di
Marco Manfredini -
PREMESSA
Si premette
che ai dipendenti in servizio lo sconto non è più applicato, in virtù di un
accordo sindacale che ha previsto benefici economici compensativi in cambio
della sua abolizione. Pertanto i dipendenti in servizio pagano la bolletta
dell’energia elettrica a prezzo intero come tutti gli altri clienti.
Secondo
l’interpretazione del Testo Unico delle Imposte Dirette (TUIR) data
dall’Agenzia delle Entrate, lo sconto praticato agli ex dipendenti è
considerato compenso in natura e quindi beneficio accessorio, ovvero emolumento
economico aggiuntivo assimilabile alla pensione e come tale soggetto a IRPEF.
Solo
per inciso, si evidenzia che tale interpretazione, molto contestata, è stata
bocciata da alcune sentenze della magistratura ordinaria e da numerosissime
sentenze emesse da Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, che negano
la natura retributiva dello sconto. La questione è anche oggetto di un ricorso
in Cassazione, tuttora in attesa di decisione.
COME VIENE TASSATO IL CONSUMO DI ENERGIA
ELETTRICA
I
corrispettivi del consumo di energia elettrica sono soggetti a tassazione
indiretta.
Sulla
bolletta, infatti, gravano l’imposta erariale con le relative addizionali
comunali e provinciali e l’IVA, che viene applicata su tutte le voci della
bolletta, imposta erariale e addizionali comprese.
Le
imposte colpiscono il consumo e sono anticipate dal venditore (ENEL o altra
impresa distributrice) con obbligo di rivalsa sul consumatore finale.
Il versamento
delle imposte da parte del venditore è indipendente dalla circostanza che lo
stesso possa incassare in tutto o in parte il corrispettivo della vendita.
COME VIENE TASSATO IL CONTROVALORE DELLO
SCONTO PRATICATO AGLI EX DIPENDENTI ELETTRICI
Il controvalore dello sconto praticato agli ex dipendenti
(rappresentato dalla differenza tra
la tariffa piena fissata dall’AAEG –
escluse le imposte – e il prezzo scontato addebitato all’ex
dipendente) è soggetto alla tassazione diretta ai fini IRPEF e relative
addizionali regionale e comunale.
QUADRO NORMATIVO
Art.48 Testo Unico Imposte Dirette del
22/12/1986 n. 917
Include
i compensi in natura tra i redditi soggetti ad IRPEF, con una franchigia di € 258,23. Ciò significa che qualora l’importo
dello sconto sull’energia che si è consumata nell’anno qualora l’importo sia
inferiore a € 258,23 non viene tassato, mentre è soggetto a tassazione l’intero
importo dello sconto quando si supera il suddetto limite.
Art.23 D.P.R. n. 600 del 29/9/1973
modificato dall’Art.7 D. Lgs. n.347/1997
Impone
all’ente erogatore della pensione (INPS) l’obbligo di ritenere alla fonte
l’IRPEF sia della pensione sia del compenso in natura.
Circolare n.326/E del 23/12/1997
Istituisce
l’obbligo a carico dei datori di lavoro di comunicare all’ente previdenziale il
valore dei compensi in natura erogati agli ex dipendenti.
Circolare n. 326/E – Risoluzione n.35/E
del 16/3/2000
L’Amministrazione
Finanziaria rileva che nel caso di cessione di servizi al pensionato o al
dipendente, l’agevolazione rappresentata dalla differenza tra servizio pagato e
costo totale è un compenso in natura e come tale soggetto a IRPEF.
Circolare n. 2003/37405 del 15/7/2003
Direzione Regionale Piemonte
In
merito alla circostanza che il dipendente sia collocato a riposo, non ha alcuna
rilevanza ai fini dell’imposizione IRPEF sul compenso in natura, cambia
soltanto il sostituto d’imposta che non sarà il datore di lavoro, bensì l’ente
previdenziale.
ANALISI
DI UNA BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A UN EX DIPENDENTE
Sig. XXXXXXXX YYYYYYYY Via …..
44124
Ferrara
BOLLETTA
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
N. fattura………………
del ……….. Bimestre dicembre 2012-gennaio2013
Totale
da pagare entro l’11/02/2013 euro 79,57
Dati Fornitura
RIEPILOGO
IMPORTI FATTURATI
XXXXXXXXXXXXXXX Totale per servizi di vendita € 20,71
Totale per i servizi di rete € 29,02
Totale imposte € 22,61
Totale energia e Imposte € 72,34
IVA € 7,23
TOTALE BOLLETTA € 79,57
Come
ex dipendenti ci viene addebitato il 20% del costo totale dell’energia
consumata, corrispondente alle prime due voci dell’esempio riportato sopra.
Servizi di vendita e Servizi di rete
rappresentano le voci del corrispettivo della vendita di energia spettante
all’impresa distributrice. Per gli ex dipendenti, Il valore di detto
corrispettivo è abbattuto dell’80% corrispondente allo sconto spettante (i
quattro quinti del totale delle due voci), mentre il rimanente 20% (un quinto
del totale delle due voci) viene addebitato ai clienti interessati.
Nell’esempio, l’onere addebitato al cliente è di € 49,73
(20,71 + 29,02), che rappresenta il 20% della tariffa dell’energia fissato
dall’AAEG.
