuova card ANSE, la nuova tessera d'iscrizione lanciata dall’Associazione. 
Ahimè, quella che vorrebbe essere una novità è, in realtà, un ritorno al passato remoto, di cui le Sezioni, che sono il vero motore del tesseramento annuale, non avvertivano per nulla il bisogno.
I disguidi, e la conseguente confusione, emersi nella fase di distribuzione alle Sezioni stesse delle tessere personalizzate di rispettiva competenza, hanno contribuito poi a complicare la situazione, in un clima già poco favorevole al repentino cambiamento imposto. 
Chi conosce le vicende dell’Associazione (e chi non le conosce, può sempre documentarsi attraverso gli atti conservati in archivio) ricorda bene che la tessera valida per più anni, da convalidare mediante l’applicazione del bollino annuale, già in uso fino al 2003, fu abbandonata a seguito della decisione degli Organi nazionali maturata per diverse valide ragioni, dopo una lunga riflessione che coinvolse anche le Sezioni. La prima derivava dalla constatazione che i bollini di convalida annuali restavano chiusi nei cassetti o negli armadi delle sedi di Sezione e di Nucleo, senza che alcuno badasse a consegnarli agli iscritti. 
Del resto, anche dal punto di vista pratico, spedire o consegnare a ciascun socio un minuscolo pezzetto di carta, di dimensione inferiore al centimetro quadrato, è cosa ben diversa dal consegnare la tessera d'iscrizione annuale. Inoltre, si affievolisce di molto la possibilità, offerta dalla consegna della tessera, di creare l’occasione più propizia per un contatto col socio (personale o epistolare), che contribuisce a rinsaldare il suo legame con l’unità di appartenenza. 
Perciò, accompagnata da un concorso indetto tra i soci per l’ideazione di un nuovo modello di tessera, maturò la decisione di adottare dall’anno 2004 in poi la tessera a valenza annuale, una sorta di testimone dell’iscrizione all'ANSE, la cui consegna o spedizione costituiva (e costituisce) un atto capace di suscitare maggiore attrazione nell'ambito della comunità associativa, tanto che la scelta, dopo oltre dieci anni di esperienza, si è rivelata felice e sicuramente più adatta allo scopo. 
Con fervida fantasia, ora la dirigenza nazionale ha deciso di invertire la rotta e di riesumare dal 2015 la tessera pluriennale, dimenticando o ignorando i motivi che ne avevano suggerito l’abbandono. Non vale la pena attardarsi a individuare i motivi ispiratori della decisione. Certamente non saranno stati motivi di natura economica, poiché il costo della tessera (completamente di plastica) valida per più anni e della stampa dei bollini annuali di convalida non é tanto differente da quello della tessera rinnovabile ogni anno, fatta di materiale più leggero (carta plastificata). 
Comunque sia, tutto si può dire fuorché nell’ANSE difetti lo spirito innovativo.





24 novembre 2014

La perequazione automatica delle pensioni 2015


Dal 1° gennaio 2015 scatterà,  come ogni anno, l'adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita. Come è noto, l'aumento che i pensionati riceveranno è ancorato al tasso d’inflazione, il quale, nell’anno 2014, si è mantenuto basso in dipendenza dell’andamento dei prezzi dei beni al consumo che ha fatto registrare aumenti molto contenuti o addirittura variazioni negative, come è accaduto in alcuni mesi estivi. 
Perciò l’aumento automatico per il 2015 sarà quasi irrisorio, atteso che l’indice provvisorio accertato dall’ISTAT è pari a un modestissimo 0,30%, applicato, nel triennio 2014 – 2016, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), in misura percentuale decrescente correlata ai limiti d’importo della pensione, secondo il seguente schema:
  • Trattamenti pensionistici d’importo lordo complessivo fino a 3 volte il minimo INPS: 100% dell’indice ISTAT;
  • trattamenti pensionistici d’importo lordo complessivo superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il minimo INPS: 95% dell’indice ISTAT;
  • trattamenti pensionistici d’importo lordo complessivo superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il minimo INPS: 75% dell’indice ISTAT;
  • trattamenti pensionistici d’importo lordo complessivo superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il minimo INPS: 50% dell’indice ISTAT;
  • trattamenti pensionistici d’importo lordo complessivo superiore a 6 volte il minimo INPS: 45% dell’indice ISTAT per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
La stessa legge ha modificato anche le modalità di calcolo dell’aumento: l’indice ISTAT correlato alla percentuale spettante in base ai limiti sopra indicati viene applicato sull’intero ammontare lordo della pensione, anziché per “fasce d’importo” (esempio: pensione mensile lorda di € 2.160,00 X 0,225% [percentuale di aumento spettante, corrispondente al 75% dello 0,30%] = € 4,86).

Conguaglio perequazione anno 2014

L’indice definitivo accertato dall’ISTAT per l’anno 2014 è pari all’1,10%, rispetto all’1,20% accertato in via provvisoria. Poiché l’aumento corrisposto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 è stato calcolato, come avviene di consueto, sulla base dell’indice provvisorio, il conguaglio sarà negativo, cioè i pensionati dovranno restituire lo 0,10%.



Il prospetto di calcolo degli aumenti 2015 è disponibile selezionando il collegamento:


Prospetto perequazione automatica pensioni 2015


20 novembre 2014

A proposito di revisione del Catasto

Il Governo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 23/2014, ha approvato il decreto legislativo del 10 novembre 2014, con il quale istituisce le commissioni censuarie, stabilendone la composizione.
La notizia non riveste grande interesse per i cittadini, trattandosi dell’emanazione di un provvedimento attuativo previsto dalla legge delega sulla riforma fiscale e quindi della revisione del Catasto, della quale erano stati a suo tempo ampiamente informati dai media.
Come cittadini siamo invece maggiormente interessati agli sviluppi futuri dell’operazione, che - si badi bene - non è un semplice aggiornamento di valori catastali, ma una riforma molto più ampia e articolata, i cui effetti però non saranno immediati. Parliamo, infatti, di sviluppi futuri, riferendoci ai tempi abbastanza lunghi, necessari per portare a termine la revisione. Al recente provvedimento sulle commissioni, dovrà seguirne un altro per stabilire il criterio di individuazione del valore patrimoniale medio degli immobili mediante l’applicazione di specifici algoritmi. Si potrà avviare quindi il censimento, che, si prevede, richiederà più anni, almeno cinque.

La nostra attenzione di cittadini si appunta sull’impatto che la revisione avrà sulle imposte gravanti sui fabbricati (Irpef e imposte comunali), alcune delle quali sono commisurate direttamente al valore patrimoniale degli immobili. È noto a tutti che la tassazione ha assunto ormai la connotazione di una vera e propria imposta patrimoniale, sia pure mascherata.
Poiché la revisione del Catasto dei fabbricati porterà ad attribuire a ciascuna unità immobiliare un valore patrimoniale e una rendita, un incremento oltre misura del valore patrimoniale farebbe ulteriormente lievitare l’attuale livello di tassazione, già molto elevato. È un pericolo concreto da non sottovalutare.
Senza trascurare che tassare i patrimoni in base al loro valore e non in base al reddito che sono in grado di produrre, significa, in termini pratici, operare contro il principio costituzionale che tutela il risparmio in tutte le sue forme. Una di queste forme è appunto rappresentata dal cosiddetto “mattone” in cui molti proprietari di immobili (di solito la casa in cui abitano) hanno investito i risparmi frutto dei proventi del loro lavoro, sui quali sono state regolarmente pagate le imposte.

Un’altra considerazione riguarda l’attribuzione ai fabbricati del valore patrimoniale calcolato non più in base al numero dei vani, ma alla superficie espressa in metri quadri, tenendo conto anche della collocazione e delle caratteristiche edilizie dell'immobile. Il nuovo criterio, cioè il passaggio dal numero dei vani ai metri quadri, visto da alcuni come la sanatoria di tutti i mali dell’attuale catasto, non è detto che determini sempre una maggiore equità. La classificazione in base alla superficie può anch’essa dar luogo a distorsioni, perché, per esempio, le tipologie edilizie dei fabbricati costruiti in passato abbondavano di ingressi e corridoi, che negli immobili di oggi non sono presenti.