Sempre
sulla bolletta (nella seconda o terza pagina) sotto la dicitura COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SUA FORNITURA
c’è scritto:
Riduzione tariffaria in forza di
disciplina contrattuale nell’ambito del settore elettrico.
Le comunichiamo che lo sconto
riconosciuto per i consumi fatturati nella presente fattura è pari a euro
198,77.
L’importo
di 198,77 costituisce l’ammontare dello sconto praticato e corrisponde all’80%
(4/5) della tariffa. È possibile verificarlo moltiplicando l’importo addebitato
in fattura per quattro (49,73 x 4 = 198,92).
Nota:
Il calcolo con solo due decimali dà origine a lievi differenze.
Ogni
anno l’impresa distributrice (nel nostro caso, l’Enel) comunica tramite lettera
l’importo del controvalore per sconto energia elettrica usufruito
nell’anno. Il testo della lettera
recita: “La informiamo che in attuazione
delle disposizioni fiscali vigenti abbiamo comunicato all’ente previdenziale
l’importo dello sconto da lei usufruito per la fornitura in esame nell’anno…….
Tale importo ammonta a € ……….”
Bene, proviamo ora a entrare
nel merito dei conteggi e fare il raffronto con quanto comunicato dall’ENEL.
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Prendiamo
in esame le fatture o bollette dell’ENEL riguardante l’anno 2010:
Bolletta DIC. 2009 – GEN. 2010 dicitura in bolletta comunichiamo che lo sconto è di
€ - 5,63
Bolletta FEB
- MAR 2010
dicitura in bolletta
comunichiamo che lo sconto è di €
169,71
Bolletta APR -
MAG 2010 dicitura in bolletta comunichiamo
che lo sconto è di
€ 140,28
Bolletta GIU
- LUG 2010 dicitura in
bolletta comunichiamo che lo
sconto è di € 146,97
Bolletta AGO -
SET 2010 dicitura in
bolletta comunichiamo che lo
sconto è di € 133,59
Bolletta OTT
- NOV 2010
dicitura in
bolletta comunichiamo che lo
sconto è di € 171,32 TOTALE €
736,24
La
comunicazione inviata dall’Enel all’interessato tramite lettera nel caso sopra
riportato:
La informiamo che in attuazione delle
disposizioni fiscali vigenti abbiamo comunicato all’Ente Previdenziale
l’importo dello sconto da Lei usufruito per la fornitura in esame nell’anno 2010.
Tale
importo ammonta a € 736,26.
IMPOSIZIONE FISCALE SUL BENEFIT
L’importo esatto del benefit
o sconto si conosce quindi solo alla fine dell’anno di riferimento e, come si è
detto prima, viene comunicato, oltre che al beneficiario, anche all’INPS, che –
in qualità di sostituto d’imposta – è tenuto ad assoggettarlo a IRPEF in sede
di conguaglio fiscale. Il conguaglio, secondo la legge, deve avvenire entro il
28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il sostituto d’imposta, una
volta ricevuta la comunicazione dell’ammontare del benefit, lo somma
all’importo lordo della pensione erogata e ricalcola l’IRPEF e le addizionali
per l’intero anno; quindi procede al conguaglio tra imposta dovuta e imposta
trattenuta, con conseguente recupero della differenza sulla rata di pensione di
uno dei primi mesi dell’anno successivo (solitamente quella di marzo).
Ovviamente,
il ricalcolo di cui si è detto prima comporta anche la rideterminazione delle
detrazioni d’imposta spettanti al soggetto, il cui importo teorico rapportato
ad anno, fissato dalla legge, è correlato al reddito imponibile ai fini IRPEF, nel
senso che aumentando il reddito diminuisce l’importo delle detrazioni.
Sottraendo
all’imposta lorda l’importo delle detrazioni spettanti effettivamente (calcolato
mediante l’applicazione di un’apposita formula), si ottiene l’imposta netta
dovuta, il cui importo va confrontato con l’ammontare dell’imposta trattenuta mensilmente
durante l’anno, dando luogo al necessario conguaglio, come precisato prima.
L’applicazione
di tale meccanismo ha spesso come conseguenza che la trattenuta supplementare a
titolo di IRPEF e addizionali corrisponda ad una percentuale superiore a quella
applicabile allo scaglione di reddito più elevato del soggetto.
Il
CUD riporta nella casella 1 della parte
B l’annotazione che i redditi esposti sono la somma delle pensioni lorde
compreso il benefit di 736,24 €, mentre alla casella 5 sono esposte le trattenute comprensive dell'importo di
cui alla casella 201 e che
verrà trattenuto in ritardo con la
pensione del mese di marzo.
Sempre sul CUD nella pagina ANNOTAZIONI
sono riportate le seguenti ulteriori annotazioni esplicative:
(AH) - VALORE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA E DEI COMPENSI IN
NATURA COMUNQUE EROGATI ………...
(AW) - INCAPIENZA DELLA RETRIBUZIONE A
SUBIRE IL PRELIEVO DELL'IRPEF DOVUTA IN SEDE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO:
SULL'IRPEF DA
TRATTENERE DAL SOSTITUTO SUCCESSIVAMENTE AL 28 FEBBRAIO SONO DOVUTI GLI
INTERESSI NELLA MISURA DELLO 0,50% MENSILE.
La
conclusione è abbastanza ovvia: lo sconto effettivamente percepito si riduce notevolmente
per effetto della tassazione.
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