Dopo la revisione del Catasto, alcuni immobili pagheranno di più e altri meno, ma in ogni caso a invarianza di pressione fiscale. Cosi è scritto nella legge delega, ma i contribuenti non sono completamente rassicurati da tale affermazione, anche perché nulla vieta che l’invarianza possa essere cancellata dal Governo mediante un semplice decreto.




18 novembre 2014

Parte dal 1° gennaio 2015 il nuovo ISEE


Sul supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17/11/2014 sono stati pubblicati i nuovi modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini delle prestazioni sociali agevolate.
I nuovi modelli e i criteri per la determinazione dell’Indicatore entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2015.
Rispetto al passato, il nuovo meccanismo tiene maggiormente conto della composizione del nucleo familiare, dando particolare rilievo al numero dei suoi componenti e alla presenza di portatori di handicap.
Sono previsti abbattimenti maggiori per i titolari di reddito di lavoro dipendente e per chi vive in abitazioni in affitto.
Va rilevato infine che il nuovo meccanismo si basa sia sull’autodichiarazione del cittadino e sia sui dati reddituali presenti nei sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, con l’obiettivo di riservare l’accesso alle prestazioni sociali a chi ne ha effettivamente diritto.
Come abbiamo detto, l’ISEE è necessario per accedere alle prestazioni sociali agevolate erogate dallo Stato o dagli Enti preposti allo scopo. A titolo di esempio, rientrano tra tali prestazioni le rette agevolate per gli asili nido, la mensa scolastica, il diritto allo studio universitario, i sussidi assistenziali, le prestazioni socio sanitarie.

Per ottenere l’attestato ISEE è necessario presentare la dichiarazione DSU secondo i modi consueti. Il modello si compone di più parti e si presenta in più versioni: la versione MINI e la versione ESTESA. Le parti comuni alle diverse versioni sono il “Modello Base” - MB – che serve a raccogliere informazioni sul nucleo familiare, e i “Fogli Componente” - FC - che sono destinati alla raccolta dei dati che si riferiscono ai suoi componenti.  
La versione MINI, che comprende il Modello Base, il Modello FC e il Modello FC1, può essere utilizzata per la maggior parte delle situazioni. Invece per la richiesta di specifiche prestazioni o in presenza di particolari caratteristiche del nucleo familiare, per il quale necessitano informazioni aggiuntive, la versione MINI non si può utilizzare. Va utilizzata la dichiarazione DSU nella versione ESTESA, nelle sue diverse articolazioni, nei seguenti casi:
  • Richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario.
  • Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e/o non autosufficienti.
  • Presenza nel nucleo familiare di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi.
  • Esonero dalla dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.
L’ISEE, calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e sui dati rilevati direttamente negli archivi dell’Anagrafe Tributaria e dell’INPS, sarà reso disponibile dall’INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU. 


15 novembre 2014

Memorandum sullo sconto energia elettrica agli ex dipendenti


di Marco Manfredini -

PREMESSA
Si premette che ai dipendenti in servizio lo sconto non è più applicato, in virtù di un accordo sindacale che ha previsto benefici economici compensativi in cambio della sua abolizione. Pertanto i dipendenti in servizio pagano la bolletta dell’energia elettrica a prezzo intero come tutti gli altri clienti.
Secondo l’interpretazione del Testo Unico delle Imposte Dirette (TUIR) data dall’Agenzia delle Entrate, lo sconto praticato agli ex dipendenti è considerato compenso in natura e quindi beneficio accessorio, ovvero emolumento economico aggiuntivo assimilabile alla pensione e come tale soggetto a IRPEF.
Solo per inciso, si evidenzia che tale interpretazione, molto contestata, è stata bocciata da alcune sentenze della magistratura ordinaria e da numerosissime sentenze emesse da Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, che negano la natura retributiva dello sconto. La questione è anche oggetto di un ricorso in Cassazione, tuttora in attesa di decisione.



COME VIENE TASSATO IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
I corrispettivi del consumo di energia elettrica sono soggetti a tassazione indiretta.
Sulla bolletta, infatti, gravano l’imposta erariale con le relative addizionali comunali e provinciali e l’IVA, che viene applicata su tutte le voci della bolletta, imposta erariale e addizionali comprese.
Le imposte colpiscono il consumo e sono anticipate dal venditore (ENEL o altra impresa distributrice) con obbligo di rivalsa sul consumatore finale.
Il versamento delle imposte da parte del venditore è indipendente dalla circostanza che lo stesso possa incassare in tutto o in parte il corrispettivo della vendita.

COME VIENE TASSATO IL CONTROVALORE DELLO SCONTO PRATICATO AGLI EX DIPENDENTI ELETTRICI
Il controvalore dello sconto praticato agli ex dipendenti (rappresentato dalla differenza tra la tariffa piena fissata dall’AAEG – escluse le imposte – e il prezzo scontato addebitato all’ex dipendente) è soggetto alla tassazione diretta ai fini IRPEF e relative addizionali regionale e comunale.

QUADRO NORMATIVO
Art.48 Testo Unico Imposte Dirette del 22/12/1986 n. 917
Include i compensi in natura tra i redditi soggetti ad IRPEF, con una franchigia di € 258,23. Ciò significa che qualora l’importo dello sconto sull’energia che si è consumata nell’anno qualora l’importo sia inferiore a € 258,23 non viene tassato, mentre è soggetto a tassazione l’intero importo dello sconto quando si supera il suddetto limite.

Art.23 D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 modificato dall’Art.7 D. Lgs. n.347/1997
Impone all’ente erogatore della pensione (INPS) l’obbligo di ritenere alla fonte l’IRPEF sia della pensione sia del compenso in natura.

Circolare n.326/E del 23/12/1997
Istituisce l’obbligo a carico dei datori di lavoro di comunicare all’ente previdenziale il valore dei compensi in natura erogati agli ex dipendenti.

Circolare n. 326/E – Risoluzione n.35/E del 16/3/2000
L’Amministrazione Finanziaria rileva che nel caso di cessione di servizi al pensionato o al dipendente, l’agevolazione rappresentata dalla differenza tra servizio pagato e costo totale è un compenso in natura e come tale soggetto a IRPEF.

Circolare n. 2003/37405 del 15/7/2003 Direzione Regionale Piemonte
In merito alla circostanza che il dipendente sia collocato a riposo, non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposizione IRPEF sul compenso in natura, cambia soltanto il sostituto d’imposta che non sarà il datore di lavoro, bensì l’ente previdenziale.



ANALISI DI UNA BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A UN EX DIPENDENTE
                                                                                                Sig. XXXXXXXX YYYYYYYY                                                                                                               Via  …..
  44124 Ferrara                                                                                                        
BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
N. fattura……………… del ………..                            Bimestre dicembre 2012-gennaio2013
Totale da pagare entro l’11/02/2013 euro 79,57
Dati  Fornitura                                                                       RIEPILOGO IMPORTI FATTURATI
XXXXXXXXXXXXXXX                                                 Totale per servizi di vendita     €   20,71
                                                                                   Totale per i servizi di rete        €   29,02
                                                                                   Totale imposte                        €   22,61
                                                                                   Totale energia  e Imposte        €   72,34
                                                                                    IVA                                        €     7,23
                                                                                   TOTALE  BOLLETTA              €   79,57

Come ex dipendenti ci viene addebitato il 20% del costo totale dell’energia consumata, corrispondente alle prime due voci dell’esempio riportato sopra.
Servizi di vendita e Servizi di rete rappresentano le voci del corrispettivo della vendita di energia spettante all’impresa distributrice. Per gli ex dipendenti, Il valore di detto corrispettivo è abbattuto dell’80% corrispondente allo sconto spettante (i quattro quinti del totale delle due voci), mentre il rimanente 20% (un quinto del totale delle due voci) viene addebitato ai clienti interessati.
Nell’esempio, l’onere addebitato al cliente è di € 49,73 (20,71 + 29,02), che rappresenta il 20% della tariffa dell’energia fissato dall’AAEG.
Sempre sulla bolletta (nella seconda o terza pagina) sotto la dicitura COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SUA FORNITURA c’è scritto:
Riduzione tariffaria in forza di disciplina contrattuale nell’ambito del settore elettrico. 
Le comunichiamo che lo sconto riconosciuto per i consumi fatturati nella presente fattura è pari a euro 198,77.

L’importo di 198,77 costituisce l’ammontare dello sconto praticato e corrisponde all’80% (4/5) della tariffa. È possibile verificarlo moltiplicando l’importo addebitato in fattura per quattro (49,73 x 4 = 198,92).
Nota: Il calcolo con solo due decimali dà origine a lievi differenze.
Ogni anno l’impresa distributrice (nel nostro caso, l’Enel) comunica tramite lettera l’importo del controvalore per sconto energia elettrica usufruito nell’anno.  Il testo della lettera recita: “La informiamo che in attuazione delle disposizioni fiscali vigenti abbiamo comunicato all’ente previdenziale l’importo dello sconto da lei usufruito per la fornitura in esame nell’anno……. Tale importo ammonta a € ……….”
Bene, proviamo ora a entrare nel merito dei conteggi e fare il raffronto con quanto comunicato dall’ENEL.
                                                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Prendiamo in esame le fatture o bollette dell’ENEL riguardante l’anno 2010:
Bolletta  DIC. 2009 – GEN. 2010     dicitura in bolletta  comunichiamo che lo sconto  è  di    €     - 5,63
Bolletta  FEB  -  MAR  2010           dicitura in bolletta   comunichiamo che lo sconto  è  di   €    169,71
Bolletta  APR  - MAG  2010           dicitura in bolletta   comunichiamo  che lo sconto  è di   €    140,28
Bolletta  GIU  -  LUG    2010           dicitura in bolletta  comunichiamo  che lo  sconto  è di  €    146,97
Bolletta  AGO  - SET    2010          dicitura in bolletta   comunichiamo  che lo  sconto  è di  €    133,59
Bolletta  OTT  -  NOV  2010           dicitura  in bolletta  comunichiamo  che lo  sconto  è di  €    171,32                                                                                                                                                                                                                                                                                     TOTALE                      €    736,24

La comunicazione inviata dall’Enel all’interessato tramite lettera nel caso sopra riportato:
La informiamo che in attuazione delle disposizioni fiscali vigenti abbiamo comunicato all’Ente Previdenziale l’importo dello sconto da Lei usufruito per la fornitura in esame nell’anno 2010.
Tale importo ammonta a € 736,26. 
IMPOSIZIONE FISCALE SUL BENEFIT
L’importo esatto del benefit o sconto si conosce quindi solo alla fine dell’anno di riferimento e, come si è detto prima, viene comunicato, oltre che al beneficiario, anche all’INPS, che – in qualità di sostituto d’imposta – è tenuto ad assoggettarlo a IRPEF in sede di conguaglio fiscale. Il conguaglio, secondo la legge, deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il sostituto d’imposta, una volta ricevuta la comunicazione dell’ammontare del benefit, lo somma all’importo lordo della pensione erogata e ricalcola l’IRPEF e le addizionali per l’intero anno; quindi procede al conguaglio tra imposta dovuta e imposta trattenuta, con conseguente recupero della differenza sulla rata di pensione di uno dei primi mesi dell’anno successivo (solitamente quella di marzo).
Ovviamente, il ricalcolo di cui si è detto prima comporta anche la rideterminazione delle detrazioni d’imposta spettanti al soggetto, il cui importo teorico rapportato ad anno, fissato dalla legge, è correlato al reddito imponibile ai fini IRPEF, nel senso che aumentando il reddito diminuisce l’importo delle detrazioni.  
Sottraendo all’imposta lorda l’importo delle detrazioni spettanti effettivamente (calcolato mediante l’applicazione di un’apposita formula), si ottiene l’imposta netta dovuta, il cui importo va confrontato con l’ammontare dell’imposta trattenuta mensilmente durante l’anno, dando luogo al necessario conguaglio, come precisato prima.
L’applicazione di tale meccanismo ha spesso come conseguenza che la trattenuta supplementare a titolo di IRPEF e addizionali corrisponda ad una percentuale superiore a quella applicabile allo scaglione di reddito più elevato del soggetto.

Il CUD riporta nella casella 1 della parte B l’annotazione che i redditi esposti sono la somma delle pensioni lorde compreso il benefit di 736,24 €, mentre alla casella 5 sono esposte le trattenute comprensive dell'importo di cui alla casella 201 e che verrà  trattenuto in ritardo con la pensione del mese di marzo.

Sempre sul CUD nella pagina ANNOTAZIONI sono riportate le seguenti ulteriori annotazioni esplicative:
(AH) - VALORE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA E DEI COMPENSI IN NATURA COMUNQUE EROGATI ………...
 (AW) - INCAPIENZA DELLA RETRIBUZIONE A SUBIRE IL PRELIEVO DELL'IRPEF DOVUTA IN SEDE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO:
SULL'IRPEF DA TRATTENERE DAL SOSTITUTO SUCCESSIVAMENTE AL 28 FEBBRAIO SONO DOVUTI GLI INTERESSI NELLA MISURA DELLO 0,50% MENSILE.

La conclusione è abbastanza ovvia: lo sconto effettivamente percepito si riduce notevolmente per effetto della tassazione.


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12 novembre 2014

Imposte di bollo e di registro per le piccole cause di valore non superiore a 1033 euro



La risoluzione n. 97/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2014, ritorna sulla sua precedente risoluzione  n. 48 del 18 aprile 2011, estendendo l’esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace, alla luce del recente orientamento espresso della Corte di Cassazione.
Per le cause e le attività conciliative “in sede non contenziosa” di valore non superiore ai 1.033,00 euro, il pagamento dell’imposta di bollo e di registro non è più dovuto, anche per gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.
Pertanto l’esenzione dall’imposta di registro non è più limitata ai provvedimenti emessi dal Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario. 


09 novembre 2014

Qualcuno l’ha chiamata la “tassa dell’aria fresca”


di Stefano Di Vincenzo

Dal 16 ottobre scorso è entrata in vigore la norma dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, che prevede la tenuta del nuovo libretto “Rapporto di efficienza energetica” per caldaie e impianti di condizionamento, al fine di garantire una maggiore sicurezza ed igiene ambientale. La compilazione di detto libretto per la manutenzione e il controllo degli impianti di climatizzazione invernale di potenza tecnica nominale superiore ai 10 kW e di climatizzazione di potenza tecnica nominale superiore ai 12 kW è obbligatoria.  
Un’altra tassa a carico del cittadino. Nel passato abbiamo sostenuto per il controllo della caldaia una spesa annuale variabile tra i settanta e i centoventi euro, importo comprensivo del controllo dei fumi e del bollino, spesa che con le nuove regole sarà probabilmente raddoppiata. Il nuovo libretto su cui si annotano i controlli periodici di sicurezza, salubrità ed igiene, non sostituisce il vecchio che contiene il rapporto di efficienza energetica, ma lo affianca. Il responsabile della gestione dell’impianto che non provvede (proprietario o inquilino, nel caso di impianto autonomo; amministratore, per gli impianti centralizzati) rischia una multa da 500 a 3.000 euro, che per l’installatore inadempiente lievita sino a 6.000 euro.
Bisogna quindi dotarsi del libretto di ben trentasette pagine in cui saranno registrati tutti gli impianti esistenti nell’abitazione (caldaie, impianti  di raffreddamento, impianti di climatizzazione, impianti solari, pompe di calore e quant’altro). Com’è ovvio, bisogna rivolgersi agli installatori abilitati.  Di norma, come per il passato, la manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità saranno eseguite prevedibilmente dai tecnici abilitati a norma di legge, con cadenza annuale mentre i controlli, è da presumere, saranno fatti dagli organi competenti. Molto probabilmente i controlli non saranno più eseguiti a campione, ma inizieranno da chi non ha fatto gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notizia al catasto da parte del manutentore, tenuto ad inviare agli organi preposti i rapporti di controllo.


04 novembre 2014

Criteri di calcolo della pensione degli iscritti al FPE


La Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - con sentenza n. 14952/14 depositata il 1° luglio 2014 e pubblicata integralmente il 30/10/2014 nella pagina INFORMAZIONI di questo sito - ha ribadito un importantissimo criterio in tema di calcolo della pensione degli iscritti al Fondo Pensione Elettrici (FPE) con anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, maturata al 31/12/1995.   
Infatti, respingendo il ricorso proposto dall'INPS per l’annullamento di una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, la Suprema Corte ha stabilito che l'80% dell'importo della retribuzione pensionabile debba essere calcolato facendo riferimento "alla nozione di retribuzione onnicomprensiva di tutte le voci considerata ai fini della disciplina generale dell'AGO” (Assicurazione Generale Obbligatoria), anche per i periodi anteriori al 1/1/1997.
La sentenza segna la sconfitta dell'INPS, da sempre assertore della tesi secondo cui per i suddetti periodi si dovessero prendere in considerazione solo le voci retributive valide ai fini del FPE e costituisce un importante riferimento per le controversie della stessa natura promosse da diversi colleghi, in attesa di definizione presso vari tribunali o corti di giustizia. 
E' pur vero che la sentenza stessa si applica alla causa oggetto del giudizio, tuttavia il suo contenuto può rappresentare un valido motivo per esplorare fino in fondo la possibilità per i lavoratori che, a seguito verifica del conteggio della loro pensione, dovessero risultare danneggiati dall'applicazione del criterio di calcolo voluto dall'INPS, di nuovo sonoramente bocciato dalla Cassazione. 
Per chiudere, un'annotazione sul felpato commento dell'esperto diffuso sull'argomento dall'ANSE nazionale col Foglio informativo n. 8. E' palpabile la preoccupazione dell'autore di evitare accuratamente qualsiasi indicazione o consiglio agli iscritti ANSE sul da farsi alla luce dell’autorevole pronuncia, e se ne intuisce anche il motivo. Non è comprensibile né giustificabile il silenzio dell'ANSE nazionale, che evidenzia l’assoluta mancanza di idee e di iniziative.




Minori disabili

Minori disabili

30 ottobre 2014

Scatta dal 3 novembre l’obbligo di registrare il conducente abituale non intestatario del veicolo


La circolare della Motorizzazione Civile n. 15513 del 10 luglio 2014 ha stabilito l’obbligo di comunicare all’archivio nazionale della Motorizzazione i dati della persona che per più di 30 giorni utilizzi un autoveicolo intestato ad altro soggetto, creando dubbi e confusione tra i tartassati automobilisti per l’incompletezza delle notizie diffuse che inevitabilmente generano preoccupazioni se non panico.
Sulla scorta delle informazioni disponibili, cerchiamo in qualche modo di far chiarezza sulla reale portata della disposizione.
Sono interessati alla registrazione i veicoli concessi in comodato da società di autonoleggio, i veicoli in carico alla pubblica amministrazione a seguito di un provvedimento giudiziario e i veicoli intestati a minorenni non emancipati e ad interdetti. L’affidamento del veicolo deve intendersi in uso esclusivo ad una sola persona e deve risultare da un documento in cui siano precisati il nominativo e la data di inizio dell’utilizzo.
Non rientrano invece nell’obbligo di registrazione i veicoli concessi in uso a familiari conviventi dell’intestatario, come il coniuge o i figli che risiedono allo stesso indirizzo.  Non rientrano altresì nell’obbligo di registrazione i veicoli prestati occasionalmente da un parente o da un conoscente. Fanno eccezione i casi - certamente non consueti - in cui sia stato stipulato tra le parti un contratto al fine di regolare l’uso del veicolo. In tal caso la data del contratto consente di stabilire se si guida il veicolo da più o meno di 30 giorni, altrimenti impossibile da accertare.
Sono inoltre esclusi i veicoli intestati a persone decedute, i cui eredi possono guidarli senza obbligo di registrazione fino alla chiusura della pratica di successione.
Per quanto riguarda le auto aziendali concesse in uso a dipendenti, si ritiene che sia sufficiente una dichiarazione dell’azienda senza obbligo di annotazione sulla carta di circolazione.
La registrazione, nei casi in cui è prevista, si esegue a cura del proprietario del veicolo presso la Motorizzazione Civile allegando la comunicazione contenente le generalità della persona alla quale viene concesso il veicolo, corredata del documento di concessione in uso, della ricevuta di versamento di 16 euro per bollo e di 9 euro per diritti. In seguito la Motorizzazione invierà il tagliando con i dati dell’utilizzatore da applicare sul libretto di circolazione.
La disposizione decorre dal 3 novembre 2014 e non ha effetto retroattivo. La mancata osservanza comporta il ritiro della carta di circolazione e l’applicazione di una sanzione di 705 euro.


29 ottobre 2014

Tutto pensioni

di Pier Francesco Canetta


Le pensioni nell’anno 2014

Requisiti previsti per i lavoratori dei settori pubblico e privato


Tipologia
Pensione di vecchiaia
(con almeno 20 anni di contribuzione)

Pensione anticipata
Lavoratori dipendenti e autonomi
 età 66 anni e 3 mesi
42 anni e 6 mesi di contr.
Donne dipendenti del settore pubblico
età 66 anni e 3 mesi
41anni e 6 mesi di contr.
Donne dipendenti del settore privato
età 63 anni e 9 mesi
41anni e 6 mesi di contr.
Lavoratrici autonome
età 64 anni e 9 mesi
41anni e 6 mesi di contr.
Aventi diritto all’assegno sociale
età 65 anni e 3 mesi
=


Donne che optano per il calcolo della pensione col metodo contributivo


Tipologia


Età

  Contribuzione       

Dipendenti (1)


57 anni e 3 mesi

sup. a 35 anni

Autonome  (2)


58 anni e 3 mesi

sup. a 35 anni
(1) Dalla maturazione del requisito bisogna attendere l’apertura della finestra  mobile di 12  mesi. La finestra deve risultare aperta entro il 31/12/2015.
(2) Dalla maturazione del requisito bisogna attendere l’apertura della finestra        mobile di 18 mesi. La finestra deve risultare aperta entro il 31/12/2015.

Pensione di anzianità ante 1° gennaio 2012 (ante Legge Fornero)

Requisiti previsti per lavoratori dipendenti del settore privato

Periodo di cessazione
Quota
Anzianità contr.
Età
dal 1/7/2009 al 31/12/2010
95

95
36

35
59

60
dal 1/1/2011 al 31/12/2012
96

96
36

35
60

61

dal 1/1/2013

97

97
35

36
62

61

Il requisito per il diritto alla pensione di anzianità si intende, altresì, perfezionato, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.

Per coloro che maturano il diritto successivamente al 1/1/2011 il trattamento è liquidato dopo 12 mesi dalla data di maturazione.

I nati nel 1952 con anzianità contributiva maggiore di 35 anni di effettivo servizio maturati entro il 32/12/2012 possono ottenere il trattamento di pensione anticipata al compimento del 64° anno di età. Possono ottenere invece la pensione di vecchiaia a 64 anni qualora abbiano maturato nel 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e compiuto 60 anni di età.